Codice Ambientale

Art. 1 - ambito di applicazione
Art. 2 - finalità
Art. 3 - criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi
Art. 3 bis - Principi sulla produzione del diritto ambientale
Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale
Art. 3 quater - Principio dello sviluppo sostenibile
Art. 3 quinquies - Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
Art. 3 sexies - Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
Art. 3 septies - Interpello in materia ambientale
Art. 4 - Finalità
Art. 5 - Definizioni
Art. 6 - Oggetto della disciplina
Art. 7 - Competenze in materia di VAS e di AIA
Art. 7 bis - Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA
Art. 8 - Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
Art. 8 bis - Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC
Art. 9 - Norme procedurali generali
Art. 10 - Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale
Art. 11 - Modalità di svolgimento
Art. 12 - Verifica di assoggettabilita
Art. 13 - Redazione del rapporto ambientale
Art. 14 - Consultazione
Art. 15 - Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione
Art. 16 - Decisione
Art. 17 - Informazione sulla decisione
Art. 18 - Monitoraggio
Art. 19 - Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
Art. 20 - Consultazione preventiva
Art. 21 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Art. 22 - Studio di impatto ambientale
Art. 23 - Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
Art. 24 - Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
Art. 24 bis - Inchiesta pubblica
Art. 25 - Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
Art. 26 - Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori
Art. 26 bis - Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 27 - Provvedimento unico in materia ambientale
Art. 27 bis - Provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 27 ter - Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica
Art. 28 - Monitoraggio
Art. 29 - Sistema sanzionatorio
Art. 29 bis - Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
Art. 29 ter - Domanda di autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 quater - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 quinquies - Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
Art. 29 sexies - Autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 septies - Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
Art. 29 octies - Rinnovo e riesame
Art. 29 novies - Modifica degli impianti o variazione del gestore
Art. 29 decies - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 undecies - Incidenti o imprevisti
Art. 29 duodecies - Comunicazioni
Art. 29 terdecies - Scambio di informazioni
Art. 29 quaterdecies - Sanzioni
Art. 30 - Impatti ambientali interregionali
Art. 31 - Attribuzione competenze
Art. 32 - Consultazioni transfrontaliere
Art. 32 bis - Effetti transfrontalieri
Art. 33 - Oneri istruttori
Art. 34 - Norme tecniche, organizzative e integrative
Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 36 - Abrogazioni e modifiche
Art. 37Abr.
Art. 38Abr.
Art. 39Abr.
Art. 40Abr.
Art. 41Abr.
Art. 42Abr.
Art. 43Abr.
Art. 44Abr.
Art. 45Abr.
Art. 46Abr.
Art. 47Abr.
Art. 48Abr.
Art. 49Abr.
Art. 50Abr.
Art. 51Abr.
Art. 52Abr.
Art. 53 - finalita
Art. 54 - definizioni
Art. 55 - attività conoscitiva
Art. 56 - attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione
Art. 57 - Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
Art. 57 bis - Comitato interministeriale per la transizione ecologica
Art. 58
Art. 59 - competenze della Conferenza Stato-regioni
Art. 60
Art. 61 - competenze delle regioni
Art. 62 - competenze degli enti locali e di altri soggetti
Art. 63 - Autorità di bacino distrettuale
Art. 63 bis - Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici
Art. 64 - Distretti idrografici
Art. 65 - valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale
Art. 66 - adozione ed approvazione dei piani di bacino
Art. 67 - i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio
Art. 68 - procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio
Art. 68 bis - Contratti di fiume
Art. 69 - programmi di intervento
Art. 70 - adozione dei programmi
Art. 71 - attuazione degli interventi
Art. 72 - finanziamento
Art. 72 bis - Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico
Art. 73 - finalita
Art. 74 - Definizioni
Art. 75 - competenze
Art. 76 - disposizioni generali
Art. 77 - individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
Art. 78 - Standard di qualità ambientale per le acque superficiali
Art. 78 bis - Zone di mescolamento
Art. 78 ter - Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite
Art. 78 quater - Inquinamento transfrontaliero
Art. 78 quinquies - Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee
Art. 78 sexies - Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi
Art. 78 septies - Calcolo dei valori medi
Art. 78 octies - Garanzia e controllo di qualità
Art. 78 novies - Aggiornamento dei piani di gestione
Art. 78 decies - Disposizioni specifiche per alcune sostanze
Art. 78 undecies - Elenco di controllo
Art. 79 - obiettivo di qualità per specifica destinazione
Art. 80 - acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
Art. 81 - deroghe
Art. 82 - acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile
Art. 83 - acque di balneazione
Art. 84 - acque dolci idonee alla vita dei pesci
Art. 85 - accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
Art. 86 - deroghe
Art. 87 - acque destinate alla vita dei molluschi
Art. 88 - accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
Art. 89 - deroghe
Art. 90 - norme sanitarie
Art. 91 - aree sensibili
Art. 92 - zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
Art. 93 - zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione
Art. 94 - disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Art. 95 - pianificazione del bilancio idrico
Art. 96 - Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Art. 97 - acque minerali naturali e di sorgenti
Art. 98 - risparmio idrico
Art. 99 - riutilizzo dell'acqua
Art. 100 - reti fognarie
Art. 101 - criteri generali della disciplina degli scarichi
Art. 102 - scarichi di acque termali
Art. 103 - scarichi sul suolo
Art. 104 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
Art. 105 - scarichi in acque superficiali
Art. 106 - scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
Art. 107 - Scarichi in reti fognarie
Art. 108 - scarichi di sostanze pericolose
Art. 109
Art. 110 - trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Art. 111 - impianti di acquacoltura e piscicoltura
Art. 112 - utilizzazione agronomica
Art. 113 - acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
Art. 114 - dighe
Art. 115 - tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici
Art. 116 - programmi di misure
Art. 117 - piani di gestione e registro delle aree protette
Art. 118 - rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica
Art. 119 - principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici
Art. 120 - rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
Art. 121 - Piani di tutela delle acque
Art. 122 - informazione e consultazione pubblica
Art. 123 - trasmissione delle informazioni e delle relazioni
Art. 124 - criteri generali
Art. 125 - domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
Art. 126 - approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Art. 127 - fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
Art. 128 - soggetti tenuti al controllo
Art. 129 - accessi ed ispezioni
Art. 130 - inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico
Art. 131 - controllo degli scarichi di sostanze pericolose
Art. 132 - interventi sostitutivi
Art. 133 - sanzioni amministrative
Art. 134 - sanzioni in materia di aree di salvaguardia
Art. 135 - competenza e giurisdizione
Art. 136 - proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 137 - sanzioni penali
Art. 138 - ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura
Art. 139 - obblighi del condannato
Art. 140 - circostanza attenuante
Art. 141 - ambito di applicazione
Art. 142 - competenze
Art. 143 - proprietà delle infrastrutture
Art. 144 - tutela e uso delle risorse idriche
Art. 145 - equilibrio del bilancio idrico
Art. 146 - risparmio idrico
Art. 147 - organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
Art. 148Abr.
Art. 149 - piano d'ambito
Art. 149 bis - Affidamento del servizio
Art. 150Abr.
Art. 151
Art. 152 - poteri di controllo e sostitutivi
Art. 153 - dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato
Art. 154 - tariffa del servizio idrico integrato
Art. 155 - tariffa del servizio di fognatura e depurazione
Art. 156 - riscossione della tariffa
Art. 157 - opere di adeguamento del servizio idrico
Art. 158 - opere e interventi per il trasferimento di acqua
Art. 158 bis
Art. 159Abr.
Art. 160Abr.
Art. 161 - Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
Art. 162 - partecipazione, garanzia e informazione degli utenti
Art. 163 - gestione delle aree di salvaguardia
Art. 164 - disciplina delle acque nelle aree protette
Art. 165 - controlli
Art. 166 - usi delle acque irrigue e di bonifica
Art. 166 bis - Usi delle acque per approvvigionamento potabile
Art. 167 - usi agricoli delle acque
Art. 168 - utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico
Art. 169 - piani, studi e ricerche
Art. 170 - Norme transitorie
Art. 171 - canoni per le utenze di acqua pubblica
Art. 172 - gestioni esistenti
Art. 173 - personale
Art. 174 - disposizioni di attuazione e di esecuzione
Art. 175 - abrogazione di norme
Art. 176 - norma finale
Art. 177 - Campo di applicazione e finalità
Art. 178 - Principi
