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Art. 271
5. Ove non espressamente specificato i limiti riportati nelle tabelle del presente allegato sono riferiti all'ossigeno di processo.
Parte II
Valori di emissione
1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene tabella A1)
In via generale le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione c/o mutagene devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
Per le sostanze della tabella A1, i valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze della classe II devono essere sommate le quantità di sostanze di classe I e alle quantità di sostanze della classe III devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, al fine del rispetto del limite in concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II la
concentrazione totale non deve superare il limite della classe II
- in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.
Tabella A1
CLASSE I
- Asbesto crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, aetinolite e tremolite)
- Benzoa)pirene
- Berillio e i suoi composti espressi come Be
- Dibenzoa,h)antracene
- 2-naftilammina e suoi sali
- Benzoa)antracene
- Benzob)fluorantene
- Benzoj)fluorantene Benzok)fluorantene
- Dibenzo a,h)acridina
- Dibenzoa,j )acridina
- Dibenzoa,e)pirene
- Dibenzoa,h)pirene
- Dibenzoa,i)pirene
- Dibenzo a,l) pirene
- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd
- Dimetilnitrosamina
- Indeno 1,2,3-cd) pirene
- 5-Nitroacenaftene
- 2-Nitronaftalene
- 1-Metil-3-Nitro- 1 - Nitrosoguanidina
Il valore di emissione e la soglia ordinario di rilevanza alla previsti dal presente punto si applicano a decorrere dalla data indicata nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 1.
CLASSE II
- Arsenico e suoi composti, espressi come As
- Cromo VI) e suoi composti, espressi come Cr
- Cobalto e suoi composti, espressi come Co
- 3,3'-Diclorobenzidina e suoi sali
- Dimetilsolfato
- Etilenimmina
- Nichel e suoi composti espressi come Ni
- 4- aminobifenile e suoi sali
- Benzidina e suoi sali
- 4,4'-Metilen bis 2-Cloroanilina) e suoi sali
- Dietilsolfato
- 3,3'-Dimetilbenzidina e suoi Sali
- Esametilfosforotriamide
- 2-Metilaziridina
- Metil ONN Azossimetile Acetato
- Sulfallate
- Dimetilcarbammoilcloruro
- 3,3'-Dimetossibenzidina e suoi sali
Riferito ad emissioni in atmosfera nella forma respirabile ed insolubile.
CLASSE III
- Acrilonitrile
- Benzene
- 1,3-butadiene
- 1-cloro-2,3-epossipropano epieloridrina)
- 1,2-dibromoetano
- 1,2-epossipropano
- 1,2-dicloroetano
- vinile cloruro
- 1,3-Dicloro-2 -propanolo
- Clorometil Metil) Etere
- NN-Dimetilidrazina
- Idrazina
- Ossido di etilene
- Etilentiourea
- 2-Nitropropano
- Bis-Clorometiletere
- 3-Propanolide
- 1,3-Propansultone
- Stirene Ossido
1.2. Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate tabella A2)
Le emissioni di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
I valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere tabella B)
I valori di emissione sono quelli riportati nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati
a) ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le
quantità delle stesse devono essere sommate-
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze della classe II devono essere sommate le quantità di sostanze della classe I e alle quantità di sostanze della classe III devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.
b) al fine del rispetto del limite di concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.
Ove non indicato diversamente nella tabella B devono essere considerate anche le eventuali quantità di sostanze presenti nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore.
Tabella B
CLASSE I
- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd
- Mercurio e suoi composti espressi come Hg
- Tallio e suoi composti, espressi come T1
Fatto salvo quanto previsto dalla Tabella A1
CLASSE II
- Selenio e suoi composti, espressi come Se
- Tellurio e suoi composti, espressi come Te
- Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere
CLASSE III
- Antimonio e suoi composti, espressi come Sb Cianuri, espressi
come CN
- Cromo III) e suoi composti, espressi come Cr
- Manganese e suoi composti, espressi come Mn
- Palladio e suoi composti, espressi come Pd
- Piombo e suoi composti, espressi come Pb
- Platino e suoi composti, espressi come Pt
- Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi
come SiO2
- Rame e suoi composti, espressi come Cu
- Rodio e suoi composti, espressi come Rh
- Stagno e suoi composti, espressi come Sn
- Vanadio e suoi composti, espressi come V
3. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore tabella C)
I valori di emissione sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
I flussi di massa e i valori di emissione si riferiscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze.
CLASSE I
- Clorocianuro
- Fosfina
- Fosgene
CLASSE II
- Acido cianidrico
- Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico
- Cloro
- Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico
- Idrogeno solforato
CLASSE III
- Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico.
CLASSE IV
- Ammoniaca
CLASSE V
- ossidi di azoto NOx) monossido e biossido), espressi come biossido di
azoto
- Ossidi di zolfo biossido e triossido), espressi come biossido di
zolfo
4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri tabella D)
I valori di emissione sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.
Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.
Per i composti organici sotto forma di polvere devono essere rispettate anche le condizioni contenute nel paragrafo 5.
