Codice dei contratti pubblici

Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
Parte VII
Art. 224 - Disposizioni ulteriori
Art. 225 - Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 225 bis - Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 226 - Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 226 bis - Disposizioni di semplificazione normativa
Art. 227 - Aggiornamenti
Art. 228 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 229 - Entrata in vigore
Art. 182 - Allegato V.1
Art. 2
Art. 3
Art. 37 - Articolo 1
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
Art. 4 - Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali
Art. 5 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità
Art. 6 - Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Art. 7 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità
Art. 8 - Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 10 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 40 - Articolo 1
Art. 2 - Esclusioni
Art. 3 - Indizione del dibattito pubblico
Art. 4 - Responsabile del dibattito pubblico
Art. 5 - Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell'ente concedente
Art. 6 - Svolgimento del dibattito pubblico
Art. 7 - Conclusione del dibattito pubblico
Art. 1 - Quadro esigenziale
Art. 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali
Art. 3 - Documento di indirizzo alla progettazione
Art. 4 - Livelli della progettazione di lavori pubblici
Art. 4 bis - Progettazione di servizi e forniture
Art. 5 - Quadro economico dell'opera o del lavoro
Art. 6 - Progetto di fattibilità tecnico-economica
Art. 6 bis - Progetto di fattibilità per la finanza di progetto
Art. 7 - Relazione generale
Art. 8 - Relazione tecnica
Art. 9 - Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico
Art. 10 - Studio di impatto ambientale
Art. 11 - Relazione di sostenibilità dell'opera
Art. 21 - Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica
Art. 22 - Progetto esecutivo
Art. 23 - Relazione generale
Art. 24 - Relazioni specialistiche
Art. 25 - Elaborati grafici
Art. 26 - Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo
Art. 27 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Art. 28 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 29 - Quadro di incidenza della manodopera
Art. 30 - Cronoprogramma
Art. 31 - Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico
Art. 32 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
Art. 32 bis - Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa
Art. 32 ter - Capitolato informativo
Art. 33 - Piano particellare di esproprio
Art. 34 - Verifica preventiva della progettazione
Art. 35 - Accreditamento
Art. 36 - Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante
Art. 37 - Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica
Art. 38 - Requisiti per la partecipazione alle gare
Art. 39 - Criteri generali della verifica
Art. 40 - Verifica della documentazione
Art. 41 - Estensione del controllo e momenti della verifica
Art. 42 - Responsabilità
Art. 43 - Garanzie
Art. 44 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica
Art. 41 - Articolo 1
Art. 43 - Articolo 1
Art. 45 - Attività di:
Art. 47 - Articolo 1
Art. 2 - Composizione
Art. 3 - Assemblea generale
Art. 4 - Sezioni
Art. 5 - Servizio tecnico centrale
Art. 6 - Osservatorio del Collegio consultivo tecnico
Art. 7 - Regole di funzionamento
Art. 8 - Disposizioni finali
Art. 13 - Articolo 1
Art. 2 - Progettazione
Art. 3 - Modalità di affidamento
Art. 4 - Urbanizzazione a scomputo
Art. 5 - Urbanizzazione primaria
Art. 41 - Articolo 1
Art. 2 - Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016
Art. 2 bis - Metodi di calcolo dei punteggi economici
Art. 41 - Articolo 1
Art. 2 - Struttura e contenuti del prezzario
Art. 3 - Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione
Art. 4 - Ambito oggettivo di applicazione e validità
Art. 5 - La determinazione del prezzo a base di gara
Art. 6 - Organizzazione e attività di coordinamento
Art. 50 - Articolo 1
Art. 2 - Indagini di mercato
Art. 3 - Elenchi di operatori economici
Art. 54 - Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi
Art. 60 - Articolo 1
Art. 2 - Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale
Art. 3 - Attivazione delle clausole di revisione prezzi
Art. 4 - Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori
Art. 5 - Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
Art. 6 - Accordi quadro
Art. 7 - Varianti in corso d'opera
Art. 8 - Subappalto
Art. 9 - Appalto integrato
Art. 10 - Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
Art. 11 - Individuazione degli indici revisionali rilevanti
Art. 12 - Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
Art. 13 - Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio
Art. 14 - Subappalto
Art. 15 - Copertura economica e finanziaria
Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 4
Art. 5
Art. 5
Art. 11
Art. 57 - Articolo 61, commi 4 e 5
Art. 62 - Articolo 1
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
Art. 4 - Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
Art. 5 - Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti
Art. 6 - Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti
Art. 7 - Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento per le centrali di committenza
Art. 8 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione
Art. 9 - Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio
Art. 10 - Domanda di iscrizione
Art. 11 - Revisione della qualificazione
Art. 12 - Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere
Art. 13 - Competenza dell'ANAC
Art. 13 bis - Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza
Art. 13 ter - Disposizioni transitorie
Art. 4 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 70 - PARTE I
Art. 71 - PARTE I
Art. 82 bis - Articolo 1
Art. 2 - Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione
Art. 3 - Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione
Art. 4 - Sistema di risoluzione alternativa delle controversie
Art. 84
Art. 87 - I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto
Art. 89
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 100 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Categorie e classifiche
Art. 3 - Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia
Art. 4 - Sistema di qualità aziendale
Art. 5 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA
Art. 6 - Controlli sulle SOA
Art. 7 - Partecipazioni azionarie
Art. 8 - Requisiti tecnici delle SOA
Art. 9 - Rilascio della autorizzazione
Art. 10 - Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati
Art. 11 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe
Art. 12 - Vigilanza dell'ANAC
Art. 13 - Sanzioni nei confronti delle SOA
Art. 14 - Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione
Art. 15 - Attività delle SOA
Art. 16 - Domanda di qualificazione
Art. 17 - Verifica triennale
Art. 18 - Requisiti degli operatori economici
Art. 19 - Incremento convenzionale premiante
Art. 21 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
Art. 22 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
Art. 23 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
Art. 24 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
Art. 25 - Direzione tecnica
Art. 26 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Art. 27 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
Art. 28 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
Art. 29 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione
Art. 30 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
Art. 31 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Art. 32 - Consorzi stabili
Art. 33 - Requisiti del concessionario
Art. 34 - Requisiti dei professionisti singoli o associati
Art. 35 - Requisiti delle società di professionisti
Art. 36 - Requisiti delle società di ingegneria
Art. 37 - Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura
Art. 38 - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
Art. 39 - Requisiti dei raggruppamenti temporanei
Art. 40 - Verifica dei requisiti e delle capacità
Art. 41 - Domanda di qualificazione a contraente generale
Art. 42 - Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione
Art. 43 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
Art. 44 - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
Art. 45 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Art. 46 - Monitoraggio e sperimentazione
Art. 18 - OG 12: Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale
Art. 106 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 114 - Articolo 1
Art. 2 - Ufficio di direzione dei lavori
Art. 3 - Consegna dei lavori
Art. 4 - Accettazione dei materiali
Art. 5 - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Art. 6 - Cessioni di crediti
Art. 7 - Riserve
Art. 8 - Sospensione dei lavori
Art. 9 - Gestione dei sinistri
Art. 10 - Risoluzione
Art. 11 - Recesso
Art. 12 - Documenti contabili
Art. 13 - Collaudo tecnico-amministrativo
Art. 14 - Nomina del collaudatore
Art. 15 - Documenti da fornirsi al collaudatore
Art. 16 - Avviso ai creditori
Art. 17 - Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo
Art. 18 - Commissione di collaudo
Art. 19 - Procedimento di collaudo
Art. 21 - Valutazioni dell'organo di collaudo
Art. 22 - Certificato di collaudo
Art. 23 - Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
Art. 24 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Art. 25 - Lavori non collaudabili
Art. 26 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 27 - Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione
Art. 28 - Certificato di regolare esecuzione
Art. 29 - Compenso spettante ai collaudatori
Art. 29 bis - Compenso della segreteria
Art. 30 - Collaudo statico
Art. 31 - Attività e compiti del direttore dell'esecuzione
Art. 32 - Servizi e forniture di particolare importanza
Art. 33 - Esclusione dall'anticipazione del prezzo
Art. 34 - Contestazioni e riserve
Art. 35 - Valutazione delle variazioni contrattuali
Art. 36 - Verifica di conformità
Art. 37 - Certificato di verifica di conformità
Art. 38 - Certificato di regolare esecuzione
Art. 39 - Norme applicabili
Art. 116 - Articolo 1
Art. 2 - Criteri di determinazione dei costi
Art. 3 - Tavolo tecnico
Art. 120
Art. 131 - Articolo 1
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Esercizi presso i quali può essere erogato
Art. 4 - Caratteristiche dei buoni pasto
Art. 5 - Contenuto degli accordi
Art. 6 - Disposizioni finali
Art. 133 - Articolo 1
Art. 2 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Art. 3 - Specificità degli interventi
Art. 4 - Qualificazione
Art. 5 - Requisiti generali
Art. 6 - Requisiti speciali
Art. 7 - Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali
Art. 8 - Capacità economica e finanziaria
Art. 9 - Lavori utili per la qualificazione
Art. 10 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Art. 11 - Direttore tecnico
Art. 12 - Attività di progettazione
Art. 13 - Progetto di fattibilità tecnico-economica
Art. 14 - Scheda tecnica
Art. 15 - Progetto esecutivo
Art. 16 - Progettazione dello scavo archeologico
Art. 17 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 18 - Verifica dei progetti
Art. 19 - Progettazione, direzione lavori e attività accessorie
Art. 21 - Varianti
Art. 22 - Collaudo
Art. 23 - Lavori di manutenzione
Art. 24 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori
Art. 25 - Disposizione transitoria
Art. 135 - CODICE CPV DESCRIZIONE
Art. 136 - Articolo 1
Art. 2 - Programmazione
Art. 3 - Soggetti dell'attività di verifica della progettazione
Art. 4 - Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 5 - Lavori di manutenzione
Art. 6 - Enti esecutori del contratto
Art. 7 - Anticipazioni pagamenti
Art. 8 - Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuità delle attività istituzionali e operative dell'amministrazione difesa
Art. 9 - Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile
Art. 182 - Articolo 182, comma 2
Art. 1 - Compensi degli arbitri
Art. 2 - Albo degli arbitri, elenco dei periti ed elenco dei segretari
Art. 215 - Articolo 1
Art. 2 - Requisiti e incompatibilità
Art. 3 - Costituzione e insediamento del Collegio
Art. 4 - Decisioni del collegio consultivo tecnico
Art. 5 - Decadenze, dimissioni e revoca
Art. 6 - Osservatorio
Art. 7 - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
Art. 8 - Segreteria tecnico amministrativa
Art. 221 - Articolo 1
Art. 2 - Modalità di funzionamento
Art. 3 - Sede
Art. 4 - Funzioni di segreteria e di supporto
Art. 5 - Oneri
Codice dei contratti pubblici
Parte II