Art. 178 bis - Responsabilità estesa del produttore
Art. 178 ter - Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore
Art. 178 quater
Art. 179 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
Art. 180 - Prevenzione della produzione di rifiuti
Art. 180 bisAbr.
Art. 181 - Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti
Art. 181 bisAbr.
Art. 182 - smaltimento dei rifiutiAbr.
Art. 182 bis - Principi di autosufficienza e prossimità
Art. 182 ter - Rifiuti organici
Art. 183 - Definizioni
Art. 184 - classificazione
Art. 184 bis - Sottoprodotto
Art. 184 ter - Cessazione della qualifica di rifiuto
Art. 184 quater - Utilizzo dei materiali di dragaggio
Art. 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione
Art. 185 bis - Deposito temporaneo prima della raccolta
Art. 186 - Terre e rocce da scavo
Art. 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
Art. 188 - Responsabilità della gestione dei rifiuti
Art. 188 bis - Sistema di tracciabilità dei rifiuti
Art. 188 terAbr.
Art. 189 - Catasto dei rifiuti
Art. 190 - Registro cronologico di carico e scarico
Art. 191 - Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi
Art. 192 - divieto di abbandono
Art. 193 - Trasporto dei rifiuti
Art. 193 bis - Trasporto intermodale
Art. 194 - Spedizioni transfrontaliere
Art. 194 bisAbr.
Art. 195 - Competenze dello Stato
Art. 196 - competenze delle regioni
Art. 197 - competenze delle province
Art. 198 - competenze dei comuni
Art. 198 bis - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
Art. 199 - Piani regionali
Art. 200 - organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Art. 201Abr.
Art. 202 - affidamento del servizio
Art. 203 - schema tipo di contratto di servizio
Art. 204 - gestioni esistenti
Art. 205 - misure per incrementare la raccolta differenziata
Art. 205 bis - Regole per il calcolo degli obiettivi
Art. 206 - Accordi, contratti di programma, incentivi
Art. 206 bis - Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti
Art. 206 ter - Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 quater - Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 quinquies - Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 sexies - Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche
Art. 207Abr.
Art. 208 - autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Art. 209 - rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Art. 210Abr.
Art. 211 - autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
Art. 212 - Albo nazionale gestori ambientaliAbr.
Art. 213 - autorizzazioni integrate ambientali
Art. 214 - Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
Art. 214 bis - Sgombero della neve
Art. 214 ter - Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata
Art. 215 - autosmaltimento
Art. 216 - operazioni di recupero
Art. 216 bis - Oli usati
Art. 216 ter - Comunicazioni alla Commissione europea
Art. 217
Art. 218 - definizioni
Art. 219 - criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio
Art. 219 bis - Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi
Art. 220 - Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Art. 220 bis - Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica
Art. 221 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
Art. 221 bis - Sistemi autonomi
Art. 222 - raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione
Art. 223 - consorzi
Art. 224 - Consorzio nazionale imballaggi
Art. 225 - programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
Art. 226 - divieti
Art. 226 bis - Divieti di commercializzazione delle borse di plastica
Art. 226 ter - Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero
Art. 226 quater - Plastiche monouso
Art. 227 - Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto
Art. 228 - pneumatici fuori uso
Art. 229Abr.
Art. 230 - rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture
Art. 231 - veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Art. 232 - rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico
Art. 232 bis - Rifiuti di prodotti da fumo
Art. 232 ter - Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni
Art. 233 - Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti
Art. 234 - Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene
Art. 235Abr.
Art. 236 - Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
Art. 237 - Criteri direttivi dei sistemi di gestione
Art. 237 bis - Finalità e oggetto
Art. 237 ter - Definizioni
Art. 237 quater - Ambito di applicazione ed esclusioni
Art. 237 quinquies - Domanda di autorizzazione
Art. 237 sexies - Contenuto dell'autorizzazione
Art. 237 septies - Consegna e ricezione dei rifiuti
Art. 237 octies - Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento
Art. 237 novies - Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell'attività
Art. 237 decies - Coincenerimento di olii usati
