Codice Ambientale

Art. 1 - ambito di applicazione
Art. 2 - finalità
Art. 3 - criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi
Art. 3 bis - Principi sulla produzione del diritto ambientale
Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale
Art. 3 quater - Principio dello sviluppo sostenibile
Art. 3 quinquies - Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
Art. 3 sexies - Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
Art. 3 septies - Interpello in materia ambientale
Art. 4 - Finalità
Art. 5 - Definizioni
Art. 6 - Oggetto della disciplina
Art. 7 - Competenze in materia di VAS e di AIA
Art. 7 bis - Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA
Art. 8 - Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
Art. 8 bis - Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC
Art. 9 - Norme procedurali generali
Art. 10 - Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale
Art. 11 - Modalità di svolgimento
Art. 12 - Verifica di assoggettabilita
Art. 13 - Redazione del rapporto ambientale
Art. 14 - Consultazione
Art. 15 - Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione
Art. 16 - Decisione
Art. 17 - Informazione sulla decisione
Art. 18 - Monitoraggio
Art. 19 - Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
Art. 20 - Consultazione preventiva
Art. 21 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Art. 22 - Studio di impatto ambientale
Art. 23 - Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
Art. 24 - Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
Art. 24 bis - Inchiesta pubblica
Art. 25 - Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
Art. 26 - Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori
Art. 26 bis - Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 27 - Provvedimento unico in materia ambientale
Art. 27 bis - Provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 27 ter - Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica
Art. 28 - Monitoraggio
Art. 29 - Sistema sanzionatorio
Art. 29 bis - Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
Art. 29 ter - Domanda di autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 quater - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 quinquies - Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
Art. 29 sexies - Autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 septies - Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
Art. 29 octies - Rinnovo e riesame
Art. 29 novies - Modifica degli impianti o variazione del gestore
Art. 29 decies - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 undecies - Incidenti o imprevisti
Art. 29 duodecies - Comunicazioni
Art. 29 terdecies - Scambio di informazioni
Art. 29 quaterdecies - Sanzioni
Art. 30 - Impatti ambientali interregionali
Art. 31 - Attribuzione competenze
Art. 32 - Consultazioni transfrontaliere
Art. 32 bis - Effetti transfrontalieri
Art. 33 - Oneri istruttori
Art. 34 - Norme tecniche, organizzative e integrative
Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 36 - Abrogazioni e modifiche
Art. 37Abr.
Art. 38Abr.
Art. 39Abr.
Art. 40Abr.
Art. 41Abr.
Art. 42Abr.
Art. 43Abr.
Art. 44Abr.
Art. 45Abr.
Art. 46Abr.
Art. 47Abr.
Art. 48Abr.
Art. 49Abr.
Art. 50Abr.
Art. 51Abr.
Art. 52Abr.
Art. 53 - finalita
Art. 54 - definizioni
Art. 55 - attività conoscitiva
Art. 56 - attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione
Art. 57 - Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
Art. 57 bis - Comitato interministeriale per la transizione ecologica
Art. 58
Art. 59 - competenze della Conferenza Stato-regioni
Art. 60
Art. 61 - competenze delle regioni
Art. 62 - competenze degli enti locali e di altri soggetti
Art. 63 - Autorità di bacino distrettuale
Art. 63 bis - Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici
Art. 64 - Distretti idrografici
Art. 65 - valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale
Art. 66 - adozione ed approvazione dei piani di bacino
Art. 67 - i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio
Art. 68 - procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio
Art. 68 bis - Contratti di fiume
Art. 69 - programmi di intervento
Art. 70 - adozione dei programmi
Art. 71 - attuazione degli interventi
Art. 72 - finanziamento
Art. 72 bis - Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico
Art. 73 - finalita
Art. 74 - Definizioni
Art. 75 - competenze
Art. 76 - disposizioni generali
Art. 77 - individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
Art. 78 - Standard di qualità ambientale per le acque superficiali
Art. 78 bis - Zone di mescolamento
Art. 78 ter - Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite
Art. 78 quater - Inquinamento transfrontaliero
Art. 78 quinquies - Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee
Art. 78 sexies - Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi
Art. 78 septies - Calcolo dei valori medi
Art. 78 octies - Garanzia e controllo di qualità
Art. 78 novies - Aggiornamento dei piani di gestione
Art. 78 decies - Disposizioni specifiche per alcune sostanze
Art. 78 undecies - Elenco di controllo
Art. 79 - obiettivo di qualità per specifica destinazione
Art. 80 - acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
Art. 81 - deroghe
Art. 82 - acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile
Art. 83 - acque di balneazione
Art. 84 - acque dolci idonee alla vita dei pesci
Art. 85 - accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
Art. 86 - deroghe
Art. 87 - acque destinate alla vita dei molluschi
Art. 88 - accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
Art. 89 - deroghe
Art. 90 - norme sanitarie
Art. 91 - aree sensibili
Art. 92 - zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
Art. 93 - zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione
Art. 94 - disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Art. 95 - pianificazione del bilancio idrico
Art. 96 - Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Art. 97 - acque minerali naturali e di sorgenti
Art. 98 - risparmio idrico
Art. 99 - riutilizzo dell'acqua
Art. 100 - reti fognarie
Art. 101 - criteri generali della disciplina degli scarichi
Art. 102 - scarichi di acque termali
Art. 103 - scarichi sul suolo
Art. 104 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
Art. 105 - scarichi in acque superficiali
Art. 106 - scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
Art. 107 - Scarichi in reti fognarie
Art. 108 - scarichi di sostanze pericolose
Art. 109
Art. 110 - trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Art. 111 - impianti di acquacoltura e piscicoltura
Art. 112 - utilizzazione agronomica
Art. 113 - acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
Art. 114 - dighe
Art. 115 - tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici
Art. 116 - programmi di misure
Art. 117 - piani di gestione e registro delle aree protette
Art. 118 - rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica
Art. 119 - principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici
Art. 120 - rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
Art. 121 - Piani di tutela delle acque
Art. 122 - informazione e consultazione pubblica
Art. 123 - trasmissione delle informazioni e delle relazioni
Art. 124 - criteri generali
Art. 125 - domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
Art. 126 - approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Art. 127 - fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
Art. 128 - soggetti tenuti al controllo
Art. 129 - accessi ed ispezioni
Art. 130 - inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico
Art. 131 - controllo degli scarichi di sostanze pericolose
Art. 132 - interventi sostitutivi
Art. 133 - sanzioni amministrative
Art. 134 - sanzioni in materia di aree di salvaguardia
Art. 135 - competenza e giurisdizione
Art. 136 - proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 137 - sanzioni penali
Art. 138 - ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura
Art. 139 - obblighi del condannato
Art. 140 - circostanza attenuante