CLASSE I
- Anisidina
- Butilmercaptano
- Cloropicrina
- Diazometano
- Dicloroacetilene Dinitrobenzene
- Dinitrocresolo
- Esaclorobutadiene
- Esaclorociclopentadiene
- Esafluoroacetone
- Etere diglicidilico
- Etilacrilato
- Etilenimina
- Etilmercaptano
- Isocianati Metilacrilato
- Nitroglicerina
- Perclorometilmercaptano
- 1,4-diossano
CLASSE II
- Acetaldeide
- Acido cloroacetico
- Acido formico
- Acido tioglicolico
- Acido tricloroacetico
- Anidride ftalica
- Anidride maleica
- Anilina
- Benzilcloruro
- Bifenile
- Butilacrilato
- Butilammina
- Canfora sintetica
- Carbonio tetrabromuro
- Carbonio tetracloruro
- Cicloesilammina
- Cloroacetaldeide
- 1 -Cloro- 1 -nitropentano
- Cresoli
- Crotonaldeide
- 1,2-Dibutilaminoetanolo
- Dibutilfosfato o-diclorobenzene
- 1,1-dicloroetilene
- Dicloroetiletere
- Diclorofenolo
- Diclorometano
- Dietilammina
- Difenilammina
- Diisopropilammina
- Dimetilammina
- Etilammina
- Etanolammina
- 2-etossietanolo
- 2-etossietilacetato
- Fenolo
- Ftalati
- 2-Furaldeide Furfurolo
- Iodoformio
- Iosoforone
- Iosopropilammina
- Metilacrilonitrile
- Metilammina
- Metilanilina
- Metilbromuro
- Metil n-butilbromuro
- Metilcloruro
- Metil-2-cianoacrilato
- Metilstirene
- 2-Metossietanolo
- 2-Metossietanolo acetato
- Nitroetano
- Nitrometano
- 1-Nitropropano
- Nitrotoluene
- Piretro
- Piridina
- Piomboalchili
- 2-Propenale
- 1, 1,2 ,2,-tetracloroetano
- Tetracloroetilene
- Tetranitrometano
- m, p toluidina
- Tributilfosfato
- Triclorofenolo
- Tricloroetilene
- Triclorometano
- Trietilammina
- Trimetilammina
- Trimetilfosfina
- Vinilbromuro
- Xilenolo escluso 2,4-xilenolo)
- Formaldeide
CLASSE III
- Acido acrilico
- Acetonitrile
- Acido propinico
- Acido acetico
- Alcool n-butilico Alcool iso-butilico
- Alcool sec-butilico
- Alcool terb-utilico
- Alcool metilico
- Butirraldeide
- p-ter-butiltoluene
- 2-butossietanolo
- Caprolattame
- Disolfuro di carbonio
- Cicloesanone
- Ciclopentadiene
- Clorobenzene
- 2-cloro-1,3-butadiene
- o-clorostirene
- o-clorotoluente
- p-clorotoluene
- Cumene
- Diacetonalcool
- 1,4-diclorobenzene
- 1,1-dicloroetano
- Dicloropropano
- Dietanolammina
- Dietilformammide Diisobutilchetone
- N,N-Dimetilacetammide
- N,N-Dimetilformammide
- Dipropilchetone
- Esametilendiammina
- n-esano Etilamilchetone
- Etilbenzene
- Etilbutilchetone
- Etilenglicole
- Isobutilglicidiletere
- Isopropossietanolo
- Metilmetacrilato
- Metilamilchetone
- o-metilcicloesanone
- Metilcloroformio
- Metilformiato Metilisobutilchetone
- Metilisobutilcarbinolo
- Naftalene
- Propilenglicole
- Propilenglicolcmonometiletere
- Propionaldeide
- Stirene
- Tetraidrofurano
- Trimetilbenzene
- n-veratraldeide
- Vinilacetato
- Viniltoluene
2,4-xilenolo
CLASSE IV
- Alcool propilico
- Alcool isopropilico
- n-amilacetato
- sec-amilacetato
- Renzoato di metile
- n-butilacetato
- isobutilacctato
- Dietilche Lone
- Difluorodibromonetano
- Sec-esilacetato
- Etilformiato
- Metilacetato
- Metiletilchetone
- Metilisopropilchetone
- N-metilpirrolidone
- Pinene
- n-propilacetato
- iso-propilenacetato
- Toluene
- Xilene
CLASSE V
- Acetone
- Alcool etilico
- Butano
- Cicloesano
- Cicloesene
- Cloropentano
- Clorobromometano
- Clorodifluorometano
- Cloropentafluoroetano
- Dibromodifluoroetano
- Dibutiletere
- Diclorofluorometano
- Diclorotetrafluoroetano
- Dietiletere
- Diisopropiletere Dimetiletere
- Eptano
- Esano tecnico
- Etere i sopropilico
- Etilacetato
- Metilacetilene
- Metilcicloesano
- Pentano
- 1, 1,1,2-tetracloro-2,2- difluoroetano
- 1, 1,1,2-tetracloro-1,2- difluoroetano
- Triclorofluorometano
- 1, 1,2- tricloro- 1,2,2 -trifluoroetano
- Trifluorometano
- Triflu orobromometano
5. Polveri totali.
Il valore di emissione è pari a:
50 mg/Nm3 se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il
valore di emissione;
150 mg/Nm3 se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di
rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h.
Parte III
Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti
Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW
1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi.
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW.
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
Potenza termica nominale MW) ≤ 5 >5
polveri 100-150 mg/Nm³ 50 mg/Nm³
COV 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³
ossidi di azoto NOx) NO2 ) 650 mg/Nm³ 650 mg/Nm³
ossidi di zolfo SO2 ) 600 mg/Nm³ per gli impianti
a letto fluido
2000 mg/Nm³ per tutti gli altri impianti
I valori si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
Potenza termica nominale MW) ≥ 1 ÷ ≤ 5 >5
polveri 50 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ [1]
COV 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³
ossidi di azoto NOx) NO2 ) 650 mg/Nm³ 650 mg/Nm³
ossidi di zolfo SO2 ) 1.100 mg/Nm³ [2] 400 mg/Nm³ [3]
[1] 50 mg/Nm³ per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW.
[2] 600 mg/Nm³ per gli impianti a letto fluido.
[3] 1.100 mg/Nm³ per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW 600 mg/Nm³ per quelli a letto fluido).
Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili solidi.
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
Potenza termica nominale MW) ≥ 1 ÷ ≤ 5 >5
polveri 50 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ [1]
COV 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³
ossidi di azoto NOx) NO2 ) 500 mg/Nm³ 300 mg/Nm³
ossidi di zolfo SO2 ) 400 mg/Nm³ 400 mg/Nm³
[1] 50 mg/Nm³ per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW.
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, ed ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%.
Potenza termica >0,15÷≤3 >3÷≤6 >6÷≤20 >20
nominale MW)
polveri [1] 100 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ 30 mg/Nm³
carbonio organico - - 30 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ totale COT) 10 mg/Nm³ [2]
monossido di carbonio CO)
350 mg/Nm³
300 mg/Nm³
250 mg/Nm³
200 mg/Nm³
150 mg/Nm³
100 mg/Nm³
[2]
[2]
ossidi di azoto NOx )
500 mg/Nm³
500 mg/Nm³
400 mg/Nm³
400 mg/Nm³
300 mg/Nm³
200 mg/Nm³
[2]
[2]
ossidi di zolfo 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ SO2 )
[1] 200 mg/Nm³ per gli impianti di potenza termica pari o superiore a 0,035 MW e non superiore a 0,15 MW.
[2] Valori medi giornalieri.
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14).
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
Potenza termica >0,15÷<1 ≥1÷≤5 >5÷≤20 20
nominale MW)
polveri [1] [2] 75 mg/Nm³ 45 mg/Nm³ [3] 45 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ [*]
carbonio organico - - 45 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ totale COT)
monossido di 525 mg/Nm³ 450 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ carbonio CO)
ammoniaca [4] 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³
ossidi di azoto 650 mg/Nm³ 650 mg/Nm³ 600 mg/Nm³ 450 mg/Nm³ NOx) NO2 )[2] 525 mg/Nm³ 450 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ [*] [*] [*][5] [*][5]
ossidi di zolfo 225 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ SO2 ) [2] [6]
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[1] 150 mg/Nm³ per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW.
[2] In caso di utilizzo di pollina si applicano, indipendentemente dalla potenza termica, valori pari a 10 mg/Nm³ per le polveri, 200 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto NOx) e 50 mg/Nm³ per gli ossidi di zolfo.
[3] 50 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 3 MW.
[4] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto NOx) con urea o ammoniaca.
[5] Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica come media oraria.
[6] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.
Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
Potenza >0,15÷≤0,5 >0,5÷<1 ≥1÷≤5 >5÷≤20>20
termica
nominale
MW)
polveri 75 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ 45mg/Nm³ [3] 30 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ [1] [2] 45 mg/Nm³ 45 mg/Nm³ 15 mg/Nm³ 15 mg/Nm³ 15 mg/Nm³ [*] [*] [*] [*] [*]
carbonio 75 mg/Nm³ 75 mg/Nm³ 45 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ 15 mg/Nm³ organico
totale
COT)
monossido 525 mg/Nm³ 375 mg/Nm³ 375 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ 225 mg/Nm³ di
carbonio
CO)
ammoniaca 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ [4]
ossidi di500 mg/Nm³ 500 mg/Nm³ 500 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ azoto NOx) 300 mg/Nm³ [5] [5]
NO2 ) [2] [*]
ossidi di 150 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ zolfo SO2 )
[2] [6]
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[1] 105 mg/Nm³ per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW.
