Codice Ambientale

Art. 1 - ambito di applicazione
Art. 2 - finalità
Art. 3 - criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi
Art. 3 bis - Principi sulla produzione del diritto ambientale
Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale
Art. 3 quater - Principio dello sviluppo sostenibile
Art. 3 quinquies - Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
Art. 3 sexies - Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
Art. 3 septies - Interpello in materia ambientale
Art. 4 - Finalità
Art. 5 - Definizioni
Art. 6 - Oggetto della disciplina
Art. 7 - Competenze in materia di VAS e di AIA
Art. 7 bis - Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA
Art. 8 - Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
Art. 8 bis - Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC
Art. 9 - Norme procedurali generali
Art. 10 - Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale
Art. 11 - Modalità di svolgimento
Art. 12 - Verifica di assoggettabilita
Art. 13 - Redazione del rapporto ambientale
Art. 14 - Consultazione
Art. 15 - Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione
Art. 16 - Decisione
Art. 17 - Informazione sulla decisione
Art. 18 - Monitoraggio
Art. 19 - Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
Art. 20 - Consultazione preventiva
Art. 21 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Art. 22 - Studio di impatto ambientale
Art. 23 - Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
Art. 24 - Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
Art. 24 bis - Inchiesta pubblica
Art. 25 - Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
Art. 26 - Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori
Art. 26 bis - Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 27 - Provvedimento unico in materia ambientale
Art. 27 bis - Provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 27 ter - Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica
Art. 28 - Monitoraggio
Art. 29 - Sistema sanzionatorio
Art. 29 bis - Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
Art. 29 ter - Domanda di autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 quater - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 quinquies - Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
Art. 29 sexies - Autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 septies - Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
Art. 29 octies - Rinnovo e riesame
Art. 29 novies - Modifica degli impianti o variazione del gestore
Art. 29 decies - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 undecies - Incidenti o imprevisti
Art. 29 duodecies - Comunicazioni
Art. 29 terdecies - Scambio di informazioni
Art. 29 quaterdecies - Sanzioni
Art. 30 - Impatti ambientali interregionali
Art. 31 - Attribuzione competenze
Art. 32 - Consultazioni transfrontaliere
Art. 32 bis - Effetti transfrontalieri
Art. 33 - Oneri istruttori
Art. 34 - Norme tecniche, organizzative e integrative
Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 36 - Abrogazioni e modifiche
Art. 37Abr.
Art. 38Abr.
Art. 39Abr.
Art. 40Abr.
Art. 41Abr.
Art. 42Abr.
Art. 43Abr.
Art. 44Abr.
Art. 45Abr.
Art. 46Abr.
Art. 47Abr.
Art. 48Abr.
Art. 49Abr.
Art. 50Abr.
Art. 51Abr.
Art. 52Abr.
Art. 53 - finalita
Art. 54 - definizioni
Art. 55 - attività conoscitiva
Art. 56 - attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione
Art. 57 - Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
Art. 57 bis - Comitato interministeriale per la transizione ecologica
Art. 58
Art. 59 - competenze della Conferenza Stato-regioni
Art. 60
Art. 61 - competenze delle regioni
Art. 62 - competenze degli enti locali e di altri soggetti
Art. 63 - Autorità di bacino distrettuale
Art. 63 bis - Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici
Art. 64 - Distretti idrografici
Art. 65 - valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale
Art. 66 - adozione ed approvazione dei piani di bacino
Art. 67 - i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio
Art. 68 - procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio
Art. 68 bis - Contratti di fiume
Art. 69 - programmi di intervento
Art. 70 - adozione dei programmi
Art. 71 - attuazione degli interventi
Art. 72 - finanziamento
Art. 72 bis - Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico
Art. 73 - finalita
Art. 74 - Definizioni
Art. 75 - competenze
Art. 76 - disposizioni generali
Art. 77 - individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
Art. 78 - Standard di qualità ambientale per le acque superficiali
Art. 78 bis - Zone di mescolamento
Art. 78 ter - Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite
Art. 78 quater - Inquinamento transfrontaliero
Art. 78 quinquies - Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee
Art. 78 sexies - Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi
Art. 78 septies - Calcolo dei valori medi
Art. 78 octies - Garanzia e controllo di qualità
Art. 78 novies - Aggiornamento dei piani di gestione
Art. 78 decies - Disposizioni specifiche per alcune sostanze
Art. 78 undecies - Elenco di controllo
Art. 79 - obiettivo di qualità per specifica destinazione
Art. 80 - acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
Art. 81 - deroghe
Art. 82 - acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile
Art. 83 - acque di balneazione
Art. 84 - acque dolci idonee alla vita dei pesci
Art. 85 - accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
Art. 86 - deroghe
Art. 87 - acque destinate alla vita dei molluschi
Art. 88 - accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
Art. 89 - deroghe
Art. 90 - norme sanitarie
Art. 91 - aree sensibili
Art. 92 - zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
Art. 93 - zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione
Art. 94 - disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Art. 95 - pianificazione del bilancio idrico
Art. 96 - Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Art. 97 - acque minerali naturali e di sorgenti
Art. 98 - risparmio idrico