Art. 141 - ambito di applicazione
Art. 142 - competenze
Art. 143 - proprietà delle infrastrutture
Art. 144 - tutela e uso delle risorse idriche
Art. 145 - equilibrio del bilancio idrico
Art. 146 - risparmio idrico
Art. 147 - organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
Art. 148Abr.
Art. 149 - piano d'ambito
Art. 149 bis - Affidamento del servizio
Art. 150Abr.
Art. 151
Art. 152 - poteri di controllo e sostitutivi
Art. 153 - dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato
Art. 154 - tariffa del servizio idrico integrato
Art. 155 - tariffa del servizio di fognatura e depurazione
Art. 156 - riscossione della tariffa
Art. 157 - opere di adeguamento del servizio idrico
Art. 158 - opere e interventi per il trasferimento di acqua
Art. 158 bis
Art. 159Abr.
Art. 160Abr.
Art. 161 - Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
Art. 162 - partecipazione, garanzia e informazione degli utenti
Art. 163 - gestione delle aree di salvaguardia
Art. 164 - disciplina delle acque nelle aree protette
Art. 165 - controlli
Art. 166 - usi delle acque irrigue e di bonifica
Art. 166 bis - Usi delle acque per approvvigionamento potabile
Art. 167 - usi agricoli delle acque
Art. 168 - utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico
Art. 169 - piani, studi e ricerche
Art. 170 - Norme transitorie
Art. 171 - canoni per le utenze di acqua pubblica
Art. 172 - gestioni esistenti
Art. 173 - personale
Art. 174 - disposizioni di attuazione e di esecuzione
Art. 175 - abrogazione di norme
Art. 176 - norma finale
Art. 177 - Campo di applicazione e finalità
Art. 178 - Principi
Art. 178 bis - Responsabilità estesa del produttore
Art. 178 ter - Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore
Art. 178 quater
Art. 179 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
Art. 180 - Prevenzione della produzione di rifiuti
Art. 180 bisAbr.
Art. 181 - Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti
Art. 181 bisAbr.
Art. 182 - smaltimento dei rifiutiAbr.
Art. 182 bis - Principi di autosufficienza e prossimità
Art. 182 ter - Rifiuti organici
Art. 183 - Definizioni
Art. 184 - classificazione
Art. 184 bis - Sottoprodotto
Art. 184 ter - Cessazione della qualifica di rifiuto
Art. 184 quater - Utilizzo dei materiali di dragaggio
Art. 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione
Art. 185 bis - Deposito temporaneo prima della raccolta
Art. 186 - Terre e rocce da scavo
Art. 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
Art. 188 - Responsabilità della gestione dei rifiuti
Art. 188 bis - Sistema di tracciabilità dei rifiuti
Art. 188 terAbr.
Art. 189 - Catasto dei rifiuti
Art. 190 - Registro cronologico di carico e scarico
Art. 191 - Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi
Art. 192 - divieto di abbandono
Art. 193 - Trasporto dei rifiuti
Art. 193 bis - Trasporto intermodale
Art. 194 - Spedizioni transfrontaliere
Art. 194 bisAbr.
Art. 195 - Competenze dello Stato
Art. 196 - competenze delle regioni
Art. 197 - competenze delle province
Art. 198 - competenze dei comuni
Art. 198 bis - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
Art. 199 - Piani regionali
Art. 200 - organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Art. 201Abr.
Art. 202 - affidamento del servizio
Art. 203 - schema tipo di contratto di servizio
Art. 204 - gestioni esistenti
Art. 205 - misure per incrementare la raccolta differenziata
Art. 205 bis - Regole per il calcolo degli obiettivi
Art. 206 - Accordi, contratti di programma, incentivi
Art. 206 bis - Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti
Art. 206 ter - Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 quater - Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 quinquies - Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 sexies - Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche
Art. 207Abr.
Art. 208 - autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Art. 209 - rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Art. 210Abr.
Art. 211 - autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
Art. 212 - Albo nazionale gestori ambientaliAbr.
Art. 213 - autorizzazioni integrate ambientali
Art. 214 - Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
Art. 214 bis - Sgombero della neve
Art. 214 ter - Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata
Art. 215 - autosmaltimento
Art. 216 - operazioni di recupero
Art. 216 bis - Oli usati
Art. 216 ter - Comunicazioni alla Commissione europea
Art. 217
Art. 218 - definizioni
Art. 219 - criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio
Art. 219 bis - Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi
Art. 220 - Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Art. 220 bis - Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica
Art. 221 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
Art. 221 bis - Sistemi autonomi
Art. 222 - raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione
Art. 223 - consorzi
Art. 224 - Consorzio nazionale imballaggi
Art. 225 - programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
Art. 226 - divieti
Art. 226 bis - Divieti di commercializzazione delle borse di plastica
Art. 226 ter - Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero
Art. 226 quater - Plastiche monouso
Art. 227 - Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto
Art. 228 - pneumatici fuori uso
Art. 229Abr.
Art. 230 - rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture
Art. 231 - veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Art. 232 - rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico
Art. 232 bis - Rifiuti di prodotti da fumo
Art. 232 ter - Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni
Art. 233 - Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti
Art. 234 - Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene
Art. 235Abr.
Art. 236 - Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
Art. 237 - Criteri direttivi dei sistemi di gestione
Art. 237 bis - Finalità e oggetto
Art. 237 ter - Definizioni
Art. 237 quater - Ambito di applicazione ed esclusioni
Art. 237 quinquies - Domanda di autorizzazione
Art. 237 sexies - Contenuto dell'autorizzazione
Art. 237 septies - Consegna e ricezione dei rifiuti
Art. 237 octies - Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento
Art. 237 novies - Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell'attività
Art. 237 decies - Coincenerimento di olii usati
Art. 237 undecies - Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE
Art. 237 duodecies - Emissione in atmosfera
Art. 237 terdecies - Scarico di acque reflue
Art. 237 quaterdecies - Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
Art. 237 quindecies - Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
Art. 237 sexdecies - Residui
Art. 237 septiesdecies - Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione
Art. 237 duodevicies - Condizioni anomale di funzionamento
Art. 237 undevicies - Incidenti o inconvenienti
Art. 237 vicies - Accessi ed ispezioni
Art. 237 viciessemel - Spese
Art. 237 viciesbis - Disposizioni transitorie e finali
Art. 238 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Art. 239 - principi e campo di applicazione
Art. 240 - definizioni
Art. 241 - regolamento aree agricole
Art. 241 bis - Aree Militari
Art. 242 - procedure operative ed amministrative
Art. 242 bis
Art. 242 ter - Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Art. 243 - Gestione delle acque sotterranee emunte
Art. 244 - ordinanze
Art. 245 - obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione
Art. 246 - accordi di programma
Art. 247 - siti soggetti a sequestro
Art. 248 - controlli
Art. 249 - aree contaminate di ridotte dimensioni
Art. 250 - bonifica da parte dell'amministrazione
Art. 251 - censimento ed anagrafe dei siti da bonificare
Art. 252 - siti di interesse nazionale
Art. 252 bis - Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
Art. 253 - oneri reali e privilegi speciali
Art. 254 - norme speciali
Art. 255 - Abbandono di rifiuti non pericolosi
Art. 255 bis - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
