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Art. 10
Beni culturali
Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
Sono inoltre beni culturali:
le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonchè di ogni altro ente ed istituto pubblico;
gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonchè di ogni altro ente ed istituto pubblico;
le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonchè di ogni altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose . Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;
le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonchè le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
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