Art. 99 - riutilizzo dell'acqua
Art. 100 - reti fognarie
Art. 101 - criteri generali della disciplina degli scarichi
Art. 102 - scarichi di acque termali
Art. 103 - scarichi sul suolo
Art. 104 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
Art. 105 - scarichi in acque superficiali
Art. 106 - scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
Art. 107 - Scarichi in reti fognarie
Art. 108 - scarichi di sostanze pericolose
Art. 109
Art. 110 - trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Art. 111 - impianti di acquacoltura e piscicoltura
Art. 112 - utilizzazione agronomica
Art. 113 - acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
Art. 114 - dighe
Art. 115 - tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici
Art. 116 - programmi di misure
Art. 117 - piani di gestione e registro delle aree protette
Art. 118 - rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica
Art. 119 - principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici
Art. 120 - rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
Art. 121 - Piani di tutela delle acque
Art. 122 - informazione e consultazione pubblica
Art. 123 - trasmissione delle informazioni e delle relazioni
Art. 124 - criteri generali
Art. 125 - domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
Art. 126 - approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Art. 127 - fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
Art. 128 - soggetti tenuti al controllo
Art. 129 - accessi ed ispezioni
Art. 130 - inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico
Art. 131 - controllo degli scarichi di sostanze pericolose
Art. 132 - interventi sostitutivi
Art. 133 - sanzioni amministrative
Art. 134 - sanzioni in materia di aree di salvaguardia
Art. 135 - competenza e giurisdizione
Art. 136 - proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 137 - sanzioni penali
Art. 138 - ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura
Art. 139 - obblighi del condannato
Art. 140 - circostanza attenuante
Art. 141 - ambito di applicazione
Art. 142 - competenze
Art. 143 - proprietà delle infrastrutture
Art. 144 - tutela e uso delle risorse idriche
Art. 145 - equilibrio del bilancio idrico
Art. 146 - risparmio idrico
Art. 147 - organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
Art. 148Abr.
Art. 149 - piano d'ambito
Art. 149 bis - Affidamento del servizio
Art. 150Abr.
Art. 151
Art. 152 - poteri di controllo e sostitutivi
Art. 153 - dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato
Art. 154 - tariffa del servizio idrico integrato
Art. 155 - tariffa del servizio di fognatura e depurazione
Art. 156 - riscossione della tariffa
Art. 157 - opere di adeguamento del servizio idrico
Art. 158 - opere e interventi per il trasferimento di acqua
Art. 158 bis
Art. 159Abr.
Art. 160Abr.
Art. 161 - Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
Art. 162 - partecipazione, garanzia e informazione degli utenti
Art. 163 - gestione delle aree di salvaguardia
Art. 164 - disciplina delle acque nelle aree protette
Art. 165 - controlli
Art. 166 - usi delle acque irrigue e di bonifica
Art. 166 bis - Usi delle acque per approvvigionamento potabile
Art. 167 - usi agricoli delle acque
Art. 168 - utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico
Art. 169 - piani, studi e ricerche
Art. 170 - Norme transitorie
Art. 171 - canoni per le utenze di acqua pubblica
Art. 172 - gestioni esistenti
Art. 173 - personale
Art. 174 - disposizioni di attuazione e di esecuzione
Art. 175 - abrogazione di norme
Art. 176 - norma finale
Art. 177 - Campo di applicazione e finalità
Art. 178 - Principi
Art. 178 bis - Responsabilità estesa del produttore
Art. 178 ter - Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore
Art. 178 quater
Art. 179 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
Art. 180 - Prevenzione della produzione di rifiuti
Art. 180 bisAbr.
Art. 181 - Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti
Art. 181 bisAbr.
Art. 182 - smaltimento dei rifiutiAbr.
Art. 182 bis - Principi di autosufficienza e prossimità
Art. 182 ter - Rifiuti organici
Art. 183 - Definizioni
Art. 184 - classificazione
Art. 184 bis - Sottoprodotto
Art. 184 ter - Cessazione della qualifica di rifiuto
Art. 184 quater - Utilizzo dei materiali di dragaggio
Art. 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione
Art. 185 bis - Deposito temporaneo prima della raccolta
Art. 186 - Terre e rocce da scavo
Art. 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
Art. 188 - Responsabilità della gestione dei rifiuti
Art. 188 bis - Sistema di tracciabilità dei rifiuti
Art. 188 terAbr.
Art. 189 - Catasto dei rifiuti
Art. 190 - Registro cronologico di carico e scarico
Art. 191 - Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi
Art. 192 - divieto di abbandono
Art. 193 - Trasporto dei rifiuti
Art. 193 bis - Trasporto intermodale
Art. 194 - Spedizioni transfrontaliere
Art. 194 bisAbr.
Art. 195 - Competenze dello Stato
Art. 196 - competenze delle regioni
Art. 197 - competenze delle province
Art. 198 - competenze dei comuni
Art. 198 bis - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
Art. 199 - Piani regionali
Art. 200 - organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Art. 201Abr.
Art. 202 - affidamento del servizio
Art. 203 - schema tipo di contratto di servizio
Art. 204 - gestioni esistenti
Art. 205 - misure per incrementare la raccolta differenziata
Art. 205 bis - Regole per il calcolo degli obiettivi
Art. 206 - Accordi, contratti di programma, incentivi
Art. 206 bis - Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti
Art. 206 ter - Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 quater - Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 quinquies - Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 sexies - Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche
Art. 207Abr.
Art. 208 - autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Art. 209 - rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Art. 210Abr.
