Codice civile

Art. 1
Art. 2
Capo I
Capo II
Libro primo
Libro secondo
Libro terzo
Libro quarto
Art. 1519 nonies - ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206Abr.
Libro quinto
Art. 2409 quinquiesdecies - Revisione legale
Art. 2409 sexiesdecies - Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno
Art. 2409 octiesdecies - Comitato per il controllo sulla gestione
Art. 2409 noviesdecies - Norme applicabili e revisione legale
Art. 2545 quinquiesdecies - Controllo giudiziario
Art. 2545 sexiesdecies - Gestione commissariale
Art. 2545 octiesdecies - Sostituzione dei liquidatori
Libro sesto
Codice civile
Libro quarto
Titolo III
§ 3 del riscatto convenzionale
Disposizioni generali

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Art. 1510

Luogo della consegna

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.

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