Art. 255 ter - Abbandono di rifiuti pericolosi
Art. 256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Art. 256 bis - Combustione illecita di rifiuti
Art. 257 - bonifica dei siti
Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
Art. 259 - Spedizione illegale di rifiuti
Art. 259 bis - Aggravante dell'attività di impresa
Art. 259 ter - Delitti colposi in materia di rifiuti
Art. 260Abr.
Art. 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Art. 260 ter - Sanzioni amministrative accessorie. Confisca
Art. 261 - imballaggi
Art. 261 bis - Sanzioni
Art. 262 - competenza e giurisdizione
Art. 263 - proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 264 - abrogazione di norme
Art. 264 bis - Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010
Art. 264 terAbr.
Art. 264 quaterAbr.
Art. 265 - disposizioni transitorie
Art. 266 - disposizioni finali
Art. 267 - campo di applicazione
Art. 268 - definizioni
Art. 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
Art. 270 - Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
Art. 271 - Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
Art. 272 - impianti e attività in deroga
Art. 272 bis - Emissioni odorigene
Art. 273 - grandi impianti di combustioneAbr.
Art. 273 bis - Medi impianti di combustione
Art. 274 - Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione
Art. 275 - emissioni di cov
Art. 276 - controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione
Art. 277 - Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina
Art. 278 - poteri di ordinanza
Art. 279 - sanzioni
Art. 280 - abrogazioni
Art. 281 - disposizioni transitorie e finali
Art. 282 - Campo di applicazione
Art. 283 - definizioni
Art. 284 - Installazione o modifica
Art. 285 - Caratteristiche tecniche
Art. 286 - valori limite di emissione
Art. 287 - abilitazione alla conduzione
Art. 288 - controlli e sanzioni
Art. 289 - abrogazioni
Art. 290 - disposizioni transitorie e finali
Art. 291 - campo di applicazione
Art. 292 - Definizioni
Art. 293 - Combustibili consentiti
Art. 294 - Prescrizioni per il rendimento di combustione
Art. 295 - Combustibili per uso marittimo
Art. 296 - Controlli e sanzioni
Art. 297 - abrogazioni
Art. 298 - disposizioni transitorie e finali
Art. 298 bis - Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio
Art. 298 bis - Principi generali
Art. 299 - competenze ministeriali
Art. 300 - danno ambientale
Art. 301 - attuazione del principio di precauzione
Art. 302 - definizioni
Art. 303 - esclusioni
Art. 304 - azione di prevenzione
Art. 305 - ripristino ambientale
Art. 306 - determinazione delle misure per il ripristino ambientale
Art. 306 bis - Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale
Art. 307 - notificazione delle misure preventive e di ripristino
Art. 308 - costi dell'attività di prevenzione e di ripristino
Art. 309 - richiesta di intervento statale
Art. 310 - ricorsi
Art. 311 - azione risarcitoria in forma specifica ...
Art. 312 - istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale
Art. 313 - ordinanza
Art. 314 - contenuto dell'ordinanza
Art. 315 - effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria
Art. 316 - ricorso avverso l'ordinanza
Art. 317 - riscossione dei crediti e fondo di rotazione
Art. 318 - norme transitorie e finali
Art. 318 bis - Ambito di applicazione
Art. 318 ter - Prescrizioni
Art. 318 quater - Verifica dell'adempimento
Art. 318 quinquies - Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore
Art. 318 sexies - Sospensione del procedimento penale
Art. 318 septies - Estinzione del reato
Art. 318 octies - Norme di coordinamento e transitorie
Art. 12
Art. 57 - 3.3 Settore dei prodotti petroliferi
Art. 1
Art. 23 - Ha inoltre disposto con l'art. 23, comma 2 che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente"
Art. 19 - c-ter Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Art. 2
Art. 19
Art. 19 - 1. Caratteristiche dei progetti
Art. 13 - Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
Art. 22 - 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
Art. 29 quinquies - a il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e
Art. 7
Art. 74 - ---------------
Art. 5
Art. 29 sexies - Le deroghe di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono tipicamente ammesse nei seguenti casi, resi evidenti da un'analisi costi-benefici allegata all'istanza e verificata dall'autorità competente nel corso dell'istruttoria:
Art. 76 - Le definizioni di acquifero e di corpo idrico sotterraneo permettono di identificare i corpi idrici sotterranei sia separatamente, all'interno di strati diversi che si sovrappongono su un piano verticale, sia come singolo corpo idrico che si estende tra i diversi strati. Un corpo idrico sotterraneo può essere all'interno di uno o più acquiferi, come, ad esempio, nel caso di due acquiferi adiacenti caratterizzati da pressioni simili e contenenti acque con caratteristiche qualitative e quantitative analoghe
Art. 2 - marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n
Art. 87 - a il 100% dei campioni prelevati per i parametri sostanze organo
Art. 54 - Per una più precisa ed univoca individuazione dei corpi idrici appartenenti alla categoria delle acque di transizione si rende necessario-introdurre una definizione delle medesime, che è stata qualificata nel titolo del presente paragrafo come "operazionale", dato che tale definizione è di tipo convenzionale ed ha un taglio prevalentemente applicativo
Art. 117
Art. icolo - - se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio
Art. 91 - Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di cui sopra, le Regioni dovranno prestare attenzione a quei corpi idrici dove si svolgono attività tradizionali di produzione ittica
Art. 92 - - nelle stazioni di campionamento previste per la classificazione dei corpi idrici sotterranei e superficiali individuate secondo quanto previsto dall'allegato 1 al decreto;
Art. 226 - ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti
Art. 2
Art. 219 - sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi a tutti i rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato;
Art. 226 - Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità in particolare la riciclabilità degli imballaggi:
Art. 8 - * Sotto la voce HP6 «Tossicità acuta» al secondo capoverso le parole «i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione»"
Art. icolo
Art. 206 quater - Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2
Art. 179
Art. 183 - |==========================|============================|===========|
Art. 183
Art. 237 nonies - - pressione 101,3 kPa;
Art. 237 - - temperatura 273,15 °K;
Art. 76 - - criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio
Art. 271
Art. 271 - 1-bis. Condizioni generali
Art. 275
Art. 272
Art. 271 - e valore medio orario o media oraria: media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare;
Art. 276 - Nei terminali presso i quali negli tre anni civili precedenti l'anno in corso è stata movimentata una quantità di benzina inferiore a 25.000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vapori può sostituire il recupero immediato dei vapori presso il terminale
Art. 277 - Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza media del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-quater e 2-quinquies. Se l'efficienza certificata ai sensi del paragrafo 2-ter è pari o superiore all'85%, con un valore medio del rapporto V/L sempre compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque considerato di fase II
Art. 283 - - per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm³ e, dalla data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis, i valori limite di polveri, ossidi di azoto NOx e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per l'adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti di potenza termica inferiore a 3 MW
Art. 8
Art. 7
Art. 2 - b preparati pericolosi definiti nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
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Art. 271