Art. 211 - autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
Art. 212 - Albo nazionale gestori ambientaliAbr.
Art. 213 - autorizzazioni integrate ambientali
Art. 214 - Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
Art. 214 bis - Sgombero della neve
Art. 214 ter - Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata
Art. 215 - autosmaltimento
Art. 216 - operazioni di recupero
Art. 216 bis - Oli usati
Art. 216 ter - Comunicazioni alla Commissione europea
Art. 217
Art. 218 - definizioni
Art. 219 - criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio
Art. 219 bis - Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi
Art. 220 - Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Art. 220 bis - Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica
Art. 221 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
Art. 221 bis - Sistemi autonomi
Art. 222 - raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione
Art. 223 - consorzi
Art. 224 - Consorzio nazionale imballaggi
Art. 225 - programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
Art. 226 - divieti
Art. 226 bis - Divieti di commercializzazione delle borse di plastica
Art. 226 ter - Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero
Art. 226 quater - Plastiche monouso
Art. 227 - Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto
Art. 228 - pneumatici fuori uso
Art. 229Abr.
Art. 230 - rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture
Art. 231 - veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Art. 232 - rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico
Art. 232 bis - Rifiuti di prodotti da fumo
Art. 232 ter - Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni
Art. 233 - Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti
Art. 234 - Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene
Art. 235Abr.
Art. 236 - Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
Art. 237 - Criteri direttivi dei sistemi di gestione
Art. 237 bis - Finalità e oggetto
Art. 237 ter - Definizioni
Art. 237 quater - Ambito di applicazione ed esclusioni
Art. 237 quinquies - Domanda di autorizzazione
Art. 237 sexies - Contenuto dell'autorizzazione
Art. 237 septies - Consegna e ricezione dei rifiuti
Art. 237 octies - Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento
Art. 237 novies - Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell'attività
Art. 237 decies - Coincenerimento di olii usati
Art. 237 undecies - Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE
Art. 237 duodecies - Emissione in atmosfera
Art. 237 terdecies - Scarico di acque reflue
Art. 237 quaterdecies - Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
Art. 237 quindecies - Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
Art. 237 sexdecies - Residui
Art. 237 septiesdecies - Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione
Art. 237 duodevicies - Condizioni anomale di funzionamento
Art. 237 undevicies - Incidenti o inconvenienti
Art. 237 vicies - Accessi ed ispezioni
Art. 237 viciessemel - Spese
Art. 237 viciesbis - Disposizioni transitorie e finali
Art. 238 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Art. 239 - principi e campo di applicazione
Art. 240 - definizioni
Art. 241 - regolamento aree agricole
Art. 241 bis - Aree Militari
Art. 242 - procedure operative ed amministrative
Art. 242 bis
Art. 242 ter - Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Art. 243 - Gestione delle acque sotterranee emunte
Art. 244 - ordinanze
Art. 245 - obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione
Art. 246 - accordi di programma
Art. 247 - siti soggetti a sequestro
Art. 248 - controlli
Art. 249 - aree contaminate di ridotte dimensioni
Art. 250 - bonifica da parte dell'amministrazione
Art. 251 - censimento ed anagrafe dei siti da bonificare
Art. 252 - siti di interesse nazionale
Art. 252 bis - Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
Art. 253 - oneri reali e privilegi speciali
Art. 254 - norme speciali
Art. 255 - Abbandono di rifiuti non pericolosi
Art. 255 bis - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
Art. 255 ter - Abbandono di rifiuti pericolosi
Art. 256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Art. 256 bis - Combustione illecita di rifiuti
Art. 257 - bonifica dei siti
Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
Art. 259 - Spedizione illegale di rifiuti
Art. 259 bis - Aggravante dell'attività di impresa
Art. 259 ter - Delitti colposi in materia di rifiuti
Art. 260Abr.
Art. 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Art. 260 ter - Sanzioni amministrative accessorie. Confisca
Art. 261 - imballaggi
Art. 261 bis - Sanzioni
Art. 262 - competenza e giurisdizione
Art. 263 - proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 264 - abrogazione di norme
Art. 264 bis - Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010
Art. 264 terAbr.
Art. 264 quaterAbr.
Art. 265 - disposizioni transitorie
Art. 266 - disposizioni finali
Art. 267 - campo di applicazione
Art. 268 - definizioni
Art. 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
Art. 270 - Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
Art. 271 - Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
Art. 272 - impianti e attività in deroga
Art. 272 bis - Emissioni odorigene
Art. 273 - grandi impianti di combustioneAbr.
Art. 273 bis - Medi impianti di combustione
Art. 274 - Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione
Art. 275 - emissioni di cov
Art. 276 - controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione
Art. 277 - Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina
Art. 278 - poteri di ordinanza
Art. 279 - sanzioni
Art. 280 - abrogazioni
Art. 281 - disposizioni transitorie e finali
Art. 282 - Campo di applicazione
Art. 283 - definizioni
Art. 284 - Installazione o modifica
Art. 285 - Caratteristiche tecniche
Art. 286 - valori limite di emissione
Art. 287 - abilitazione alla conduzione
Art. 288 - controlli e sanzioni
Art. 289 - abrogazioni
Art. 290 - disposizioni transitorie e finali