[2] In caso di utilizzo di pollina si applicano, indipendentemente dalla potenza termica, valori pari a 10 mg/Nm³ per le polveri, 200 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto NOx) e 50 mg/Nm³ per gli ossidi di zolfo.
[3] 50 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 3 MW.
[4] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto NOx) con urea o ammoniaca.
[5] Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media oraria.
[6] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.
1.2. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi.
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% e, se è utilizzata come combustibile la liscivia proveniente dalla produzione di cellulosa, 6%.
Potenza termica nominale MW) ≤ 5 >5
Polveri [1] 150 mg/Nm³ 100 mg/Nm³
ossidi di azoto NOx) NO2 ) 500 mg/Nm³ 500 mg/Nm³
ossidi di zolfo SO2 ) 1700 mg/Nm³ [2]
[1] Non si applica la parte II, paragrafo 2 se il valore limite è rispettato senza l'impiego di un impianto di abbattimento.
[2] Il valore si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Potenza termica nominale MW) ≥ 1 ÷ ≤ 5 >5
polveri 50 mg/Nm³ 30 mg/Nm³
ossidi di azoto NOx) NO2 ) 500 mg/Nm³ [1] 500 mg/Nm³ [1]
ossidi di zolfo SO2 ) 350 mg/Nm³ [2] 350 mg/Nm³ [2] [3]
[1] 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gasolio.
[2] Il valore si considera rispettato se è utilizzato gasolio.
[3] 850 mg/Nm³ fino al 1° gennaio 2027 in caso di impianti di potenza termica superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW alimentati a olio combustibile pesante.
Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi.
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Potenza termica nominale MW) ≥ 1 ÷ ≤ 5 >5
polveri 50 mg/Nm³ 20 mg/Nm³
ossidi di azoto NOx) NO2 ) 300 mg/Nm³ [1] 300 mg/Nm³ [1]
ossidi di zolfo SO2 ) 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³
[1] 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gasolio
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse liquide valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biomasse liquide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14).
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Potenza termica nominale MW) ≤ 5 > 5
polveri 50 mg/Nm³ 30 mg/Nm³
30 mg/Nm³ [*] 20 mg/Nm³ [*]
ossidi di azoto NOx) NO2 ) 500 mg/Nm³ 500 mg/Nm³
200 mg/Nm³ [*] 200 mg/Nm³ [*]
ossidi di zolfo SO2 ) 350 mg/Nm³ 350 mg/Nm³
200 mg/Nm³ [*] 200 mg/Nm³ [*]
monossido di carbonio CO) 100 mg/Nm³ 100 mg/Nm³
ammoniaca [1] 10 mg/Nm³ 10 mg/Nm³
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto NOx) con urea o ammoniaca.
Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse liquide e impianti di combustione a biomasse liquide di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Potenza termica nominale MW) ≤ 5 > 5
polveri 50 mg/Nm³ 20 mg/Nm³
20 mg/Nm³ [*] 10 mg/Nm³ [*]
ossidi di azoto NOx) NO2 ) 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³
200 mg/Nm³ [*] 200 mg/Nm³ [*]
ossidi di zolfo SO2 ) 350 mg/Nm³ 350 mg/Nm³
200 mg/Nm³ [*] 200 mg/Nm³ [*]
monossido di carbonio CO) 100 mg/Nm³ 100 mg/Nm³
ammoniaca [1] 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto NOx) con urea o ammoniaca.
1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Potenza termica nominale MW) < 50
polveri 5 mg/Nm³ [1] [2]
ossidi di zolfo SO2 ) 35 mg/Nm³ [2] [3]
ossidi di azoto NOx) NO2 ) 350 mg/Nm³ [4]
[1] 15-20 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato è gas da altoforno.
[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato se è utilizzato come combustibile metano o GPL.
[3] 1700 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke; 800 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas da altoforno o di acciaieria).
[4] Se il combustibile utilizzato è un gas di processo contenente composti dell'azoto non si applica un valore limite; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile.
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Potenza termica nominale MW) ≤ 5 > 5
polveri 5 mg/Nm3 5 mg/Nm3
[1] [4] [1] [4]
ossidi di azoto NOx) NO2 ) 250 mg/Nm³ 250 mg/Nm³ [2]
ossidi di zolfo SO2 ) 35 mg/Nm³ 35 mg/Nm³
[3] [4] [3] [4]
[1] 15-20 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas da altoforno.
[2] 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale.
[3] 400 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica.
[4] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.
Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi.
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Potenza termica nominale MW) ≤ 5 > 5
polveri 5 mg/Nm3 [3] 5 mg/Nm3 [3]
ossidi di azoto NOx) NO2 ) 200 mg/Nm³ [1] 200 mg/Nm³ [1]
ossidi di zolfo SO2 ) 35 mg/Nm³ 35 mg/Nm³
[2] [3] [2] [3]
[1] 100 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale.
[2] 400 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica.
[3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e impianti di combustione a biogas di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, ed ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Potenza termica nominale MW) ≤3 > 3
ossidi di azoto NOx) NO2 ) 300 mg/Nm³ 200 mg/Nm³
monossido di carbonio CO) 150 mg/Nm³ 100 mg/Nm³
carbonio organico totale COT) [1] 20 mg/Nm³ 20 mg/Nm³
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori come
30 mg/Nm3 30 mg/Nm3 HCI)
[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Potenza termica ≤ 3 > 3 - ≤ 5 > 5
nominale MW)
polveri 20 mg/Nm³ 10 mg/Nm³ 10 mg/Nm³
5 mg/Nm³ [*] 5 mg/Nm³ [*] 5 mg/Nm³ [*]
ossidi di azoto 250 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³
NOx) NO2 )
ossidi di zolfo SO2 ) 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 170 mg/Nm³
monossido di carbonio 150 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 100 mg/Nm³
CO) 100 mg/Nm³ [*]
carbonio organico 20 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ 20 mg/Nm³
totale COT) [2]
ammoniaca [3] 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione
[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto NOx) con urea o ammoniaca.
Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e impianti di combustione a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Potenza termica ≤ 3 > 3 MW - ≤ 5 > 5
nominale MW)
polveri 20 mg/Nm³ 10 mg/Nm³ 10 mg/Nm³
5 mg/Nm³ [*] 5 mg/Nm³ [*] 5 mg/Nm³ [*]
ossidi di azoto 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³
NOx) NO2 )
ossidi di zolfo SO2 ) 100 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 100 mg/Nm³
monossido di carbonio 150 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 100 mg/Nm³
CO) 100 mg/Nm³ [*]
carbonio organico 20 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ 20 mg/Nm³
totale COT) [2]
Ammoniaca [3] 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione.
[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto NOx) con urea o ammoniaca.
