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Art. 237 nonies
- pressione 101,3 kPa;
- gas secco,
nonchè un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso
secco pari all'11% in volume, utilizzando la seguente formula
21 - Os
Es. = x Em
21 - Om
nella quale:
Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;
Em = concentrazione di emissione misurata;
Os = tenore di ossigeno di riferimento;
Om = tenore di ossigeno misurato.
Nel caso di incenerimento unicamente di oli usati, come definiti all'articolo 183, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ossigeno di riferimento negli effluenti gassosi secchi è pari al 3%.
Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.
Nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di riferimento.
C. VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN
ATMOSFERA
1. Valutazione dei risultati delle misurazioni
Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo. Per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati se:
a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1;
b) per il monossido di carbonio CO):
- almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, primo trattino;
- almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino";
c) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A del paragrafo A, punto 2, oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera il relativo valore limite di emissione di cui alla colonna B del paragrafo A, punto 2;
d) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, le diossine e i furani, gli idrocarburi policiclici aromatici, e i policlorobifenili PCB-DL), durante il periodo di campionamento supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punti 3 e 4;
I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente.Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
L'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità alla norma UNI EN 14181 . I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all'anno.
I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:
Polveri totali
30%
Carbonio organico totale
30%
Acido cloridrico
40%
Acido fluoridrico
40%
Biossido di zolfo
20%
Biossido di azoto
20%
Monossido di carbonio
10%
Ammoniaca
30%
I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.
Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati, a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo, più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall'autorità competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.
Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dalle norme tecniche di seguito riportate:
Parametro
Metodo
Temperatura
UNI EN ISO 16911:2013
Pressione
UNI EN ISO 16911:2013
Velocità
UNI EN ISO 16911:2013
Portata
UNI EN ISO 16911:2013
Umidità
UNI EN 14790:2006
Ossigeno O2)
UNI EN 14789:2006
Acido Cloridrico HCl)
UNI EN 1911:2010
Acido Fluoridrico HF)
ISO15713 :2006
Ossidi Di Azoto NOx) Espressi Come NO2
UNI EN 14792 : 2006
Ammoniaca NH3)
EPA CTM-027 :1997
Biossido Di Zolfo SO2)
UNI EN 14791:2006
Monossido Di Carbonio CO)
UNI EN 15058:2006
TOC Espresso Come C
UNI EN 12619 : 2013
PCDD/PCDF Come Teq)
UNI EN 1948-1,2,3 : 2006
PCB-Dl come Teq)
UNI EN 1948-1,2,3,4 :2010
IPA
ISO 11338 -1 e 2 : 2003
Polveri
UNI EN 13284-1: 2003
Mercurio Hg)
UNI EN 13211:2003
Metalli Pesanti As,Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)
UNI EN 14385:2004
In caso di misure discontinue, al fine di valutare la conformità delle emissioni convogliate ai valori limite di emissioni, la concentrazione è calcolata preferibilmente come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ciascuno ai periodi di campionamento indicati all'Allegato 1, lettera A nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto.
D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO
1. Valori limite di emissione negli scarichi di acque reflue
derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi
Sono di seguito riportati i valori limite di emissione di inquinanti negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi, espressi in concentrazioni di massa per campioni non filtrati.
95%
100%
a) Solidi sospesi totali
30 mg/l
45 mg/l
b) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio Hg)
0,03 mg/l
c) Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio Cd)
0,05 mg/l
d) Tallio e suoi composti, espressi come tallio TI)
0,05 mg/l
e) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico As
0,15 mg/l
f) Piombo e suoi composti, espressi come piombo Pb)
0,2 mg/l
g) Cromo e suoi composti, espressi come cromo Cr)
0,5 mg/l
h) Rame e suoi composti, espressi come rame Cu)
0,5 mg/l
i) Nichel e suoi composti, espressi come nichel Ni)
0,5 mg/l
l) Zinco e suoi composti, espressi come zinco Zn)
1,5 mg/l
m) Diossine e furani PCDD + PCDF) come Teq
0,3 ng/l
n) Idrocarburi policiclici aromatici IPA)
0,0002 mg/l
o) Policlorobifenili PCB-Dl) come Teq
0,3 ng/l
E. CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI NELLE ACQUE
DI SCARICO
1. Misurazioni
a) misurazioni continue del pH, della temperatura e della portata;
b) misurazioni giornaliere dei solidi sospesi totali effettuate su campioni per sondaggio;
c) misurazioni almeno mensili, su di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore, degli inquinanti di cui al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);
d) misurazioni almeno semestrali di diossine e furani e degli idrocarburi policiclici aromatici; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, tali sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.
d-bis) le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'acqua sono eseguite in modo rappresentativo.
2. Valutazione dei risultati delle misurazioni
I valori limite di emissione si intendono rispettati se:
a) il 95% e il 100% dei valori misurati per i solidi sospesi totali non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lett. a);
b) non più di una misurazione all'anno per i metalli pesanti supera i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);
c) le misurazioni semestrali per le diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici non superano i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere m) e n).
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