Art. 291 - campo di applicazione
Art. 292 - Definizioni
Art. 293 - Combustibili consentiti
Art. 294 - Prescrizioni per il rendimento di combustione
Art. 295 - Combustibili per uso marittimo
Art. 296 - Controlli e sanzioni
Art. 297 - abrogazioni
Art. 298 - disposizioni transitorie e finali
Art. 298 bis - Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio
Art. 298 bis - Principi generali
Art. 299 - competenze ministeriali
Art. 300 - danno ambientale
Art. 301 - attuazione del principio di precauzione
Art. 302 - definizioni
Art. 303 - esclusioni
Art. 304 - azione di prevenzione
Art. 305 - ripristino ambientale
Art. 306 - determinazione delle misure per il ripristino ambientale
Art. 306 bis - Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale
Art. 307 - notificazione delle misure preventive e di ripristino
Art. 308 - costi dell'attività di prevenzione e di ripristino
Art. 309 - richiesta di intervento statale
Art. 310 - ricorsi
Art. 311 - azione risarcitoria in forma specifica ...
Art. 312 - istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale
Art. 313 - ordinanza
Art. 314 - contenuto dell'ordinanza
Art. 315 - effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria
Art. 316 - ricorso avverso l'ordinanza
Art. 317 - riscossione dei crediti e fondo di rotazione
Art. 318 - norme transitorie e finali
Art. 318 bis - Ambito di applicazione
Art. 318 ter - Prescrizioni
Art. 318 quater - Verifica dell'adempimento
Art. 318 quinquies - Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore
Art. 318 sexies - Sospensione del procedimento penale
Art. 318 septies - Estinzione del reato
Art. 318 octies - Norme di coordinamento e transitorie
Art. 12
Art. 57 - 3.3 Settore dei prodotti petroliferi
Art. 1
Art. 23 - Ha inoltre disposto con l'art. 23, comma 2 che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente"
Art. 19 - c-ter Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Art. 2
Art. 19
Art. 19 - 1. Caratteristiche dei progetti
Art. 13 - Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
Art. 22 - 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
Art. 29 quinquies - a il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e
Art. 7
Art. 74 - ---------------
Art. 5
Art. 29 sexies - Le deroghe di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono tipicamente ammesse nei seguenti casi, resi evidenti da un'analisi costi-benefici allegata all'istanza e verificata dall'autorità competente nel corso dell'istruttoria:
Art. 76 - Le definizioni di acquifero e di corpo idrico sotterraneo permettono di identificare i corpi idrici sotterranei sia separatamente, all'interno di strati diversi che si sovrappongono su un piano verticale, sia come singolo corpo idrico che si estende tra i diversi strati. Un corpo idrico sotterraneo può essere all'interno di uno o più acquiferi, come, ad esempio, nel caso di due acquiferi adiacenti caratterizzati da pressioni simili e contenenti acque con caratteristiche qualitative e quantitative analoghe
Art. 2 - marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n
Art. 87 - a il 100% dei campioni prelevati per i parametri sostanze organo
Art. 54 - Per una più precisa ed univoca individuazione dei corpi idrici appartenenti alla categoria delle acque di transizione si rende necessario-introdurre una definizione delle medesime, che è stata qualificata nel titolo del presente paragrafo come "operazionale", dato che tale definizione è di tipo convenzionale ed ha un taglio prevalentemente applicativo
Art. 117
Art. icolo - - se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio
Art. 91 - Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di cui sopra, le Regioni dovranno prestare attenzione a quei corpi idrici dove si svolgono attività tradizionali di produzione ittica
Art. 92 - - nelle stazioni di campionamento previste per la classificazione dei corpi idrici sotterranei e superficiali individuate secondo quanto previsto dall'allegato 1 al decreto;
Art. 226 - ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti
Art. 2
Art. 219 - sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi a tutti i rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato;
Art. 226 - Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità in particolare la riciclabilità degli imballaggi:
Art. 8 - * Sotto la voce HP6 «Tossicità acuta» al secondo capoverso le parole «i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione»"
Art. icolo
Art. 206 quater - Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2
Art. 179
Art. 183 - |==========================|============================|===========|
Art. 183
Art. 237 nonies - - pressione 101,3 kPa;
Art. 237 - - temperatura 273,15 °K;
Art. 76 - - criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio
Art. 271
Art. 271 - 1-bis. Condizioni generali
Art. 275
Art. 272
Art. 271 - e valore medio orario o media oraria: media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare;
Art. 276 - Nei terminali presso i quali negli tre anni civili precedenti l'anno in corso è stata movimentata una quantità di benzina inferiore a 25.000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vapori può sostituire il recupero immediato dei vapori presso il terminale
Art. 277 - Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza media del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-quater e 2-quinquies. Se l'efficienza certificata ai sensi del paragrafo 2-ter è pari o superiore all'85%, con un valore medio del rapporto V/L sempre compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque considerato di fase II
Art. 283 - - per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm³ e, dalla data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis, i valori limite di polveri, ossidi di azoto NOx e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per l'adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti di potenza termica inferiore a 3 MW
Art. 8
Art. 7
Art. 2 - b preparati pericolosi definiti nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Codice Ambientale