e valore medio orario o media oraria: media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare;

f) valore medio giornaliero o media di 24 ore: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati dalle ore 00:00:00 alle ore 23.59.59;

g) valore di 48 ore o media di 48 ore: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso di 48 ore di normale funzionamento, anche non consecutive;

h) valore medio mensile: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso del mese; per mese, salvo diversamente specificato, si intende il mese di calendario;

i) valore medio annuale: media aritmetica dei valori medi orari rilevati nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre successivo;

j) media mensile mobile: valore medio mensile riferito agli ultimi 30 giorni interi, vale a dire alle 24 ore di ogni giorno; le elaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno;

k) media mobile di sette giorni: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati durante gli ultimi 7 giorni interi; le elaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno;

l) disponibilità dei dati elementari: la percentuale del numero delle misure elementari valide acquisite, relativamente ad un valore medio orario di una misura, rispetto al numero dei valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora;

m) sistemi di misura estrattivi: sistemi basati sull'estrazione del campione dall'effluente gassoso; l'estrazione avviene direttamente, nel caso dei sistemi ad estrazione diretta, o con diluizione del campione, negli altri casi;

n) sistemi di misura non estrattivi o analizzatoti in sito: sistemi basati sulla misura eseguita direttamente su un volume definito di effluente, all'interno del condotto degli effluenti gassosi; tali sistemi possono prevedere la misura lungo un diametro del condotto, e in tal caso sono definiti strumenti M situ lungo percorso o strumenti in situ path, o la misura in un punto o in un tratto molto limitato dell'effluente gassoso, e in tal caso sono definiti strumenti in situ puntuale o strumenti in situ point.

o) calibrazione: procedura di verifica dei segnali di un analizzatore a risposta lineare sullo zero e su un prefissato punto intermedio della scala span), il quale corrisponde tipicamente all'80% del fondo scala.

2. Metodi di valutazione delle misure effettuate dal gestore dell'impianto e delle misure effettuate dall'autorità competente per il controllo

2.1 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).

2.2. Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto , non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.

L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.

2.4. Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, come definito al punto 5.5, non inferiore all'80%. Nel caso in cui tale valore non sia raggiunto, il gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorità competente per il controllo.

2.5. Il gestore il quale preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità competente per il controllo. In ogni caso in cui, per un determinato periodo, non sia possibile effettuare misure in continuo, laddove queste siano prescritte dall'autorizzazione, il gestore è tenuto, ove tecnicamente ed economicamente possibile, ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate. Per tali periodi l'autorità competente per il controllo stabilisce, sentito il gestore, le procedure da adottare per la stima delle emissioni. La disposizione data da tale autorità deve essere allegata al registro di cui al punto 2.7.

2.6. 1 dati misurati o stimati con le modalità di cui al punto 2.5 concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite.

2.7. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione cd ai controlli previsti al punto 2.5 devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato in appendice 1. Per i medi impianti di combustione il registro è sostituito dall'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.

2.8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2. Per i medi impianti di combustione il registro è sostituito dall'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.

2.9. ai fini della verifica del rispetto dei valori limite si applicano le procedure di calibrazione degli strumenti di misura stabilite dall'autorità competente per il controllo sentito il gestore.

3. Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni

3.1. Nella realizzazione e nell'esercizio dei sistemi di rilevamento devono essere perseguiti, per la misura di ogni singolo parametro, elevati livelli di accuratezza e di disponibilità dei dati elementari. Il sistema di rilevamento deve essere realizzato con una configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in tutte le condizioni ambientali e di processo. Il gestore è tenuto a garantire la qualità dei dati mediante l'adozione di procedure che documentino le modalità e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi programmati e straordinari e delle operazioni di calibrazione e taratura della strumentazione di misura. Tali procedure sono stabilite dall'autorità competente per il controllo sentito il gestore e devono, in particolare, prevedere:

a) la verifica periodica, per ogni analizzatore, della risposta strumentale su tutto l'intervallo di misura tramite prove e tarature fuori campo;

b) il controllo e la correzione in campo delle normali derive strumentali o dell'influenza esercitata sulla misura dalla variabilità delle condizioni ambientali;

c) l'esecuzione degli interventi manutentivi periodici per il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza del sistema, riguardanti, ad esempio, la sostituzione dei componenti attivi soggetti ad esaurimento, la pulizia di organi filtranti, ecc.;

d) la verifica periodica in campo delle curve di taratura degli analizzatori. In caso di grandi impianti di combustione, cementifici, vetrerie e acciaierie, le procedure di garanzia di qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni sono soggette alla norma UNI EN 14181. In tali casi non si applica il paragrafo 4 del presente allegato.