Art. 237 undecies - Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE
Art. 237 duodecies - Emissione in atmosfera
Art. 237 terdecies - Scarico di acque reflue
Art. 237 quaterdecies - Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
Art. 237 quindecies - Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
Art. 237 sexdecies - Residui
Art. 237 septiesdecies - Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione
Art. 237 duodevicies - Condizioni anomale di funzionamento
Art. 237 undevicies - Incidenti o inconvenienti
Art. 237 vicies - Accessi ed ispezioni
Art. 237 viciessemel - Spese
Art. 237 viciesbis - Disposizioni transitorie e finali
Art. 238 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Art. 239 - principi e campo di applicazione
Art. 240 - definizioni
Art. 241 - regolamento aree agricole
Art. 241 bis - Aree Militari
Art. 242 - procedure operative ed amministrative
Art. 242 bis
Art. 242 ter - Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Art. 243 - Gestione delle acque sotterranee emunte
Art. 244 - ordinanze
Art. 245 - obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione
Art. 246 - accordi di programma
Art. 247 - siti soggetti a sequestro
Art. 248 - controlli
Art. 249 - aree contaminate di ridotte dimensioni
Art. 250 - bonifica da parte dell'amministrazione
Art. 251 - censimento ed anagrafe dei siti da bonificare
Art. 252 - siti di interesse nazionale
Art. 252 bis - Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
Art. 253 - oneri reali e privilegi speciali
Art. 254 - norme speciali
Art. 255 - Abbandono di rifiuti non pericolosi
Art. 255 bis - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
Art. 255 ter - Abbandono di rifiuti pericolosi
Art. 256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Art. 256 bis - Combustione illecita di rifiuti
Art. 257 - bonifica dei siti
Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
Art. 259 - Spedizione illegale di rifiuti
Art. 259 bis - Aggravante dell'attività di impresa
Art. 259 ter - Delitti colposi in materia di rifiuti
Art. 260Abr.
Art. 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Art. 260 ter - Sanzioni amministrative accessorie. Confisca
Art. 261 - imballaggi
Art. 261 bis - Sanzioni
Art. 262 - competenza e giurisdizione
Art. 263 - proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 264 - abrogazione di norme
Art. 264 bis - Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010
Art. 264 terAbr.
Art. 264 quaterAbr.
Art. 265 - disposizioni transitorie
Art. 266 - disposizioni finali
Art. 267 - campo di applicazione
Art. 268 - definizioni
Art. 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
Art. 270 - Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
Art. 271 - Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
Art. 272 - impianti e attività in deroga
Art. 272 bis - Emissioni odorigene
Art. 273 - grandi impianti di combustioneAbr.
Art. 273 bis - Medi impianti di combustione
Art. 274 - Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione
Art. 275 - emissioni di cov
Art. 276 - controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione
Art. 277 - Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina
Art. 278 - poteri di ordinanza
Art. 279 - sanzioni
Art. 280 - abrogazioni
Art. 281 - disposizioni transitorie e finali
Art. 282 - Campo di applicazione
Art. 283 - definizioni
Art. 284 - Installazione o modifica
Art. 285 - Caratteristiche tecniche
Art. 286 - valori limite di emissione
Art. 287 - abilitazione alla conduzione
Art. 288 - controlli e sanzioni
Art. 289 - abrogazioni
Art. 290 - disposizioni transitorie e finali
Art. 291 - campo di applicazione
Art. 292 - Definizioni
Art. 293 - Combustibili consentiti
Art. 294 - Prescrizioni per il rendimento di combustione
Art. 295 - Combustibili per uso marittimo
Art. 296 - Controlli e sanzioni
Art. 297 - abrogazioni
Art. 298 - disposizioni transitorie e finali
Art. 298 bis - Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio
Art. 298 bis - Principi generali
Art. 299 - competenze ministeriali
Art. 300 - danno ambientale
Art. 301 - attuazione del principio di precauzione
Art. 302 - definizioni
Art. 303 - esclusioni
Art. 304 - azione di prevenzione
Art. 305 - ripristino ambientale
Art. 306 - determinazione delle misure per il ripristino ambientale
Art. 306 bis - Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale
Art. 307 - notificazione delle misure preventive e di ripristino
Art. 308 - costi dell'attività di prevenzione e di ripristino
Art. 309 - richiesta di intervento statale
Art. 310 - ricorsi
Art. 311 - azione risarcitoria in forma specifica ...
Art. 312 - istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale
Art. 313 - ordinanza
Art. 314 - contenuto dell'ordinanza
Art. 315 - effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria
Art. 316 - ricorso avverso l'ordinanza