1.4. Impianti multicombustibile
1.4.1. In caso di impiego simultaneo di due o più combustibili i valori di emissione sono determinati nel modo seguente: - assumendo ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e 3 il valore di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante - calcolando i valori di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori di emissione per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili - addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile.
1.4.2. In caso di impiego alternato di due o più combustibili i valori di emissione sono quelli relativi al combustibile di volta in volta utilizzato.
1.4.3. Per gli impianti multicombustibile a letto fluido si applicano, per le emissioni di polveri, i valori limite previsti ai sensi del presente punto 1.4 o, se più restrittivi, i seguenti: - per impianti di potenza termica superiore a 5 MW: 50 mg/Nm³. - per impianti di potenza termica uguale o inferiore a 5 MW: 150 mg/Nm³.
Impianti di essiccazione
I valori di emissione per gli impianti di essiccazione nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%. Il presente paragrafo non si applica, salvo diversa disposizione autorizzativa, agli impianti di essiccazione di materiali agricoli.
Motori fissi a combustione interna.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.
Potenza termica nominale MW) < 50
ossidi di azoto NOx) [1]
monossido di carbonio 650 mg/Nm³
polveri 130 mg/Nm³
[1] 2000 mg/Nm³ per i motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW; 4000 mg/Nm³ per i motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW; 500 mg/Nm³ per gli altri motori a quattro tempi; 800 mg/Nm³ per gli altri motori a due tempi.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica nominale MW) < 50
ossidi di azoto NOx) 190 mg/Nm³ [1] [2] [3] [4]
monossido di carbonio 240 mg/Nm³
ossidi di zolfo 120 mg/Nm³ [5]
polveri 50 mg/Nm³ [6]
[1] In caso di motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW.
[2] In caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW;
[3] In caso di motori di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW: 250 mg/Nm³ se il motore è diesel oppure a due tempi.
[4] 225 mg/Nm³ in caso di motori a due tempi di potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW se sono utilizzati combustibili liquidi diversi dal gasolio.
[5] In caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio.
[6] 20 mg/Nm³ in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW; 10 mg/Nm³ in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 20 MW.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica nominale MW) < 50
ossidi di azoto NOx) 190 mg/Nm³ [1] [2] [3]
monossido di carbonio 240 mg/Nm³
ossidi di zolfo 120 mg/Nm³ [4]
polveri 50 mg/Nm³ [5]
[1] 225 mg/Nm³ in caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.
[2] 225 mg/Nm³ in caso di motori diesel alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a ≤ 1 200 giri al minuto.
[3] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a:
- per i motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW;
- per i motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a ≤ 1.200 giri al minuto: 1.300 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW;
- per i motori diesel di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW: 750 mg/Nm³;
- per i motori diesel a > 1.200 giri al minuto: 750 mg/Nm³.
I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.
[4] In caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio.
[5] 20 mg/Nm³ in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW; 10 mg/Nm³ in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 5 MW.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica nominale MW) < 50
ossidi di azoto NOx) 190 mg/Nm³ [1]
monossido di carbonio 240 mg/Nm³
ossidi di zolfo 15 mg/Nm³ [2] [3]
polveri 50 mg/Nm³
[1] 300 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione alimentati a combustibili gassosi in modalità a gas.
[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.
[3] 130 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 65 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico d'altoforno dell'industria siderurgica.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica nominale MW) < 50
ossidi di azoto NOx) 190 [1] [2]
monossido di carbonio 240 mg/Nm³
ossidi di zolfo 15 mg/Nm³ [3]
polveri 50 mg/Nm³
[1] In caso di motori alimentati a gas naturale: 95 mg/Nm³ e, per i motori a doppia alimentazione in modalità a gas, 190 mg/Nm³.
[2] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a 300 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a gas. I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.
[3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse liquide valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biomasse liquide installati prima del 19 dicembre 2017 valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica nominale < 50
MW)
polveri 20 mg/Nm³ [1]
10 mg/Nm³ [*]
ossidi di azoto NOx) 190 mg/Nm³ [2] [3] [4] [5]
75 mg/Nm³ [*]
ossidi di zolfo 120 mg/Nm³
75 mg/Nm³ [*]
monossido di carbonio 240 mg/Nm³
75 mg/Nm³ [*]
carbonio organico totale 20 mg/Nm³
COT)
ammoniaca [6] 5 mg/Nm³
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[1] 10 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 20 MW.
[2] In caso di motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW.
[3] In caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW;
[4] In caso di motori di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW: 250 mg/Nm³ se il motore è diesel oppure a due tempi.
[5] 225 mg/Nm³ in caso di motori a due tempi di potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW. [6] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto NOx) con urea o ammoniaca.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse liquide e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biomasse liquide installati dal 19 dicembre 2017.
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica nominale < 50
MW)
polveri 20 mg/Nm³ [1]
10 mg/Nm³ [*]
ossidi di azoto NOx) 190 mg/Nm³ [2] [3] [4]
75 mg/Nm³ [*]
ossidi di zolfo 120 mg/Nm³
60 mg/Nm³ [*]
monossido di carbonio 240 mg/Nm³
75 mg/Nm³ [*]
carbonio organico totale 20 mg/Nm³
COT)
ammoniaca [5] 5 mg/Nm³
[1] 10 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW.
[2] 225 mg/Nm³ in caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.
[3] 225 mg/Nm³ in caso di motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a ≤ 1 200 giri al minuto.
[4] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a:
- per i motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW;
- per i motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a ≤ 1.200 giri al minuto: 1.300 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW;
- per i motori diesel di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW: 750 mg/Nm³;
- per i motori diesel a > 1.200 giri al minuto: 750 mg/Nm³. I valori
limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.
[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto NOx) con urea o ammoniaca.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas installati prima del 19 dicembre 2017 valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, ed ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.
Potenza termica nominale ≤ 3 > 3
installata MW)
ossidi di azoto NOx) 500 mg/Nm³ 450 mg/Nm³
monossido di carbonio 800 mg/Nm³ 650 mg/Nm³
carbonio organico totale 100 mg/Nm³ 100 mg/Nm³
COT) [1]
composti inorganici del 10 mg/Nm³ 10 mg/Nm³
cloro sotto forma di gas
o vapori come HCI)
[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273bis, comma 5) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas e gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati prima del 19 dicembre 2017 valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica ≤ 0,3 > 0,3 - ≤ 5 > 5
nominale MW)
ossidi di azoto 190 mg/Nm³ 190 mg/Nm³ [1] 170 mg/Nm³
NOx) 150 mg/Nm³ [*] se 95 mg/Nm³ [*] ≤ 0,3 - ≤ 1,5 MW
95 mg/Nm³ [*] se
> 1,5 MW
ossidi di zolfo 130 130 [2] 60
monossido di 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ [3] 240 mg/Nm³
carbonio 240 mg/Nm³ [*] 190 mg/Nm³ [*] se 95 mg/Nm³ [*] ≤ 0,3 - ≤ 1,5 MW
95 mg/Nm³ [*] se
> 1,5 MW
carbonio organico 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³
totale COT) [4]
ammoniaca [5] 4 mg/Nm³ 4 mg/Nm³ 4 mg/Nm³
composti inorganici 4 mg/Nm³ 4 mg/Nm³ 4 mg/Nm³
del cloro sotto
forma di gas o
vapori come HCI)
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[1] 170 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW.
