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Art. 283
- per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm³ e, dalla data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis, i valori limite di polveri, ossidi di azoto NOx e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per l'adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti di potenza termica inferiore a 3 MW
- per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-bis, si applicano i valori limite di polveri, ossidi di azoto NOx) e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per i medi impianti di combustione nuovi di potenza termica inferiore a 3 MW.
2. I controlli annuali dei valori di emissione di cui all'articolo 286, comma 2, e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4, non sono richiesti se l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), e), d), e) o i), e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. È fatto salvo quanto previsto dai punti 3 e 4.
3. Per i medi impianti termici civili il controllo di cui all'articolo 286, comma 2, è effettuato con frequenza triennale se l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato X, Parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e), i), e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
4. Per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica, fino al 31 dicembre 2028, quanto previsto dal punto 2 e, successivamente, quanto previsto dal punto 3. Un controllo è in tutti i casi effettuato entro quattro mesi dalla registrazione di cui all'articolo 284, comma 2-quater.
Sezione 2
Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse
1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all'allegato X devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide valori da rispettare prima della data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici civili di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse solide. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 11%.
Potenza termica nominale MW
>0,15 ÷ ≤3
polveri [1]
100 mg/Nm³
monossido di carbonio CO)
350 mg/Nm³
ossidi di azoto NOx) NO2)
500 mg/Nm³
ossidi di zolfo SO2)
200 mg/Nm³
[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200 mg/Nm³.
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide. Valori da rispettare entro la data prevista dall'articolo 286, comma 1bis. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
Potenza termica nominale MW
>0,15 ÷ ≤3
polveri [1]
50 mg/Nm³
monossido di carbonio CO)
525 mg/Nm³
ossidi di azoto NOx) NO2)
650 mg/Nm³
ossidi di zolfo SO2) [2]
200 mg/Nm³
[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200 mg/Nm³.
[2] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.
Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide.
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
Potenza termica nominale MW
>0,15÷≤3
polveri [1]
50 mg/Nm³
monossido di carbonio CO)
525 mg/Nm³
ossidi di azoto NOx) NO2)
500 mg/Nm³
ossidi di zolfo SO2) [2]
200 mg/Nm³
[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200 mg/Nm³.
[2] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse liquide. Valori da rispettare entro la data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Potenza termica nominale MW
>1 ÷ ≤3
polveri
50 mg/Nm³
monossido di carbonio CO)
ossidi di azoto NOx) NO2)
650 mg/Nm³
ossidi di zolfo SO2)
350 mg/Nm³
Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse liquide.
Potenza termica nominale MW
>1 ÷ ≤3
polveri
50 mg/Nm³
monossido di carbonio CO)
ossidi di azoto NOx) NO2)
300 mg/Nm³
ossidi di zolfo SO2)
350 mg/Nm³
Sezione 3
Valori limite per gli impianti che utilizzano biogas
1. Gli impianti che utilizzano biogas di cui all'allegato X devono rispettare i valori limite di emissione indicati nei punti seguenti, espressi in mg/Nm3 e riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biogas valori da rispettare prima della data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici civili di potenza termica pari o superiore al valore di soglia e inferiore a 1 MW alimentati a biogas. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione.
Motori a combustione interna
Turbine a gas
Altri impianti di combustione
carbonio organico totale COT)
55 mg/Nm³
-
30 mg/Nm³
monossido di carbonio CO)
800 mg/Nm³
100 mg/Nm³
150 mg/Nm³
ossidi di azoto NOx) NO2)
500 mg/Nm³
150 mg/Nm³
300 mg/Nm³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori come HCI)
10 mg/Nm³
5 mg/Nm³
30 mg/Nm³
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biogas. Valori da rispettare entro la data prevista dall'articolo 286, comma 1bis. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione.
Motori a combustione interna
Turbine a gas
Altri impianti di combustione
carbonio organico totale COT)
55 mg/Nm³
30 mg/Nm³
monossido di carbonio CO)
300 mg/Nm³
100 mg/Nm³
150 mg/Nm³
ossidi di azoto NOx) NO2)
190 mg/Nm³
200 mg/Nm³ [1]
250 mg/Nm³
ossidi di zolfo SO2)
60 mg/Nm³
60 mg/Nm³
200 mg/Nm³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori come HCI)
4 mg/Nm³
5 mg/Nm³
30 mg/Nm³
[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%.
Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biogas. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 5% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione.
Motori a combustione interna
Turbine a gas
Altri impianti di combustione
carbonio organico totale COT)
60 mg/Nm³
-
30 mg/Nm³
monossido di carbonio CO)
300 mg/Nm³
100 mg/Nm³
150 mg/Nm³
ossidi di azoto NOx) NO2)
190 mg/Nm³
60 mg/Nm³ [1]
200 mg/Nm³
ossidi di zolfo SO2)
40 mg/Nm³
40 mg/Nm³
100 mg/Nm³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori come HCI)
4 mg/Nm³
5 mg/Nm³
30 mg/Nm³
[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%.
Sezione 4
Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni
1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalle sezioni precedenti si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche e nei relativi aggiornamenti:
- UNI EN 13284-1;
- UNI EN 14792:2017;
- UNI EN 15058:2017;
- UNI 10393;
- UNI EN 12619;
- UNI EN 1911-1,2,3.
2. Per la determinazione delle concentrazioni delle polveri, le norme tecniche di cui al punto 1 non si applicano nelle parti relative ai punti di prelievo.
3. Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi di azoto NOx) , monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio organico totale, è consentito anche l'utilizzo di strumenti di misura di tipo elettrochimico.
4. Per gli impianti di cui alla sezione II o alla sezione III, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati i metodi in uso ai sensi della normativa previgente.
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