Art. 317 - riscossione dei crediti e fondo di rotazione
Art. 318 - norme transitorie e finali
Art. 318 bis - Ambito di applicazione
Art. 318 ter - Prescrizioni
Art. 318 quater - Verifica dell'adempimento
Art. 318 quinquies - Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore
Art. 318 sexies - Sospensione del procedimento penale
Art. 318 septies - Estinzione del reato
Art. 318 octies - Norme di coordinamento e transitorie
Art. 12
Art. 57 - 3.3 Settore dei prodotti petroliferi
Art. 1
Art. 23 - Ha inoltre disposto con l'art. 23, comma 2 che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente"
Art. 19 - c-ter Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Art. 2
Art. 19
Art. 19 - 1. Caratteristiche dei progetti
Art. 13 - Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
Art. 22 - 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
Art. 29 quinquies - a il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e
Art. 7
Art. 74 - ---------------
Art. 5
Art. 29 sexies - Le deroghe di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono tipicamente ammesse nei seguenti casi, resi evidenti da un'analisi costi-benefici allegata all'istanza e verificata dall'autorità competente nel corso dell'istruttoria:
Art. 76 - Le definizioni di acquifero e di corpo idrico sotterraneo permettono di identificare i corpi idrici sotterranei sia separatamente, all'interno di strati diversi che si sovrappongono su un piano verticale, sia come singolo corpo idrico che si estende tra i diversi strati. Un corpo idrico sotterraneo può essere all'interno di uno o più acquiferi, come, ad esempio, nel caso di due acquiferi adiacenti caratterizzati da pressioni simili e contenenti acque con caratteristiche qualitative e quantitative analoghe
Art. 2 - marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n
Art. 87 - a il 100% dei campioni prelevati per i parametri sostanze organo
Art. 54 - Per una più precisa ed univoca individuazione dei corpi idrici appartenenti alla categoria delle acque di transizione si rende necessario-introdurre una definizione delle medesime, che è stata qualificata nel titolo del presente paragrafo come "operazionale", dato che tale definizione è di tipo convenzionale ed ha un taglio prevalentemente applicativo
Art. 117
Art. icolo - - se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio
Art. 91 - Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di cui sopra, le Regioni dovranno prestare attenzione a quei corpi idrici dove si svolgono attività tradizionali di produzione ittica
Art. 92 - - nelle stazioni di campionamento previste per la classificazione dei corpi idrici sotterranei e superficiali individuate secondo quanto previsto dall'allegato 1 al decreto;
Art. 226 - ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti
Art. 2
Art. 219 - sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi a tutti i rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato;
Art. 226 - Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità in particolare la riciclabilità degli imballaggi:
Art. 8 - * Sotto la voce HP6 «Tossicità acuta» al secondo capoverso le parole «i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione»"
Art. icolo
Art. 206 quater - Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2
Art. 179
Art. 183 - |==========================|============================|===========|
Art. 183
Art. 237 nonies - - pressione 101,3 kPa;
Art. 237 - - temperatura 273,15 °K;
Art. 76 - - criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio
Art. 271
Art. 271 - 1-bis. Condizioni generali
Art. 275
Art. 272
Art. 271 - e valore medio orario o media oraria: media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare;
Art. 276 - Nei terminali presso i quali negli tre anni civili precedenti l'anno in corso è stata movimentata una quantità di benzina inferiore a 25.000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vapori può sostituire il recupero immediato dei vapori presso il terminale
Art. 277 - Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza media del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-quater e 2-quinquies. Se l'efficienza certificata ai sensi del paragrafo 2-ter è pari o superiore all'85%, con un valore medio del rapporto V/L sempre compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque considerato di fase II
Art. 283 - - per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm³ e, dalla data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis, i valori limite di polveri, ossidi di azoto NOx e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per l'adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti di potenza termica inferiore a 3 MW
Art. 8
Art. 7
Art. 2 - b preparati pericolosi definiti nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
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Art. icolo