3.2. Per ogni strumento devono essere registrate le azioni di manutenzione periodica e straordinaria mediante la redazione di una tabella di riepilogo degli interventi, di cui è riportato uno schema esemplificativo in appendice 3. Per i medi impianti di combustione la registrazione è effettuata nell'ambito dell'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.

3.3 L'idoneità degli analizzatori in continuo deve essere attestata, ai sensi della norma UNI EN 15267, sulla base del procedimento di valutazione standardizzata delle caratteristiche degli strumenti previsto da tale norma tecnica. Resta fermo l'utilizzo degli analizzatori autorizzati, sulla base delle norme all'epoca vigenti, prima dell'entrata in vigore della norma UNI EN 15267:2009.

3.4. La misura in continuo delle grandezze deve essere realizzata con un sistema che espleti le seguenti funzioni:

- campionamento ed analisi;

- calibrazione;

- acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati.

Tali funzioni possono essere svolte da sottosistemi a sè stanti, eventualmente comuni a più analizzatori, oppure da una singola apparecchiatura di analisi.

3.5. La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la norma UNI EN 15259. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione.

3.6. Ogni analizzatore installato deve avere un sistema di calibrazione in campo. Il sistema di calibrazione, ove tecnicamente possibile in relazione al tipo di analizzatore utilizzato, deve essere di tipo automatico e può utilizzare:

- sistemi di riferimento esterni, quali bombole con concentrazioni certificate o calibratori dinamici,

oppure, se l'utilizzo dei sistemi di riferimento esterni non è tecnicamente o economicamente possibile,

- sistemi interni agli analizzatori stessi.

3.7. Il sistema per l'acquisizione, la validazione e l'elaborazione dei dati, in aggiunta alle funzioni di cui ai punti seguenti, deve consentire:

- la gestione delle segnalazioni di allarme e delle anomalie provenienti dalle varie apparecchiature;

- la gestione delle operazioni di calibrazione automatica, ove prevista;

- l'elaborazione dei dati e la redazione di tabelle in formato idoneo per il confronto con i valori limite; tali tabelle sono redatte secondo le indicazioni riportate nel punto 5.4.

3.7.1. L'acquisizione dei dati comprende le seguenti funzioni :

- la lettura istantanea, con opportuna frequenza, dei segnali elettrici di risposta degli analizzatori o di altri sensori;

- la traduzione dei segnali elettrici di risposta in valori elementari espressi nelle unità di misura pertinenti alla grandezza misurata;

- la memorizzazione dei segnali validi;

- il rilievo dei segnali di stato delle apparecchiature principali ed ausiliarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni precedenti.

Per lo svolgimento di tali funzioni e per le elaborazioni dei segnali acquisiti è ammesso l'intervento dell'operatore, il quale può introdurre nel sistema dati e informazioni. Tali dati e informazioni devono essere archiviati e visualizzati con gli stessi criteri degli altri parametri misurati.

3.7.2. Il sistema di validazione delle misure deve provvedere automaticamente, sulla base di procedure di verifica predefinite, a validare sia i valori elementari acquisiti, sia i valori medi orari calcolali. Le procedure di validazione adottate in relazione al tipo di processo e ad ogni tipo di analizzatore, devono essere stabilite dall'autorità competente per il controllo, sentito il gestore. Per i grandi impianti di combustione, i dati non sono comunque validi se:

- i dati elementari sono stati acquisiti in presenza di segnalazioni di anomalia del sistema di misura tali da rendere inaffidabile la misura stessa;

- i segnali elettrici di risposta dei sensori sono al di fuori di tolleranze predefinite;

- lo scarto tra l'ultimo dato elementare acquisito ed il valore precedente supera una soglia massima che deve essere fissata dall'autorità competente per il controllo;

- il numero di dati elementari validi che hanno concorso al calcolo del valore medio orario è inferiore al 70% del numero dei valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora;

- il massimo scarto tra le misure elementari non è compreso in un intervallo fissato dall'autorità competente per il controllo;

- il valore medio orario non è compreso in un intervallo fissato dall'autorità competente per il controllo;

3.7.3 Le soglie di validità di cui al punto precedente devono essere fissate in funzione del tipo di processo e del sistema di misura. 1 valori medi orari archiviati devono essere sempre associati ad un indice di validità che permetta di escludere automaticamente i valori non validi o non significativi dalle elaborazioni successive.

3.7.4. Per preelaborazione dei dati si intende l'insieme delle procedure di calcolo che consentono di definire i valori medi orari espressi nelle unità di misura richieste e riferiti alle condizioni fisiche prescritte, partendo dai valori elementari acquisiti nelle unità di misura pertinenti alla grandezza misurata. Nel caso in cui sia prevista la calibrazione automatica degli analizzatori, la preelaborazione include anche la correzione dei valori misurati sulla base dei risultati dell'ultima calibrazione valida.

3.8. Se la misura di concentrazione è effettuata sui effluenti gassosi umidi e deve essere riportata ad un valore riferito agli effluenti gassosi secchi si applica la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:

- Cs è la concentrazione riferita agli effluenti gassosi secchi;

- Ca è la concentrazione riferita agli effluenti gassosi umidi;

- Cf è il contenuto di vapor d'acqua negli effluenti gassosi

espresso come rapporto in volume v/v).

3.8.1. Per i sistemi di misura di tipo estrattivo dotati di apparato di deumidificazione del campione con umidità residua corrispondente all'umidità di saturazione ad una temperatura non superiore a 4 °C, le concentrazioni misurate possono essere considerate come riferite agli effluenti gassosi secchi. In tal caso non è necessaria la correzione di cui al punto precedente.