[2] 60 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW.
[3] 240 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW.
[4] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione
[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto NOx) con urea o ammoniaca.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica ≤ 0,3 MW > 0,3 - ≤ 5 MW > 5 MW
nominale MW)
ossidi di azoto 190 mg/Nm³ 190 mg/Nm³ [1] 170 mg/Nm³ NOx) 150 mg/Nm³ [*] se 75 mg/Nm³ [*] ≤ 0,3 - ≤ 1,5 MW
95 mg/Nm³ [*] se
> 1,5 MW
ossidi di zolfo 60 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ [2] 40
monossido di 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ [3] 240 mg/Nm³
carbonio 240 mg/Nm³ [*] 190 mg/Nm³ [*] se 95 mg/Nm³ [*] ≤ 0,3 - ≤ 1,5 MW
95 mg/Nm³ [*] se
> 1,5 MW
carbonio organico 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³
totale COT) [4]
ammoniaca [5] 2 mg/Nm³ 2 mg/Nm³ 2 mg/Nm³
composti inorganici 2 mg/Nm³ 2 mg/Nm³ 2 mg/Nm³
del cloro sotto
forma di gas o
vapori come HCI)
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[1] 170 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW.
[2] 40 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 1 MW.
[3] 240 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW.
[4] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione
[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto NOx) con urea o ammoniaca.
Turbine a gas fisse
Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15 % se la turbina a gas è accoppiata ad una caldaia di recupero con o senza sistema di postcombustione i valori di emissione misurati al camino della caldaia si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15%). Per le turbine utilizzate nei cicli combinati i valori di riferimento sono riferiti al combustibile principale.
Potenza termica nominale MW) < 50
ossidi di azoto NOx) 450 mg/Nm³ [1] [2] [3]
monossido di carbonio 100 mg/Nm³
[1] 400 mg/Nm³ se il flusso in volume dei gas di scarico è uguale o superiore a 60.000 Nm³/h.
[2] 600 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato è gasolio.
[3] In caso di rendimento termico superiore al 30% i valori di emissione della tabella e delle note 1 e 2 sono calcolati aumentando i valori di emissione in proporzione all'aumento del rendimento.
Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica nominale MW) < 50
ossidi di azoto NOx) 200 mg/Nm³ [1]
monossido di carbonio 100 mg/Nm³
ossidi di zolfo 120 mg/Nm³
polveri 10 mg/Nm³ [2]
[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%.
[2] 20 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW.
Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica nominale MW) < 50
ossidi di azoto NOx) [1] 75 mg/Nm³
monossido di carbonio 100 mg/Nm³
ossidi di zolfo 120 mg/Nm³
polveri 10 mg/Nm³ [2]
[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%.
[2] 20 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW.
Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica nominale MW) < 50
ossidi di azoto NOx) [1] 200 mg/Nm³ [2]
monossido di carbonio 100 mg/Nm³
ossidi di zolfo 15 mg/Nm³ [3] [4]
[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%.
[2] 150 mg/Nm³ in caso di utilizzo è gas naturale.
[3] Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.
[4] 130 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgia; 65 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico d'altoforno dell'industria siderurgica.
Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica nominale MW) < 50
ossidi di azoto NOx) [1] 75 mg/Nm³ [2]
monossido di carbonio 100 mg/Nm³
ossidi di zolfo 15 mg/Nm³ [3]
[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%.
[2] 50 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale.
[3] Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.
Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas installate prima del 19 dicembre 2017 valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo).
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica ≤ 8 > 8 - ≤ 15 > 15 - ≤ 50
nominale MW)
ossidi di
azoto NOx) 150 mg/Nm³ 80 mg/Nm³ 80 mg/Nm³
monossido di 100 mg/Nm³ 80 mg/Nm³ 60 mg/Nm³
carbonio
carbonio organico 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³
totale COT) [1]
composti inorganici 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³
del cloro sotto
forma di gas o
vapori come HCI)
[1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione
Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica ≤ 8 > 8 - ≤ 15 > 15 MW - ≤50
nominale MW)
ossidi di azoto [1] 180 mg/Nm³ 75 mg/Nm³ 75 mg/Nm³ NOx) 75 mg/Nm³ [*]
monossido di 100 mg/Nm³ 80 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ carbonio 80 mg/Nm³ [*]
ossidi di zolfo 60 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ 60 mg/Nm³
35 mg/Nm³ [*] 35 mg/Nm³ [*] 35 mg/Nm³ [*]
carbonio organico 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³
totale COT) [2]
composti inorganici 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³
del cloro sotto
forma di gas o
vapori come HCI)
ammoniaca [3] 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%.
[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione.
[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto NOx) con urea o ammoniaca.
Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi, alimentate a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse.
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Potenza termica ≤ 8 > 8 - ≤ 15 >15 - ≤50
nominale MW)
ossidi di azoto [1] 75 mg/Nm³ 75 mg/Nm³ 75 mg/Nm³
NOx)
monossido di 100 mg/Nm³ 80 mg/Nm³ 60 mg/Nm³
carbonio 80 mg/Nm³ [*]
ossidi di zolfo 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³
35 mg/Nm³ [*] 35 mg/Nm³ [*] 35 mg/Nm³ [*]
carbonio organico 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³
totale COT) [2]
composti inorganici 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³
del cloro sotto forma
di gas o vapori come
HCI)
ammoniaca [3] 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%.
[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione
[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto NOx) con urea o ammoniaca.
Cementifici
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono agli effluenti gassosi umidi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Forni per la calcinazione di bauxite, dolomite, gesso, calcare, diatomite, magnesite, quarzite
I valori di emissione di seguito riportati si riferiscono agli effluenti gassosi umidi, per gli impianti di produzione di calce spenta e di dolomite idrata.
- Cromo
Nella calcinazione di materiali contenenti cromo, il valore di emissione per il cromo [III] e i suoi composti, espressi come cromo, sotto forma di polvere è 10 mg/Nm3 .
- ossidi di azoto NOx)
Il valore di emissione è 1800-3000 mg/Nm3 .
- Composti del fluoro
Per i forni usati periodicamente per la calcinazione di quarzite, il valore di emissione di composti inorganici gassosi del fluoro espressi come acido fluoridrico è 10 mg/Nm3 .
Forni per la produzione di vetro
Per i forni a bacino a lavorazione continua i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'8% e per i forni a crogiolo e quelli a bacino a lavorazione giornaliera ad un tenore di ossigeno del 13%.
I valori di emissione per gli ossidi di azoto NOx) sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
Forni per la cottura di prodotti ceramici a base di argilla
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti per la fusione di prodotti minerali, in particolare di basalto, di diabase o di scorie
In caso di utilizzo di combustibile solido i valori alla di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'8%. valori di emissione per gli ossidi di azoto NOx) sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti per la produzione di piastrelle in ceramica.
Si applicano i seguenti valori di emissione
Parte di provvedimento in formato grafico
impianti per l'agglomerazione di perlite, scisti o argilla espansa
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono agli effluenti gassosi umidi ed a un tenore di ossigeno del 14%.