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Art. 92

- nelle stazioni di campionamento previste per la classificazione dei corpi idrici sotterranei e superficiali individuate secondo quanto previsto dall'allegato 1 al decreto;

- nelle altre stazioni di campionamento previste al Titolo II Capo II relativo al controllo delle acque destinate alla produzione di acque potabili, almeno una volta al mese e più frequentemente nei periodi di piena;

- nei punti di prelievo, controllati ai sensi del D.P.R. n. 236/1988, delle acque destinate al consumo umano.

Il controllo va ripetuto almeno ogni quattro anni. Nelle stazioni dove si è riscontrata una concentrazione di nitrati inferiore a 25 mg/L espressi come NObase)-3 ) il programma di controllo può essere ripetuto ogni otto anni, purchè non si sia manifestato alcun fattore nuovo che possa aver incrementato il tenore dei nitrati.

Ogni quattro anni è sottoposto a riesame lo stato eutrofico delle acque dolci superficiali, di transizione e costiere, adottando di conseguenza i provvedimenti del caso.

Nei programmi di controllo devono essere applicati i metodi di misura di riferimento previsti al successivo punto.

Metodi di riferimento

Concimi chimici

Il metodo di analisi dei composti dell'azoto è stabilito in conformità al D.M. 19 luglio 1989 - Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti.

Acque dolci, acque costiere e acque marine

Il metodo di analisi per la rilevazione della concentrazione di nitrati è la spettrofotometria di assorbimento molecolare. I laboratori che utilizzano altri metodi di misura devono accertare la comparabilità dei risultati ottenuti.

Parte AII

Aspetti metodologici

1. L'individuazione delle zone vulnerabili viene effettuata tenendo conto dei carichi specie animali allevate, intensità degli allevamenti e loro tipologia, tipologia dei reflui che ne derivano e modalità di applicazione al terreno, coltivazioni e fertilizzazioni in uso) nonchè dei fattori ambientali che possono concorrere a determinare uno stato di contaminazione.

Tali fattori dipendono:

- dalla vulnerabilità intrinseca delle formazioni acquifere ai fluidi inquinanti caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi);

- dalla capacità di attenuazione del suolo nei confronti dell'inquinante caratteristiche di tessitura, contenuto di sostanza organica ed altri fattori relativi alla sua composizione e reattività chimico-biologica);

- dalle condizioni climatiche e idrologiche;

- dal tipo di ordinamento colturale e dalle relative pratiche agronomiche.

Gli approcci metodologici di valutazione della vulnerabilità richiedono un'idonea ed omogenea base di dati e a tal proposito si osserva che sul territorio nazionale sono presenti:

- aree per cui sono disponibili notevoli conoscenze di base e già è stata predisposta una mappatura della vulnerabilità a scala di dettaglio sia con le metodologie CNR-GNDCI [2] che con sistemi parametrici;

- aree nelle quali, pur mancando studi e valutazioni di vulnerabilità, sono disponibili dati sufficienti per effettuare un'indagine di carattere orientativo e produrre un elaborato cartografico a scala dì riconoscimento;

- aree in cui le informazioni sono molto carenti o frammentarie ed è necessario ricorrere ad una preventiva raccolta di dati al fine di applicare le metodologie di base studiate in ambito CNR-GNDCI.

Al fine di individuare sull'intero territorio nazionale le zone vulnerabili ai nitrati si ritiene opportuno procedere ad un'indagine preliminare di riconoscimento, che deve essere in seguito revisionata sulla base di aggiornamenti successivi conseguenti anche ad eventuali ulteriori indagini di maggiore dettaglio.

[2] Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche.

2. Indagine preliminare di riconoscimento

La scala cartografica di rappresentazione prescelta è 1:250.000 su base topografica preferibilmente informatizzata.

Obiettivo dell'indagine di riconoscimento è l'individuazione delle porzioni di territorio dove le situazioni pericolose per le acque sotterranee sono particolarmente evidenti. In tale fase dell'indagine non è necessario separare più classi di vulnerabilità.

In prima approssimazione i fattori critici da considerare nell'individuazione delle zone vulnerabili sono:

a) presenza di un acquifero libero o parzialmente confinato ove la connessione idraulica con la superficie è possibile) e, nel caso di rocce litoidi fratturate, presenza di un acquifero a profondità inferiore a 50 m, da raddoppiarsi in zona a carsismo evoluto;

b) presenza di una litologia di superficie e dell'insaturo prevalentemente permeabile sabbia, ghiaia o litotipi fratturati);

c) presenza di suoli a capacità di attenuazione tendenzialmente bassa ad es. suoli prevalentemente sabbiosi, o molto ghiaiosi, con basso tenore di sostanza organica, poco profondi).

La concomitanza delle condizioni sopra esposte identifica le situazioni di maggiore vulnerabilità.

Vengono escluse dalle zone vulnerabili le situazioni in cui la natura dei corpi rocciosi impedisce la formazione di un acquifero o dove esiste una protezione determinata da un orizzonte scarsamente permeabile purchè continuo.

L'indagine preliminare di riconoscimento delle zone vulnerabili viene effettuata:

a) per le zone ove è già disponibile una mappatura a scala di dettaglio o di sintesi, mediante accorpamento delle aree classificate ad alta, elevata ed estremamente elevata vulnerabilità;

b) per le zone dove non è disponibile una mappatura ma esistono sufficienti informazioni geo-pedologico-ambientali, mediante il metodo di valutazione di zonazione per aree omogenee metodo CNR-GNDCI) o il metodo parametrico;

c) per le zone dove non esistono sufficienti informazioni, mediante dati esistenti e/o rapidamente acquisibili e applicazione del metodo CNR-GNDCI, anche ricorrendo a criteri di similitudine.

3. Aggiornamenti successivi.

L'indagine preliminare di riconoscimento può essere suscettibile di sostanziali approfondimenti e aggiornamenti sulla base di nuove indicazioni, tra cui, in primo luogo, i dati provenienti da attività di monitoraggio che consentono una caratterizzazione e una delimitazione più precisa delle aree vulnerabili.