- se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio

Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2. Per i parametri azoto totale e fosforo totale le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i

parametri a seconda della situazione locale.

Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori

limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni.

Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue

urbane.

Parte di provvedimento in formato grafico

Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L

La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione.

La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio.

La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 hm ed essiccazione a 105 °C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo del peso.

la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.

Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.

Parte di provvedimento in formato grafico

II metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.

Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kieldahl N. organico + NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.

In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purchè si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non può superare i 20 mg/L per ogni campione in cui la temperatura dell'effluente sia pari o superiore a 12 gradi centigradi. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato ad un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali.

Il punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore. Nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell'inquinante, deve essere previsto un punto di prelievo anche all'entrata dell'impianto di trattamento. Di tali esigenze si dovrà tener conto anche nella progettazione e modifica degli impianti, in modo da agevolare l'esecuzione delle attività di controllo.

Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.

Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari, è definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente.

Parte di provvedimento in formato grafico

In particolare si precisa che, per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, affinchè lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque superare le concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale sotto indicata:

BOD5: 100%

COD: 100%

Solidi Sospesi 150%

Il numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento e va effettuato dall'autorità competente ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo, ritenuto idoneo da quest'ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno, in base allo schema seguente.

Parte di provvedimento in formato grafico

I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente

numero di autocontrolli almeno uguale a quello del precedente schema) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata.

L'autorità competente per il controllo deve altresì verificare,

con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.

Parte di provvedimento in formato grafico

Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.

I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti al controllo. I risultati dei controlli effettuati dall'autorità competente e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni riportate nell'apposito decreto attuativo.

Ove le caratteristiche dei rifiuti da smaltire lo richiedano per assicurare il rispetto, da parte dell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, dei valori limite di emissione in relazione agli standard di qualità da conseguire o mantenere nei corpi recettori interessati dallo scarico dell'impianto, l'autorizzazione prevede:

a) l'adozione di tecniche di pretrattamento idonee a garantire, all'ingresso dell'impianto di trattamento delle acque reflue, concentrazioni di inquinanti che non compromettono l'efficienza depurativa dell'impianto stesso;

b) l'attuazione di un programma di caratterizzazione quali-quantitativa che, in relazione a quanto previsto alla precedente lettera a), consenta controlli sistematici in entrata e in uscita agli impianti di pretrattamento dei rifiuti liquidi e a quelli di depurazione delle acque reflue;

c) l'adozione di sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno già subito il trattamento finale;

d) standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;

e) l'adozione di un sistema di autocontrolli basato, per quanto concerne la frequenza e le modalità di campionamento, su criteri statistici o di tipo casuale, comunque tali da rappresentare l'andamento nel tempo della/e reale/i concentrazione/i della/e sostanza/e da misurare analiticamente e da verificare, con un coefficiente di confidenza di almeno il 90%, la conformità o meno dei livelli di emissione ai relativi limiti. I risultati degli autocontrolli sono tenuti a disposizione delle autorità competenti per i quattro anni successivi alla data di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione;

f) controlli dell'idoneità o meno all'utilizzo in agricoltura dei fanghi biologici prodotti dall'impianto di trattamento delle acque reflue in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 99/1992.

1.2 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

1.2.1 Prescrizioni generali

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni.

I valori limite di emissione che gli scarichi interessati non devono superare sono espressi, in linea di massima, in concentrazione.

Tuttavia, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, in attuazione dei piani di tutela delle acque, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui alla tabella 3 sia in concentrazione massima. ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo.

In questo caso, i valori limite espressi in concentrazione devono essere coerenti, e comunque non possono essere superiori, con quelli in peso dell'elemento caratteristico dell'attività ed il relativo fabbisogno d'acqua, parametro quest'ultimo che varia in funzione dei singoli processi e stabilimenti.

Nel caso di attività ricadenti nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 valori limite di emissione possono essere definiti, in alternativa, per unità di prodotto in linea con quanto previsto con i BAT references comunitari e con le linee guida

settoriali nazionali

Anche in questa ipotesi i valori limite espressi in quantità devono essere coerenti con quelli espressi in concentrazione, tenuto conto del fabbisogno d'acqua, parametro quest'ultimo che varia in funzione dei singoli processi e stabilimenti.

1.2.2 Determinazioni analitiche

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico

qualora lo

giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).

1.2.3 Specifiche prescrizioni per gli scarichi contenenti sostanze

pericolose

1. tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove definito, della persistenza, bioaccumulabilità e della pericolosità delle sostanze, nonchè della possibilità di utilizzare le migliori tecniche disponibili, le Regioni stabiliscono opportuni limiti di emissione in massa nell'unità di tempo kg/mese).

2. Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli produttivi valgono altresì i limiti di concentrazione indicati nelle tabella 3 allo scarico finale.

3. Tra i limiti di emissione in termini di massa per unità di prodotto, indicati nella tabella 3/A, e quelli stabiliti dalle Regioni in termini di massa nell'unità di tempo valgono quelli più cautelativi.

4. Ove il piano di tutela delle acque lo preveda per il raggiungimento degli standard di cui all'allegato 1 del presente decreto, l'autorità competente può individuare conseguenti prescrizioni adeguatamente motivate all'atto del rilascio e/o del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi che contengono le sostanze di cui all'allegato 5. Dette specifiche prescrizioni possono comportare:

a) l'adozione di misure tecniche, di progettazione, costruzione, esercizio o manutenzione dell'impianto in grado di assicurare il rispetto di valori limite di emissione più restrittivi di quelli fissati in tabella 3, fatto salvo il caso in cui sia accertato, attraverso campionamenti a monte ed a valle dell'area di impatto dello scarico, che la presenza nello scarico stesso di una o più sostanze non origina dal ciclo produttivo dell'insediamento ovvero è naturalmente presente nel corpo idrico. Il valore limite di emissione sarà fissato in rapporto con le priorità e le cadenze temporali degli interventi previsti nel piano di tutela delle acque approvato dalla regione e, in particolare, con quanto previsto nello stesso piano per assicurare la qualità delle acque a specifica destinazione funzionale;

b) l'adozione di un sistema di autocontrolli basato, per quanto concerne la frequenza e le modalità di campionamento, su criteri statistici o di tipo casuale, comunque tali da rappresentare l'andamento nel tempo della/e reale/i concentrazione/i della/e sostanza/e da misurare analiticamente e da verificare, con un coefficiente di confidenza di almeno il 90%, la conformità o meno dei livelli di emissione ai relativi limiti. I risultati degli autocontrolli sono tenuti a disposizione delle autorità competenti per i quattro anni successivi alla data di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione.

1. le acque di raffreddamento di impianti pre-esistenti possono essere convogliate verso il corpo idrico recettore tramite un unico scarico comune ad altre acque di scarico, a condizione sia posto in essere un sistema di sorveglianza dello scarico che consenta la sistematica rilevazione e verifica dei limiti a monte il punto di miscelazione.

2. I punti 4 e 5 non si applicano agli scarichi che provengono da attività commerciali caratterizzate da modesta significatività con riferimento ai quantitativi annui di acque reflue complessivamente scaricate e che recapitano in pubblica fognatura.

1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE

Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, è pari a ΔSalmax<5%. L'incremento percentuale massimo della concentrazione

di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico zona di mescolamento) è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonchè i valori limite di emissione VLE) di cui al medesimo articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76.

Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione , in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.

3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali .

2 SCARICHI SUL SUOLO

Nei casi previsti dall'articolo 103 comma 1 punto c), gli scarichi sul suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4.

Il punto di prelievo per i controlli è immediatamente a monte del punto di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale lagunaggio, fitodepurazione) il punto di scarico corrisponde è quello all'uscita dall'impianto.

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).

Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si fa riferimento a un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore.

Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema:

a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:

- metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 melevato)3

- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra

501 e 5000 melevato)3

- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra

5001 e 10.000 melevato)3

b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.

- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie

inferiori a 100 melevato)3

- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra

101 e 500 melevato)3

- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra

501 e 2.000 melevato)3

Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo.

Per gli scarichi delle acque reflue urbane valgono gli stessi obblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi in acque superficiali.

L'autorità competente per il controllo deve verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 4. I parametri di tabella 4 da controllare sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.

volume scarico

numero controlli

sino a 2000 m cubi al giorno

4 volte l'anno

oltre a 2000 m cubi al giorno

8 volte l'anno

2.1 SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO

Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze:

- composti organo alogenati e sostanze che possono

- dare origine a tali composti nell'ambiente idrico

- composti organo fosforici

- composti organo stannici

- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso

- mercurio e i suoi composti

- cadmio e i suoi composti

- oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera

persistenti

- cianuri

- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di

utilizzazione delle acque.

Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi

aggiornamenti.

Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque

sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di:

1: zinco rame nichel cromo

piombo selenio arsenico antimonio

molibdeno titanio stagno bario

berillio boro uranio vanadio

cobalto tallio tellurio argento

2: Biocicli e loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo

precedente

3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonchè i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle

acque

4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in

sostanze innocue

5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare

6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera

non persistenti

7: Fluoruri

8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio

dell'ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti.

Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi

aggiornamenti.

3 INDICAZIONI GENERALI

I punti di scarico degli impianti i trattamento delle acque reflue urbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre

al minimo gli effetti sulle acque recettrici.

Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti, ad esclusione degli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di tipo naturale quali la fitodepurazione e il lagunaggio, dovranno essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore.

In sede di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane l'autorità competente dovrà verificare che l'impianto sia in grado di che la concentrazione media giornaliera dell'azoto ammoniacale espresso come N), in uscita dall'impianto di trattamento non superi il 30% del valore della concentrazione dell'azoto totale espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento. Tale prescrizione non vale per gli

scarichi in mare,

In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorità competente:

a) fisserà il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento rispettivamente a: l'opzione riferita al rispetto della concentrazione o della percentuale di abbattimento il riferimento alla concentrazione media annua a alla concentrazione media giornaliera per il parametro "azoto totale"

della tabella 2

b) fisserà il limite opportuno relativo al parametro "Escherichia coli" espresso come UFC/100 mL. Si consiglia un limite non superiore a 5000 UFC/100 mL.

I trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo di:

a) rendere semplice la manutenzione e la gestione

b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni

orarie del carico idraulico e organico

c) minimizzare i costi gestionali.

Questa tipologia di trattamento può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione

tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti.

Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione

totale.

Peraltro tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti della tabella 1, anche per tutti gli agglomerati in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e

climatiche lo consentano.

Tali trattamenti si prestano, per gli agglomerati di maggiori dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2000 e i 25000 a.e, anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento.

4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI

Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale su proposta dell'APAT.

Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in

fognatura.

Parte di provvedimento in formato grafico

*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a

sostanze pericolose.

Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.

Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1e 10 mg/L.

2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera 1-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione europea, nonchè i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF dell'Unione europea per i singoli settori di attività.

Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purchè almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.

In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.

saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Tabella 3/A. Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a

specifici cicli produttivi **)

Parte di provvedimento in formato grafico

Note alla tabella 3/A

*) Qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella

mensile.

**) Per i cieli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato nello schema seguente, le autorità competenti all'autorizzazione possono evitare il procedimento autorizzativo. In tal caso valgono solo i

limiti di tabella 3.

Parte di provvedimento in formato grafico

Per questi cieli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto,devono essere rispettati, solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza.

Per questi cicli produttivi non vengono indicati i limiti di massa per unità di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

Parte di provvedimento in formato grafico

Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella tabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che

prevede:

- il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della

concentrazione della sostanza in esame;

- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo.

La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o di materia prima.

Tabella 4. Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed

industriali che recapitano sul suolo

Parte di provvedimento in formato grafico

In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.

Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria , o in

tabella 4 per lo scarico sul suolo

1

Arsenico

2

Cadmio

3

Cromo totale

4

Cromo esavalente

5

Mercurio

6

Nichel

7

Piombo

8

Rame

9

Selenio

10

Zinco

11

Fenoli

12

Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti

13

Solventi organici aromatici

14

Solventi organici azotati

15

Composti organici alogenati compresi i pesticidi clorurati)

16

Pesticidi fosforiti

17

Composti organici dello stagno

18

Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche

Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 melevato)3, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purchè sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiunti mento gli obiettivi ambientali.

Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purchè sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni, l'ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.

Tabella 6 - Peso vivo medio corrispondente ad una produzione di 340 Kg di azoto per anno, al netto delle perdite di rimozione e stoccaggio, da considerare ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche art. 101, co. 7, lett. b

Categoria animale allevata

Peso vivo medio per anno t)

Scrofe con suinetti fino a 30 kg

3,4

Suini in accrescimento/ingrasso Vacche da latte in produzione

3,0 2,5

Rimonta vacche da latte

2,8

Bovini all'ingrasso

4,0

Galline ovaiole

1,5

Polli da carne

1,4

Tacchini

2,0

Cunicoli

2,4

Ovicaprini

3,4

Equini

4,9

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