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrami e prodotti minerali, compresi gli impianti per la preparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume e gli impianti per la produzione di pietrisco di catrame
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono ad un tenore, di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti di distillazione a secco del carbone cokerie)
13.1 Forno inferiore
I valori di emissione di seguito indicati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.
- Polveri
Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le emissioni di polveri dalle camere di combustione in base allo stato attuale della tecnica.
Sino alla ricostruzione del forno a coke, il valore di emissione è 100 mg/Nm3 .
- Ossidi di zolfo
Se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke, il valore di emissione è 1.700 mg/Nm3 .
Se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas da altoforno o d'acciaieria) il valore di emissione è 800 mg/Nm3 .
- ossidi di azoto NOx)
II valore di emissione è 600 mg/Nm3 II valore di emissione è 600
mg/Nm
Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le emissioni di ossidi di azoto NOx) dalle camere di combustione in base allo stato attuale della tecnica. Le emissioni di ossidi di azoto NOx) , sino alla ricostruzione del forno a coke, non devono essere superiori a 800 mg/Nm3 .
13.2 Caricamento dei forni da coke
Devono essere evitate le emissioni di polvere nel prelevare il carbone dalle tramogge e nel caricare i carrelli.
I gas di caricamento devono essere raccolti.
Nelle operazioni di versamento, i gas di caricamento devono essere deviati nel gas grezzo, o in un forno vicino, ove non fosse possibile utilizzarli per lavorare i catrame grezzo.
Nelle operazioni di pigiatura, i gas di caricamento devono essere deviati il più possibile nel gas grezzo.
I gas di caricamento che non possono essere deviati devono essere convogliati ad un impianto di combustione cui si applica il valore di emissione per le polveri di 25 mg/Nm3 .
Nelle operazioni di spianamento del carbone le emissioni dei gas di caricamento devono essere limitate assicurando la tenuta delle aperture che servono a tali operazioni.
13.3 Coperchio portello di carica
Le emissioni dal coperchio di carica devono essere evitate quanto più possibile, usando porte a elevata tenuta, spruzzando i coperchi dei portelli dopo ogni carica dei forni, pulendo regolarmente gli stipiti e i coperchi dei portelli di carica prima di chiudere. La copertura del forno deve essere mantenuta costantemente pulita da resti di carbone.
13.4 Coperchio tubo di mandata
I coperchi dei tubi di mandata, per evitare emissioni di gas o di catrame, devono essere dotati di dispositivi ad immersione in acqua, o sistemi analoghi, di pari efficacia; i tubi di mandata devono venire costantemente puliti.
13.5 Macchine ausiliari per forno a coke
Le macchine ausiliarie adibite al funzionamento del foro a coke devono essere dotate di dispositivo per mantenere pulite le guarnizioni applicate agli stipiti dei portelli di carica.
13.6. Porte del forno a coke
Si devono usare porte ad elevate tenuta. Le guarnizioni delle porte dei forni devono essere regolarmente pulite.
13.7. Sfornamento del coke
Nella ricostruzione delle batterie di forni a coke queste devono essere progettate in modo da permettere che vengano installati, sul lato macchina e sul lato coke, impianti di captazione e abbattimento delle emissioni di polveri allo sforamento del coke, in modo che le emissioni non superino 5 g/t di coke prodotto.
Sino alla ricostruzione del forno a coke, gli effluenti gassosi devono essere raccolti e convogliati ad un impianto di abbattimento delle polveri, ove tecnicamente possibile.
13.8. Raffreddamento del coke
Per il raffreddamento del coke devono essere limitate, per quanto possibile, le emissioni. Nel caso in cui la tecnologia adottata sia quella del raffreddamento a secco, il valore di emissione per le polveri è 20 mg/Nm3 .
Impianti per l'agglomerazione del minerale di ferro
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono agli effluenti gassosi umidi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti per la produzione di ghisa
Fino al rifacimento del rivestimento in refrattario dell'altoforno il valore di emissione per le polveri è 150 mg/Nm3 .
Impianti per la produzione d'acciaio per mezzo di convertitori, forni ad arco elettrici, e forni di fusione sotto vuoto Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
Fonderie di ghisa, d'acciaio.
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
Forni di riscaldo e per trattamenti termici, per impianti di laminazione ed altre deformazioni plastiche
I valori di emissione, riportati nella tabella seguente, si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%:
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti di zincatura a caldo
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti di trattamento di superfici metalliche con uso di acido nitrico
Agli impianti di decapaggio funzionanti in continuo si applica il valore di emissione per gli ossidi di azoto NOx) di 1500 mg/Nm3
.
Impianti per la produzione di ferroleghe mediante processi elettrotermici o pirometallurgici
Per le polveri i valori di emissione minimo e massimo sono pari rispettivamente a 20 mg/Nm3 e 40 mg/Nm3 .
Impianti per la produzione primaria di metalli non ferrosi
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti per la produzione di alluminio
I forni elettrolitici devono essere chiusi, le dimensioni dell'apertura del forno devono essere quelle minime indispensabili per il funzionamento e il meccanismo di apertura deve essere, per quanto possibile, automatizzato. Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti per la fusione dell'alluminio
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti per la seconda fusione degli altri metalli non ferrosi e delle loro leghe.
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti per la produzione di accumulatori al piombo
Per le polveri, se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 g/h, si applica il valore di emissione di 0,5 mg/Nm3 .
Impianti per la produzione di ossidi di zolfo, acido solforico e oleum
Negli impianti per la produzione di ossidi di zolfo allo stato liquido l'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto per la produzione di acido solforico o ad altri impianti di trattamento.
Nei processi a doppio contatto deve essere mantenuta una resa di conversione minima del 99%. Per concentrazioni di biossido di zolfo nel gas d'alimentazione uguali o superiori all'8% in volume deve essere mantenuta:
- una resa del 99,5% in condizioni variabili del gas
- una resa del 99,6% in condizioni costanti del gas
Le emissioni di biossido di zolfo devono essere ulteriormente limitate con adeguati processi di trattamento, se superano 1200 mg/Nm3 .
Nei processi a contatto semplice deve essere mantenuta una resa di conversione minima del 97,5%. Per concentrazioni di biossido di zolfo nel gas d'alimentazione inferiori al 6% le emissioni devono essere ulteriormente limitate.
Nei processi di catalisi ad umido deve essere mantenuta una resa di conversione di almeno il 97,5%.
Per l'acido solforico si applicano valori di emissione minimo e massimo rispettivamente pari a 80 mg/Nm3 e 100 mg/Nm3 .
Impianti per la produzione di cloro
Si applicano i seguenti valori di emissione
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti Claus per la produzione di zolfo
Gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un impianto di combustione. Per l'idrogeno solforato si applica un valore di emissione di 10 mg/Nm3 .
Impianti per la produzione, granulazione ed essiccamento di fertilizzanti fosfatici, azotati o potassici.