3.8.2. Ove le caratteristiche del processo produttivo sono tali per cui la percentuale di umidità dipende da parametri noti è ammessa la determinazione del tenore di umidità a mezzo calcolo tramite dati

introdotti nel sistema dall'operatore

3.9. Quando in un processo di produzione è stato verificato che nelle emissioni la concentrazione di NO2 è inferiore o uguale al 5% della concentrazione totale di NOx NOx= NO + NO2 ), è consentita la

misura del solo monossido di azoto NO). In tal caso la concentrazione degli ossidi di azoto NOx si ottiene tramite il seguente calcolo: NOx = NO/0,95.

3.10. Ove opportuno può essere adottato un criterio analogo a quello del punto 3.9. per la misura degli ossidi di zolfo SOx = SO2 + SO3 ).

4. Tarature e verifiche

4.1. Le verifiche periodiche, di competenza del gestore, consistono nel controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori, da effettuarsi con periodicità almeno annuale. Tale tipo di verifica deve essere effettuata anche dopo interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori.

4.2. Nel caso di analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi, la taratura coincide con le operazioni di calibrazione strumentale. La periodicità dipende dalle caratteristiche degli analizzatori e dalle condizioni ambientali di misura e deve essere stabilita dall'autorità competente per il controllo, sentito il gestore.

4.2.1 Nel caso di analizzatori in situ per la misura di gas o di polveri, che forniscono una misura indiretta del valore della concentrazione, la taratura consiste nella determinazione in campo della curva di correlazione tra risposta strumentale ed i valori forniti da un secondo sistema manuale o automatico che rileva la grandezza in esame. In questo caso la curva di taratura è definita con riferimento al volume di effluente gassoso nelle condizioni di pressione, temperatura e percentuale di ossigeno effettivamente presenti nel condotto e senza detrazioni della umidità cioè in mg/m3 e su tal quale). I valori determinati automaticamente dal

sistema in base a tale curva sono riportati, durante la fase di preelaborazione dei dati, alle condizioni di riferimento prescritte.

La curva di correlazione si ottiene per interpolazione, da effettuarsi col metodo dei minimi quadrati o con altri criteri statistici, dei valori rilevati attraverso più misure riferite a diverse concentrazioni di inquinante nell'effluente gassoso. Devono essere effettuate almeno tre misure per tre diverse concentrazioni di inquinante. L'interpolazione può essere di primo grado lineare) o di secondo grado parabolica) in funzione del numero delle misure effettuate a diversa concentrazione, del tipo di inquinante misurato e del tipo di processo. Deve essere scelta la curva avente il coefficiente di correlazione più prossimo all'unità. Le operazioni di taratura sopra descritte devono essere effettuate con periodicità almeno annuale.

4.2.2. La risposta strumentale sullo zero degli analizzatori in situ con misura diretta deve essere verificata nei periodi in cui l'impianto non è in funzione.

4.3. Le verifiche in campo sono le attività destinate all'accertamento della correttezza delle operazioni di misura. Tali attività sono effettuate dall'autorità competente per il controllo o dal gestore sotto la supervisione della stessa.

4.3.1. Per gli analizzatori in situ che forniscono una misura indiretta le verifiche in campo coincidono con le operazioni di taratura indicate nel punto 4.2.

1.3.2 Per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in situ con misura diretta e di tipo estrattivo, la verifica in campo consiste nella determinazione dell'indice di accuratezza relativo da effettuare come descritto nel punto 4.4. e con periodicità almeno annuale.

4.4. La verifica di accuratezza di una misura si effettua confrontando le misure rilevate dal sistema in esame con le misure rilevate nello stesso punto o nella stessa zona di campionamento da un altro sistema di misura assunto come riferimento. L'accordo tra i due sistemi si valuta, effettuando almeno tre misure di confronto, tramite l'indice di accuratezza relativo IAR). Tale indice si calcola, dopo aver determinato i valori assoluti xi ) delle

differenze delle concentrazioni misurate dai due sistemi nelle N prove effettuate, applicando la formula seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:

- M è la media aritmetica degli N valori xi

- Mr è la media dei valori delle concentrazioni rilevate dal sistema di riferimento;

- Ic è il valore assoluto dell'intervallo di confidenza calcolato per la media degli N valori xi ossia:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:

- N è il numero delle misure effettuate

- S è la deviazione standard dei valori xi cioè:

Parte di provvedimento in formato grafico

- tn è la variabile casuale t di Student calcolata per un livello di fiducia del 95% e per n gradi di libertà pari a N - 1). I valori di tn sono riportati nella tabella seguente in funzione di N:

Parte di provvedimento in formato grafico

La correttezza delle operazioni di misura è verificata se l'indice di accuratezza relativo delle due misure è superiore all'80%.

5. Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati

5.1. In fase di preelaborazione dei dati il valore medio orario deve essere invalidato se la disponibilità dei dati elementari è inferiore al 70%.

5.1.1. Salvo diversamente disposto dall'autorizzazione, i valori medi su periodi di osservazione diversi dall'ora sono calcolati, ai fini del confronto con i pertinenti valori limite, a partire dal valore medio orario.

5.1.2. I valori medi orari calcolati sono utilizzabili nelle elaborazioni successive ai fini della verifica dei valori limite se, oltre ad essere validi relativamente alla disponibilità dei dati elementari, si riferiscono ad ore di normale funzionamento. Il sistema di acquisizione o elaborazione dei dati deve essere pertanto in grado di determinare automaticamente, durante il calcolo delle medie per periodi di osservazione superiori all'ora, la validità del valore medio orario. I valori di concentrazione devono essere riportati alle condizioni di riferimento e sono ritenuti validi se sono valide le misure, effettuate contemporaneamente, di tutte le grandezze necessarie alla determinazione di tali valori, fatto salvo quanto previsto dal punto 3.8.2.

5.2. Salvo diversamente disposto nell'autorizzazione, i limiti alle emissioni si intendono riferiti alle concentrazioni mediate sui periodi temporali medie mobili di 7 giorni, mensili, giornaliere ecc.) indicati, per le diverse tipologie di impianto, nel presente decreto.

