Codice civile

Art. 1
Art. 2
Capo I
Capo II
Libro primo
Libro secondo
Libro terzo
Libro quarto
Art. 1519 nonies - ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206Abr.
Libro quinto
Art. 2409 quinquiesdecies - Revisione legale
Art. 2409 sexiesdecies - Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno
Art. 2409 octiesdecies - Comitato per il controllo sulla gestione
Art. 2409 noviesdecies - Norme applicabili e revisione legale
Art. 2545 quinquiesdecies - Controllo giudiziario
Art. 2545 sexiesdecies - Gestione commissariale
Art. 2545 octiesdecies - Sostituzione dei liquidatori
Libro sesto
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Art. 2409 octiesdecies

Comitato per il controllo sulla gestione

Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.

Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.

Il comitato per il controllo sulla gestione:

a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;

b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonchè sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.

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