Si applicano i seguenti valori di emissioni:
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti per la produzione di acrilonitrile
L'effluente gassoso prodotto dal reattore e dall'assorbitore deve essere combusto. L'effluente gassoso prodotto durante la purificazione per distillazione dei prodotti di reazione e quello proveniente dal processo di travaso deve essere convogliato ad idonei sistemi di abbattimento.
Impianti per la produzione di principi attivi antiparassitari Per le polveri, se il flusso di massa è uguale o superiore a 25 g/h, si applica un valore di emissione di 5 mg/Nm3 .
Impianti per la produzione di polivinile cloruro PVC)
I tenori residui in cloruro di vinile monomero CVM) nel polimero devono essere ridotti al massimo. Nella zona di passaggio dal sistema chiuso a quello aperto il tenore residuo non può superare i seguenti valori:
Parte di provvedimento in formato grafico
Al fine di ridurre ulteriormente la concentrazione di cloruro di vinile nell'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore tale effluente deve, per quanto possibile, essere utilizzato come comburente in un impianto di combustione.
Impianti per la produzione di polimeri in poliacrilonitrile
I gas provenienti dal reattore e dall'assorbitore devono essere convogliati ad un efficace sistema di combustione. I gas provenienti dalla purificazione per distillazione e dalle operazioni di travaso devono essere convogliati ad idonei sistemi di abbattimento.
34.1. Produzione e lavorazione di polimeri acrilici per fibre
Se la polimerizzazione è effettuata in soluzione acquosa, agli impianti di polimerizzazione, di essiccamento del polimero e di filatura si applica un valore di emissione per l'acrilonitrile pari a 25 mg/Nm3 .
Se la polimerizzazione è effettuata in solvente, agli impianti di polimerizzazione si applica un valore di emissione di acrilonitrile pari a 5 mg/Nm3 ed agli impianti di filatura, lavaggio ed
essiccamento si applica un valore di emissione di acrilonitrile pari a 50 mg/Nm3 .
34.2. Produzione di materie plastiche ABS e SAN
- Polimerizzazione in emulsione: l'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dalla polimerizzazione, dalla precipitazione e dalla pulizia del reattore deve essere convogliato ad un termocombustore. A tale effluente si applica, per l'acrilonitrile, un valore di emissione di 25 mg/Nm3 .
- Polimerizzazione combinata in soluzione/emulsione: l'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dalla polimerizzazione, dai serbatoi di stoccaggio intermedi, dalla precipitazione, dalla disidratazione, dal recupero dei solventi e dai miscelatori, deve essere convogliato ad un termocombustore. Alle emissioni che si formano nella zona di uscita dei miscelatori si applica, per l'acrilonitrile, un valore di emissione di 10 mg/Nm3 .
34.3. Produzione di gomma acrilonitrilica NBR)
L'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dal recupero di butadiene, dal deposito di lattice, dal lavaggio del caucciù solido, deve essere convogliato ad un termocombustore.
L'effluente gassoso proveniente dal recupero dell'acrilonitrile deve essere convogliato ad un impianto di lavaggio. Agli essiccatori si applica, per l'acrilonitrile, un valore di emissione di 15 mg/Nm3 .
34.4. Produzione di lattice per polimerizzazione, in emulsione, di acrilonitrile. L'effluente gassoso contenente acrilonitrile e proveniente dai contenitori di monomeri, dai reattori, dai serbatoi di stoccaggio e dai condensatori deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento se la concentrazione di acrilonitrile nell'effluente gassoso è superiore a 5 mg/Nm3 .
Impianti per la produzione e la lavorazione della viscosa.
35.1. Le emissioni dalla produzione di viscosa, dalla preparazione del bagno di rilavatura e dai trattamenti successivi connessi alla produzione di rayon tessile, devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento. A tali attività si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
35.2. Nella produzione di fibra cellulosica in fiocco e cellofane, i gas provenienti dai filatoi e dal trattamento successivo devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento. A tali attività si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
35.3. Nella produzione di prodotti da viscosa all'impianto di aspirazione generale e agli aspiratori delle macchine, si applica un valore di emissione per l'idrogeno solforato pari a 50 mg/Nm3 ,
mentre per il solfuro di carbonio si applicano i seguenti valori emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti per la produzione di acido nitrosilsolforico
Per la fase di concentrazione i valori di emissione sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti di produzione di poliesteri
Negli impianti di produzione di acido tereftalico e di dimetiltereftalato facenti parte di cicli di produzione di polimeri e fibre poliesteri per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valore di emissione delle sostanze organiche, espresso come carbonio organico totale, è 350 mg/Nm3 .
Impianti di produzione di acetato di cellulosa per fibre.
Negli impianti di polimerizzazione, dissoluzione e filatura di acetato di cellulosa per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valore di emissione di acetone è pari a 400 mg/Nm3 .
Impianti di produzione di fibre poliammidiche
Negli impianti di filatura per fili continui del polimero "poliammide 6" per flussi di massa superiori a 2 kg/h il valore di emissione del caprolattame è 100 mg/Nm3 . Negli impianti di filatura
per fiocco il valore di emissione del caprolattame è 150 mg/Nm3 .
Impianti perla formulazione di preparati antiparassitari
Le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento. Il valore di emissione per le polveri è pari a 10 mg/Nm3 .
Impianti per la nitrazione della cellulosa
Il valore di emissione per gli ossidi di azoto NOx) è pari a 2000 mg/Nm3 .
Impianti per la produzione di biossido di titanio
Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo provenienti dalla digestione e dalla calcinazione è pari a 10 kg/t di biossido di titanio prodotto. Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo provenienti dalla concentrazione degli acidi residui è pari a 500 mg/Nm3 .
Impianti per la produzione di fibre acriliche
Se il flusso di massa di N,N-dimetilacetamide e N.N-dimetilformamide è uguale o superiore a 2 kg/h si applica, per tali sostanze, un valore di emissione di 150 mg/Nm3 .
Impianti per la produzione di policarbonato
Il valore di emissione per il diclorometano è pari a 100 mg/Nm3 . Impianti per la produzione di nero carbonio
I valori di emissione, riportati nella tabella seguente, si riferiscono agli effluenti gassosi umidi. L'effluente gassoso contenente idrogeno solforato, monossido di carbonio o sostanze organiche deve essere convogliato ad un termocombustore.
Parte di provvedimento in formato grafico
Impianti per la produzione di carbone o elettrografite mediante cottura, ad esempio per la fabbricazione di elettrodi
Per le sostanze organiche si applicano i seguenti valori di emissione, espressi come carbonio organico totale:
Impianti per la verniciatura in serie, inclusi gli impianti in cui si effettuano i trattamenti preliminari, delle carrozzerie degli autoveicoli e componenti degli stessi, eccettuate le carrozzerie degli autobus
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, si applicano i seguenti valori di emissione, espressi in grammi di solvente per metro quadrato di manufatto trattato, inclusi i solventi emessi dagli impianti in cui si effettuano i trattamenti preliminari:
a) vernici a due strati 120 g/m2 a) vernici a due strati 120 g/m
b) altre vernici 60 g/m2 .
Per le zone d'applicazione della vernice all'aria di ventilazione delle cabine di verniciatura non si applicano i valori di emissione indicati nella parte II, paragrafo 4, classi III, IV e V.