Con il supporto delle ARPA, ove costituite, deve essere avviata una indagine finalizzata alla stesura di una cartografia di maggiore dettaglio 1:50.000-100.000) per convogliare la maggior parte delle risorse tecnico-scientifiche sullo studio delle zone più problematiche.

Obiettivo di questa indagine è l'individuazione dettagliata della "vulnerabilità specifica", degli acquiferi e in particolare delle classi di grado più elevato. Si considerano, pertanto, i fattori inerenti la "vulnerabilità intrinseca" degli acquiferi e la capacità di attenuazione del suolo, dell'insaturo e dell'acquifero.

Il prodotto di tale indagine può essere soggetto ad aggiornamenti sulla base di nuove conoscenze e dei risultati della sperimentazione.

È opportuno gestire i dati raccolti mediante un sistema GIS.

4. Le amministrazioni possono comunque intraprendere studi di maggior dettaglio quali strumenti di previsione e dì prevenzione dei fenomeni di inquinamento. Questi studi sono finalizzati alla valutazione della vulnerabilità e dei rischi presenti in siti specifici campi, pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.), all'interno delle più vaste aree definite come vulnerabili, e possono permettere di indicare con maggiore definizione le eventuali misure da adottare nel tempo e nello spazio.

Parte AIII

Zone vulnerabili designate

In fase di prima attuazione sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone:

- quelle già individuate dalla Regione Lombardia con il regolamento attuativo della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37;

- quelle già individuate dalla Regione Emilia-Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1997, n. 570;

- la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;

- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante della regione Veneto).

Tale elenco viene aggiornato, su proposta delle Regioni interessate, sulla base dei rilevamenti e delle indagini svolte.

Parte AIV

Indicazioni e misure per i programmi d'azione.

I programmi d'azione sono obbligatori per le zone vulnerabili e tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola o di altra origine, nonchè delle condizioni ambientale locali.

1. I programmi d'azione includono misure relative a:

1.1) i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;

1.2) la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare quella necessaria per l'immagazzinamento nel periodo più lungo, durante il quale è proibita l'applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all'autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluente superiore all'effettiva capacità d'immagazzinamento verrà gestito senza causare danno all'ambiente;

1.3) la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata; in particolare si deve tener conto:

a) delle condizioni, del tipo e della pendenza del suolo;

b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell'irrigazione;

c) dell'uso del terreno e delle pratiche agricole, inclusi i sistemi di rotazione e di avvicendamento colturale.

Le misure si basano sull'equilibrio tra il prevedibile fabbisogno di azoto delle colture, e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente:

- alla quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa quantità rimanente alla fine dell'inverno);

- all'apporto di composti di azoto provenienti dalla mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico presenti nel terreno;

- all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento;

- all'aggiunta di composti di azoto provenienti da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.

I programmi di azione devono contenere almeno le indicazioni riportate nel Codice di Buona Pratica Agricola, ove applicabili.

2. Le misure devono garantire che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro.

Tuttavia per i primi due anni del programma di azione il quantitativo di affluente utilizzabile può essere elevato fino ad un apporto corrispondente a 210 kg di azoto per ettaro. I predetti quantitativi sono calcolati sulla base del numero e delle categorie degli animali.

Ai fini del calcolo degli apporti di azoto provenienti dalle diverse tipologie di allevamento si terrà conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Durante e dopo i primi quattro anni di applicazione del programma d'azione le regioni in casi specifici possono fare istanza al Ministero dell'ambiente per lo spargimento di quantitativi di effluenti di allevamento diversi da quelli sopra indicati, ma tali da non compromettere le finalità, da motivare e giustificare in base a criteri obiettivi relativi alla gestione del suolo e delle colture, quali:

- stagioni di crescita prolungate;

- colture con grado elevato di assorbimento di azoto;

- terreni con capacità eccezionalmente alta di denitrificazione.

Il Ministero dell'ambiente, acquisito il parere favorevole della Commissione europea, che lo rende sulla base delle procedure previste all'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, può concedere lo spargimento di tali quantitativi.

PARTE B - ZONE VULNERABILI DA PRODOTTI FITOSANITARI

Parte BI

Criteri per l'individuazione

1. Le Regioni e le Province autonome individuano le aree in cui richiedere limitazioni o esclusioni d'impiego, anche temporanee, di prodotti fitosanitari autorizzati, allo scopo di proteggere le risorse idriche e altri comparti rilevanti per la tutela sanitaria o ambientale, ivi inclusi l'entomofauna utile e altri organismi utili, da possibili fenomeni di contaminazione. Un'area è considerata area vulnerabile quando l'utilizzo al suo interno dei prodotti fitosanitari autorizzati pone in condizioni di rischio le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti.

2. Il Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 5, comma 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, su documentata richiesta delle Regioni e delle Province autonome, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 20 dello stesso decreto legislativo, dispone limitazioni o esclusioni d'impiego, anche temporanee, dei prodotti fitosanitari autorizzati nelle aree individuate come zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.

3. Le Regioni e le Province autonome provvedono entro un anno, sulla base dei criteri indicati nella parte BIII di questo allegato, alla prima individuazione e cartografia delle aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari ai fini della tutela delle risorse idriche sotterranee.