5.2.1. Qualora i valori limite di emissione si applichino alle concentrazioni medie giornaliere, allo scadere di ogni giorno devono essere calcolati ed archiviati i valori di concentrazione medi giornalieri secondo quanto indicato al punto 5.1.1. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70% il valore medio giornaliero è invalidato. In questi casi la verifica del rispetto del limite giornaliero deve essere effettuata con le procedure previste nel punto 5.5.1. Il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi si ritiene non significativo il valore medio giornaliero. Ove prescritto nell'autorizzazione o richiesto dall'autorità competente per il controllo, nel caso in cui l'autorizzazione stabilisca un valore limite di emissione riferito ad un periodo di osservazione inferiore al mese, allo scadere di ogni giorno devono essere registrati i casi in cui il valore medio giornaliero è risultato superiore al valore limite; tale superamento deve essere espresso come incremento percentuale rispetto al valore limite.

5.2.2. Qualora i valori limite di emissione si applichino alle concentrazioni medie mobili di 7 giorni, allo scadere di ogni giorno devono essere calcolati ed archiviati i valori di concentrazione media degli ultimi sette giorni trascorsi media mobile di sette giorni). Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie calcolate nei sette giorni sia inferiore al 70% il valore medio è invalidato. La media dei sette giorni non deve essere calcolata nel caso in cui le ore di normale funzionamento nei sette giorni sono inferiori a 42. In tali casi si ritiene non significativo il valore della media.

5.2.3. Qualora i valori limite di emissione si applichino alle concentrazioni medie mensili, allo scadere di ogni mese civile devono essere calcolati ed archiviati il valore limite relativo al mese trascorso nel caso di impianti multicombustibile) ed il valore medio di emissione relativo allo stesso periodo. Il valore medio mensile non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a 144. In tali casi si ritiene non significativo il valore medio mensile. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie nel mese, calcolata secondo quanto indicato al punto 5.5, sia inferiore all'80%, il valore medio mensile calcolato automaticamente non deve essere considerato direttamente utilizzabile per la verifica del rispetto del valore limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite mensile deve essere effettuata ai sensi del punto 5.5.1.

5.2.4. Fermo restando quanto stabilito al punto 5.3, per gli impianti di cui all'allegato I, parte IV, sezione 1, il mese, salvo diversa prescrizione autorizzativa, è inteso come una sequenza di 720 ore di normale funzionamento. Il valore medio mensile è la media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso di ognuna delle sequenze consecutive di 720 ore considerate.

5.2.5 I valori medi mensili calcolati ai sensi del punto 5.2.4. sono archiviati e, ove richiesto dall'autorità competente per il controllo, trasmessi alla stessa unitamente ai riferimenti di inizio e fine periodo del calcolo nonchè al numero dei dati validi che concorrono al calcolo stesso. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie valide nelle 720 ore considerate sia inferiore alt 80%, il valore medio mensile calcolato automaticamente non è considerato direttamente utilizzabile per la verifica del rispetto del valore limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite deve essere effettuata con le procedure previste nel punto 5.5.1.

5.3. Per i grandi impianti di combustione, di cui all'allegato II, parte I, paragrafo 3, relativamente agli inquinanti SO2 ed NOx e

polveri, allo scadere di ogni mese civile sono calcolati ed archiviati i seguenti valori:

- il valore limite di emissione relativo al mese trascorso, calcolato secondo quanto previsto nello stesso paragrafo;

- il valore medio di emissione relativo allo stesso periodo.

Fermo restando il calcolo delle medie di 48 ore per gli impianti di combustione anteriori al 1988 e anteriori al 2006 e salvo diversa disposizione autorizzativa o data dall'autorità competente per il controllo, il valore medio mensile non viene calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a 240. In tali casi si ritiene non significativo il valore medio mensile. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie nel mese calcolate ai sensi del punto 5.5. sia inferiore all'80%, il valore medio mensile calcolato automaticamente non e considerato direttamente utilizzabile per la verifica del rispetto del valore limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite mensile è effettuata ai sensi del punto 5.5.1.

5.3.1 Il calcolo delle medie di 48 ore si riferisce a sequenze consecutive di 48 ore di normale funzionamento. Ogni media è archiviata allo scadere del periodo a cui il calcolo si riferisce.

Contestualmente deve essere calcolato, ai sensi dell'allegato II, parte I, paragrafo 3, e archiviato il valore limite relativo alle stesse 48 ore operative, Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie nelle 48 ore considerate sia inferiore al 70% il valore medio non è considerato valido ai fini della verifica del rispetto del limite sulle medie di 48 ore. Allo scadere di ognuno dei periodi di calcolo si provvede ad aggiornare e archiviare l'elenco dei casi in cui le medie di 48 ore hanno superato il 110% del limite corrispondente ed il numero delle medie di 48 ore valide dall'inizio dell'anno. Nel calcolare le percentuali delle medie di 48 ore da sottoporre a verifica si fa riferimento alle medie di 48 ore valide e si approssima il numero risultante per eccesso o per difetto al numero intero più vicino.

5.4. Il gestore è tenuto a conservare e a mettere a disposizione dell'autorità competente per il controllo, per un periodo minimo di cinque anni, salvo diversa disposizione autorizzativa, i dati rilevati ed elaborati secondo quanto previsto ai punti 5.1, 5.2. e 5.3 utilizzando, per l'archiviazione, appositi formati predisposti dall'autorità competente per il controllo, sentito il gestore. Si riporta in appendice 4 un esempio di tale formato relativo ai grandi impianti di combustione. Per i medi impianti di combustione l'archiviazione dei dati è effettuata ai sensi del punto 5-bis.2.

5.5. L'indice di disponibilità mensile delle medie orarie del singolo inquinante, si calcola nel seguente modo:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:

- Ns è il numero delle medie orarie valide registrate dal sistema di acquisizione.

- Onf sono le ore di normale funzionamento dell'impianto nel mese.

Il gestore è tenuto a riportare nella documentazione di cui al punto 5.4 le cause di indisponibilità dei dati.

5.5.1. Qualora l'indice di cui al punto 5.5. sia inferiore all'80%, la verifica del rispetto dei valori limite deve essere effettuata integrando i dati rilevati automaticamente con i dati e le informazioni raccolti in conformità a quanto indicato nei punti 2.5, 2.b e 2.7.

5-bis. Medi impianti di combustione

5-bis.1. Ai medi impianti di combustione si applicano, in aggiunta alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5, le specifiche disposizioni del presente paragrafo. Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni si applicano, in luogo delle pertinenti disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, i punti 4 e 5 della sezione 8 della Parte II dell'allegato II alla Parte Quinta ed i valori limite di emissione si considerano rispettati se, nelle ore di normale funzionamento, durante un anno civile:

il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite di emissione,

nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite di emissione o, in caso di impianti composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone, il 150 per cento dei pertinenti valori limite di emissione,

nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite di emissione.