Per gli essiccatori il valore di emissione per le sostanze organiche, espresse come carbonio organico totale, è pari a 50 mg/Nm3 . Il valore di emissione per le polveri è pari a 3 mg/Nm3 . Altri impianti di verniciatura
48.1 Verniciatura del legno
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, il valore di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata è 40 g/m2 . Il valore di emissione per le polveri è pari a 10 mg/Nm3 .
48.2 Verniciatura manuale a spruzzo
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, per l'aria di ventilazione delle cabine di verniciatura nelle quali si vernicia a mano con pistola a spruzzo non si applicano i valori di emissione indicati nella parte II, paragrafo 4, classi III, IV e V; devono comunque essere prese le misure possibili per ridurre le emissioni, facendo ricorso a procedimenti di applicazione della vernice particolarmente efficaci, assicurando un efficace ricambio dell'aria e il suo convogliamento ad un impianto di abbattimento, oppure utilizzando vernici prodotte secondo le migliori tecnologie. Il valore di emissione per le polveri è pari a 3 mg/Nm3 .
48.3 Essiccatori
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, il valore di emissione per le sostanze organiche, espresse con carbonio totale, è 50 mg/Nm3 .
Impianti per la produzione di manufatti in gomma
Per le polveri, nella fase di preparazione mescole, i valori di emissione minimo e massimo sono rispettivamente pari a 20 mg/Nm3 e 50
mg/Nm3 .
Impianti per impregnare di resine le fibre di vetro o le fibre minerali
Le emissioni di sostanze di cui alla parte II, paragrafo 4, classe I non devono superare 40 mg/Nm3 e devono essere adottate le possibili
soluzioni atte a limitare le emissioni, come la postcombustione, o altre misure della medesima efficacia.
Impianti per la produzione di zucchero
- Ossidi di zolfo Il valore di emissione è 1700 mg/Nm3 .
- Ammoniaca Se il flusso di massa supera 1,5 kg/h, i valori di emissione sono:
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- Polveri
Il valore di emissione è pari a 75 mg/Nm3 , e, nella fase di
movimentazione e condizionamento zucchero, è pari a 20 mg/Nm3 .
Impianti per l'estrazione e la raffinazione degli oli di sansa di oliva
I valori di emissione sono:
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Impianti per l'estrazione e la raffinazione di oli di semi I valori di emissione per le polveri sono i seguenti:
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Parte IV
Sezione 1
SEZIONE SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183
Sezione 2
Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici
1. L'autorità competente si avvale delle competenti Sezioni dell'Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni degli impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici.
2. Coltivazione di idrocarburi
2.1. Disposizioni generali.
Le emissioni devono essere limitate all'origine, convogliate ed abbattute utilizzando la migliore tecnologia disponibile.
2.2. Emissioni da combustione di gas di coda.
I gas di coda derivanti dalle centrali di raccolta e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, se non utilizzati come combustibili, devono essere convogliati ad unità di termodistruzione in cui la combustione deve avvenire ad una temperatura minima di 950 °C per un tempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore al 6%. A tali emissioni si applicano i limiti seguenti:
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Quale unità di riserva a quella di termodistruzione deve essere prevista una torcia, con pilota, in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO2 / CO2
+CO).
2.3. Emissioni da impianti di combustione utilizzanti il gas naturale del giacimento.
a) Nel caso di impiego di gas naturale proveniente dal giacimento con contenuto di H2 S massimo fino a 5 mg/Nm3 i valori di emissione si intendono comunque rispettati.
b) Nel caso che il contenuto di H2 S sia superiore a 5 mg/Nm3 o che il gas naturale venga miscelato con gas di coda e/o con gas di saturazione, si applicano i seguenti limiti:
ossidi di zolfo espressi come SObase)2)
800 mg/Nelevato)3
ossidi di azoto
NOx) espressi come NObase)2) |350 mg/Nelevato)3
monossido di carbonio CO)
100 mg/Nelevato)3
sostanze organiche volatili espresse come COT)
10 mg/Nelevato)3
polveri
10 mg/Nelevato)3
2.4. Emissioni da stoccaggi in attività di coltivazione
Per lo stoccaggio degli idrocarburi estratti dal giacimento e dei prodotti ausiliari aventi tensione di vapore superiore a 13 mbar alla temperatura di 20°C devono essere usati i seguenti sistemi:
a) i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di sistemi di tenuta di elevata efficienza realizzati secondo la migliore tecnologia disponibile;
b) i serbatoi a tetto fisso devono essere dotati di sistemi di condotte per l'invio dei gas di sfiato e/o di flussaggio ad una unità di combustione o termodistruzione;
c) le superfici esterne dei serbatoi devono essere trattate in modo tale che venga riflesso inizialmente almeno il 70% dell'energia solare, Detta protezione è ripristinata quando il valore di riflessione diventa inferiore al 45%.
2.5. Vapori di rigenerazione termica di glicoli etilenici DEG e/o TEG) usati per la disidratazione del gas naturale.
I vapori di rigenerazione termica di glicoli etilenici devono essere convogliati ad una unità di termodistruzione oppure miscelati al gas combustibile primario.
Solo nel caso di piccoli impianti fino a 200.000 Nm3 /giorno di gas naturale trattato) e/o per flussi di massa non superiori a 200 g/h come HAS è consentita l'emissione in atmosfera cui si applicano i seguenti valori di emissione:
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2.6. Emissioni da piattaforme di coltivazione di idrocarburi off shore ossia ubicate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
Se la collocazione geografica della piattaforma assicura una ottimale dispersione delle emissioni, evitando che le stesse interessino località abitate, i limiti di emissione si intendono rispettati quando in torcia viene bruciato esclusivamente gas naturale.
In caso contrario si applicano i valori di emissione indicati alla parte II, paragrafo 3, per le sostanze gassose e un valore pari a 10 mg/Nm3 per le polveri totali. Per i motori a combustione interna e
le turbine a gas si applicano i pertinenti paragrafi della parte III in cui si individuano i valori limite previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.
3. Impianti che utilizzano fluidi geotermici
1. Gli effluenti gassosi negli impianti che utilizzano i fluidi geotermici di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, devono essere dispersi mediante torri refrigeranti e camini di caratteristiche adatte. Per ciascuno dei due tipi di emissione i valori di emissione minimi e massimi, di seguito riportati, sono riferiti agli effluenti gassosi umidi ed intesi come media oraria su base mensile:
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Parte IV-bis
Elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili
1. Elementi minimi in caso di medi impianti di combustione:
a) Nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in cui sono ubicati gli impianti, se fissi;
b) Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);
c) Classificazione dei combustibili utilizzati biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativa quantitativi;
d) Potenza termica nominale;
e) Numero previsto di ore operative annue;
f) Carico medio di processo;
g) Data di messa in esercizio o, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti sia antecedente al 20 dicembre 2018.
h) Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE.
2. Elementi minimi in caso di medi impianti termici civili:
a) Nome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione e sede dell'impianto;
b) Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);
c) Classificazione dei combustibili utilizzati biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
d) Potenza termica nominale;
e) Numero previsto di ore operative;
f) Data di messa in esercizio o, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, sia antecedente al 20 dicembre 2018.
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