Successivamente alla prima individuazione, tenendo conto degli aspetti metodologici indicati nella parte BIII, punto 3, le Regioni e le Province autonome provvedono ad effettuare la seconda individuazione e la stesura di una cartografia di maggiore dettaglio delle zone vulnerabili dai prodotti fitosanitari.

4. Possono essere considerate zone vulnerabili dai prodotti fitosanitari ai fini della tutela di zone di rilevante interesse naturalistico e della protezione di organismi utili, ivi inclusi insetti e acari utili, uccelli insettivori, mammiferi e anfibi, le aree naturali protette, o porzioni di esse, indicate nell'Elenco Ufficiale di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

5. Le Regioni e le Province autonome predispongono programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei prodotti fitosanitari disposte, su loro richiesta, dal Ministero della Sanità. Esse forniscono al Ministero dell'Ambiente e all'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APAT) i dati relativi all'individuazione e alla cartografia delle aree di protezione dai prodotti fitosanitari.

6. L'APAT e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente forniscono supporto tecnico-scientifico alle Regioni e alle Province autonome al fine di:

a) promuovere uniformità d'intervento nelle fasi di valutazione e cartografia delle aree di protezione dai prodotti fitosanitari;

b) garantire la congruità delle elaborazioni cartografiche e verificare la qualità delle informazioni ambientali di base idrogeologiche, pedologiche, ecc.).

7. L'APAT promuove attività di ricerca nell'ambito delle problematiche relative al destino ambientale dei prodotti fitosanitari autorizzati. Tali attività hanno il fine di acquisire informazioni intese a migliorare e aggiornare i criteri di individuazione delle aree vulnerabili per i comparti del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonchè degli organismi non bersaglio.

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio provvede, tenuto conto delle informazioni acquisite e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad aggiornare i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili.

Parte BII

Aspetti metodologici

1. Come per le zone vulnerabili da nitrati, anche nel caso dei fitofarmaci si prevedono due fasi di individuazione delle aree interessate dal fenomeno: una indagine di riconoscimento prima individuazione) e un'indagine di maggiore dettaglio seconda individuazione).

2. Indagine preliminare di riconoscimento.

Per la prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari si adotta un tipo di indagine, alla scala di 1:250.000, simile a quella indicata in precedenza nella Parte ATI di questo allegato.

2.1 La prima individuazione delle aree vulnerabili comprende, comunque, le aree per le quali le attività di monitoraggio hanno già evidenziato situazioni di compromissione dei corpi idrici sotterranei sulla base degli standard delle acque destinate al consumo umano indicati dal D.P.R. n. 236 del 1988 per il parametro 55 antiparassitari e prodotti assimilabili).

Sono escluse, invece, le situazioni in cui la natura delle formazioni rocciose impedisce la presenza di una falda, o dove esiste la protezione determinata da un orizzonte scarsamente permeabile o da un suolo molto reattivo.

Vengono escluse dalle aree vulnerabili le situazioni in cui la natura dei corpi rocciosi impedisce la formazione di un acquifero o dove esiste una protezione determinata da un orizzonte scarsamente permeabile, purchè continuo, o da un suolo molto reattivo.

2.2 Obiettivo dell'indagine preliminare di riconoscimento non è la rappresentazione sistematica delle caratteristiche di vulnerabilità degli acquiferi, quanto piuttosto la individuazione delle porzioni di territorio dove le situazioni pericolose per le acque sotterranee sono particolarmente evidenti.

Per queste attività si rinvia agli aspetti metodologici già indicati nella. Parte ATI di questo allegato.

2.3 Ai fini della individuazione dei prodotti per i quali le amministrazioni potranno chiedere l'applicazione di eventuali limitazioni o esclusioni d'impiego ci si potrà avvalere di parametri, indici, modelli e sistemi di classificazione che consentano di raggruppare i prodotti fitosanitari in base al loro potenziale di percolazione.

3. Aggiornamenti successivi

L'indagine preliminare di riconoscimento può essere suscettibile di sostanziali approfondimenti e aggiornamenti sulla base di nuove indicazioni, tra cui, in primo luogo, i dati provenienti da attività di monitoraggio che consentono una caratterizzazione e una delimitazione più precisa delle aree vulnerabili.

Questa successiva fase di lavoro, che può procedere parallelamente alle indagini e cartografie maggiore dettaglio, può prevedere inoltre la designazione di più di una classe di vulnerabilità al massimo 3) riferita ai gradi più elevati e la valutazione della vulnerabilità in relazione alla capacità di attenuazione del suolo, in modo tale che si possa tenere conto delle caratteristiche intrinseche dei prodotti fitosanitari per poterne stabilire limitazioni o esclusioni di impiego sulla base di criteri quanto più possibile obiettivi.

3.1 La seconda individuazione e cartografia è restituita ad una scala maggiormente dettagliata 1:50.000-1:100.000): successivamente o contestualmente alle fasi descritte in precedenza, compatibilmente con la situazione conoscitiva di partenza e con le possibilità operative delle singole amministrazioni, deve essere avviata una indagine con scadenze a medio/lungo termine. Essa convoglia la maggior parte delle risorse tecnico-scientifiche sullo studio delle aree più problematiche, già individuate nel corso delle fasi precedenti.

Obiettivo di questa indagine è l'individuazione della vulnerabilità specifica degli acquiferi e in particolare delle classi di grado più elevato. Si considerano, pertanto, i fattori inerenti la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, la capacità di attenuazione del suolo e le caratteristiche chemiodinamiche dei prodotti fitosanitari.