5-bis.2. Il gestore di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione archivia e conserva, per ciascun medio impianto di combustione, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2.7, 2.8 e 3.2, i dati di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter.

5-bis.3. Le comunicazioni delle anomalie o dei guasti tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione e le comunicazioni delle non conformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, ai sensi dell'articolo 271, commi 14 e 20, sono effettuate secondo il formato stabilito dalla normativa regionale.

5-bis.4. L'autorizzazione o, in caso di impianti di stabilimenti non soggetti ad autorizzazione, l'autorità competente per il controllo può disporre che i dati di monitoraggio e altri dati previsti al punto 5-bis.2 siano soggetti ad invio periodico, anche utilizzando, in caso di sistemi di monitoraggio in continuo, procedure di trasmissione basate su sistemi informatici automatici.

5-bis.5. I dati previsti al punto 5-bis.2 e l'autorizzazione di cui agli articoli 269, 272 o 272-bis, sono messi senza ritardo a disposizione dell'autorità competente per il controllo che ne richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. L'autorità competente per il controllo richiede l'acquisizione dei dati a fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.

5-bis.6. Per i medi impianti di combustione multicombustibili i valori limite di emissione sono misurati nei periodi di normale funzionamento dell'impianto in cui è utilizzato il combustibile o la miscela di combustibili che può determinare il livello più elevato di emissioni.

5-bis.7. Il gestore assicura, nei modi previsti dall'autorizzazione, la misura delle sostanze per cui sono prescritti valori limite di emissione e, anche quando non sia prescritto un valore limite, la misura del monossido di carbonio.

5-bis.8. Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni l'autorizzazione prescrive una verifica almeno annuale mediante misurazioni parallele, svolte con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e disciplina le modalità per la comunicazione dei risultati della verifica all'autorità competente.

5-bis.9. L'autorizzazione che prevede, per il monitoraggio di competenza del gestore, misure periodiche basate su metodi discontinui, ne prescrive l'esecuzione quantomeno annuale.

5-bis.10. Le misure periodiche del punto 5-bis.9 si effettuano per la prima volta entro quattro mesi dalla più recente tra la data di messa in esercizio dell'impianto e quella di rilascio dell'autorizzazione o di perfezionamento della procedura di adesione alle autorizzazioni generali, relative agli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione.

5-bis.11. Il presente paragrafo si applica ai medi impianti di combustione esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5. Fino a tali date continuano ad applicarsi le sole disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5.

Appendice 1

Schema esemplificativo dei registri relativi ai controlli discontinui

di cui ai punti 2.5 e 2.7

Parte di provvedimento in formato grafico

Appendice 2

Schema esemplificativo del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo) punto 2.8.)

Parte di provvedimento in formato grafico

Appendice 3

Schema esemplificativo della tabella di riepilogo degli interventi di manutenzione periodica e straordinaria degli strumenti di misura punto 3.2.)

Parte di provvedimento in formato grafico

Appendice 4

Esempio di formato per l'archiviazione dei dati relativi ai grandi impianti di combustione punto 5.4).

Tabella dei dati giornalieri

Dati di riferimento:

- numero delle ore di normale funzionamento nelle 48 ore trascorse dalle 24 del giorno corrente alle ore 0 del giorno precedente);

- frazione della potenza media generata elettrica o termica) con i diversi combustibili nel giorno e nelle 48 ore trascorse proporzione in ragione del calore prodotto dai diversi combustibili);

- tenore di ossigeno di riferimento nelle 48 ore trascorse;

- tenore medio di ossigeno misurato nelle 48 ore trascorse;

Dati per inquinante:

- limiti applicabili nelle 48 ore;

- concentrazione media nelle 48 ore trascorse;

- numero delle medie orarie valide nelle 48 ore trascorse;

Tabella dei dati mensili e di sintesi

La tabella riporta i valori medi mensili di consuntivo e i dati di sintesi per i parametri da valutare su base annuale.

Dati di riferimento:

- numero delle ore di normale funzionamento nel mese;

- tenore di ossigeno di riferimento può essere variabile nel caso di impianti multicombustibile);

- tenore medio di ossigeno misurato;

- frazione della potenza generata elettrica o termica) con i diversi combustibili nel mese.

Dati per inquinante:

- concentrazioni medie mensili rilevate;

- numero delle medie orarie valide rilevate nel mese;

- limiti applicabili nel mese;

- numero delle 48 ore caratterizzate da media valida;

- numero delle medie di 48 ore che nel mese hanno superato il 110% del limite corrispondente.

Tabella dei dati annuali

La tabella riporta il riepilogo di tutti i valori mensili consuntivati ed il consuntivo per inquinante dei dati da valutare su base annuale.

Doti su base annuale:

- numero delle ore di normale funzionamento nell'anno;

- numero delle 48 ore caratterizzate da media valida ed il calcolo del 5% o del 3% di tale numero cioè del complemento al 95 e al 97%);

- numero delle medie di 48 ore che nell'anno hanno superato il 110% del limite corrispondente.

Appendice 4-bis

Schema dei dati da archiviare in caso di medi impianti di combustione

punto 5-bis.2)

- punti di emissione e origine delle relative emissioni;

- indice di disponibilità mensile delle medie orarie;

- numero delle medie orarie valide durante il periodo di mediazione;

- valore limite per ciascun inquinante;

- concentrazioni medie rilevate per ciascun inquinante, con evidenza delle non conformità;

- concentrazioni medie orarie di ciascun inquinante rilevate, con applicazione del tenore di ossigeno di riferimento, durante il periodo di mediazione e correlati valori medi su base oraria rilevati dei seguenti parametri di processo:

- tenore di O2 libero,

- tenore di vapore acqueo,

- temperatura dell'emissione,

- stato di impianto produttività),

- portata;

- tipo e quantitativo di combustibili utilizzati;

- tipo di impianto di abbattimento delle emissioni e prove del funzionamento effettivo e costante di tale impianto, inclusa la documentazione relativa ad ogni interruzione del normale funzionamento ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

- dati relativi alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 271, commi 14 e 20;

- dati relativi agli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter.

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