Ai fini della individuazione dei prodotti per i quali le amministrazioni potranno chiedere l'applicazione di eventuali limitazioni o esclusioni d'impiego ci si potrà avvalere di parametri o indici che consentano di raggruppare i prodotti fitosanitari in base al loro potenziale di percolazione. Si cita, ad esempio, l'indice di Gustafson.

3.2 Le Regioni e le Province Autonome redigono un programma di massima con l'articolazione delle fasi di lavoro e i tempi di attuazione. Tale programma è inviato al Ministero dell'Ambiente e all'APAT, i quali forniscono supporto tecnico e scientifico alle Regioni e alle Province Autonome.

Le maggiori informazioni derivanti dall'indagine di medio-dettaglio consentiranno di disporre di uno strumento di lavoro utile per la pianificazione dell'impiego dei prodotti fitosanitari a livello locale e permetteranno di precisare, rispetto all'indagine preliminare di riconoscimento, le aree suscettibili di restrizioni o esclusioni d'impiego.

Non si esclude, ovviamente, la possibilità di intraprendere studi di maggior dettaglio a carattere operativo-progettuale, quali strumenti di previsione e, nell'ambito della pianificazione, di prevenzione dei fenomeni di inquinamento. Questi studi sono finalizzati al rilevamento della vulnerabilità e dei rischi presenti in siti specifici campi pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.), all'interno delle più vaste aree definite come vulnerabili, e possono permettere di indicare più nel dettaglio le eventuali restrizioni nel tempo e nello spazio nonchè gli indirizzi tecnici cui attenersi nella scelta dei prodotti fitosanitari, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei trattamenti.

Parte BIII

Aspetti generali per la cartografia delle aree ove le acque sotterranee sono potenzialmente vulnerabili

1. Le valutazioni sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento si può avvalere dei Sistemi Informativi Geografici GIS) quali strumenti per l'archiviazione, l'integrazione, l'elaborazione e la presentazione dei dati geograficamente identificati georeferenziati). Tali sistemi permettono di integrare, sulla base della loro comune distribuzione nello spazio, grandi masse di informazioni anche di origine e natura diverse.

Le valutazioni possono essere verificate ed eventualmente integrate alla luce di dati diretti sulla qualità delle acque che dovessero rendersi disponibili.

Nel caso in cui si verifichino discordanze con le previsioni effettuate sulla base di valutazioni si procede ad un riesame di queste ultime ed alla ricerca delle motivazioni tecniche di tali divergenze.

Il quadro di riferimento tecnico-scientifico e procedurale prevede di considerare la vulnerabilità su due livelli: vulnerabilità intrinseca degli acquiferi e vulnerabilità specifica.

2. I Livello: Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi. La valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi considera essenzialmente le caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi presenti. Essa è riferita a inquinanti generici e non considera le caratteristiche chemiodinamiche delle sostanze.

2.1 Sono disponibili tre approcci alla valutazione e cartografia della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: metodi qualitativi, metodi parametrici e numerici.

La selezione di uno dei tre metodi dipende dalla disponibilità di dati, dalla scala di riferimento e dalla finalità dell'indagine.

2.2 I metodi qualitativi prevedono la zonizzazione per aree omogenee, valutando la vulnerabilità per complessi e situazioni idrogeologiche generalmente attraverso la tecnica della sovrapposizione cartografica. La valutazione viene fornita per intervalli preordinati e situazioni tipo. Il metodo elaborato dal GNDCI-CNR valuta la vulnerabilità intrinseca mediante la classificazione di alcune caratteristiche litostrutturali delle formazioni acquifere e delle condizioni di circolazione idrica sotterranea.

2.3 I metodi parametrici sono basati sulla valutazione di parametri fondamentali dell'assetto del sottosuolo e delle relazioni col sistema idrologico superficiale, ricondotto a scale di gradi di vulnerabilità. Essi prevedono l'attribuzione a ciascun parametro, suddiviso in intervalli di valori, di un punteggio prefigurato crescente in funzione dell'importanza da esso assunta nella valutazione complessiva. I metodi parametrici sono in genere più complessi poichè richiedono la conoscenza approfondita di un elevato numero di parametri idrogeologici e idrodinamici.

2.4 I metodi numerici sono basati sulla stima di un indice di vulnerabilità. come ad esempio il tempo di permanenza) basato su relazioni matematiche di diversa complessità.

2.5 In relazione allo stato e all'evoluzione delle conoscenze potrà essere approfondito ed opportunamente considerato anche il diverso peso che assume il suolo superficiale nella valutazione della vulnerabilità intrinseca; tale caratteristica viene definita come "capacità di attenuazione del suolo" e presuppone la disponibilità di idonee cartografie geo-pedologiche.

3. II Livello: Vulnerabilità specifica

Con vulnerabilità specifica s'intende la combinazione della valutazione e cartografia della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi con quella della capacità di attenuazione del suolo per una determinata sostanza o gruppo di sostanze. Questa si ottiene dal confronto di alcune caratteristiche chemio-dinamiche della sostanza capacità di assorbimento ai colloidi del suolo resistenza ai processi di degradazione, solubilità in acqua, polarità, etc.) con le caratteristiche fisiche, chimiche ed idrauliche del suolo.

La compilazione di cartografie di vulnerabilità specifica deriva da studi approfonditi ed interdisciplinari e richiede l'uso di opportuni modelli di simulazione.

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