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Art. 222

Autorità nazionale anticorruzione ANAC).

La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all'Autorità nazionale anticorruzione ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al primo periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l'autenticità.

Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC:

vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonchè sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice; nell'ambito dell'attività di vigilanza nei settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli altri casi previsti dal codice può irrogare per le violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo il proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000.

La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l'eventuale recidiva sono valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63;

vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici;

segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;

formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;

predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione annuale sull'attività svolta, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;

vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;

vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui agli articoli 140 e 140-bis;

per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a sostenere le medesime nella predisposizione degli atti, nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto; il persistente mancato rispetto, da parte delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di intesa, delle indicazioni dell'ANAC, qualora non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63;

per favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, elabora con appositi atti di indirizzo, fatte salve le normative di settore, costi standard dei lavori e prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione; si avvale a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, secondo le condizioni di maggiore efficienza, ed eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;

esercita le funzioni di cui all'articolo 63 in relazione alla qualificazione delle stazioni appaltanti;

esercita le funzioni di cui all'articolo 23 e contribuisce al coordinamento della digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici da parte della Cabina di regia.

L'ANAC gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'ANAC può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonchè dell'ausilio del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'ANAC trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

L'ANAC collabora con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del rating di legalità delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

Per le finalità di cui al comma 2, l'ANAC utilizza la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23.

Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e 28, comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente invia senza indugio i dati, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con proprio provvedimento.

L'inadempimento dell'obbligo è sanzionato ai sensi del comma 13. Per un periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data in cui il codice acquista efficacia, il RUP non è soggetto alle sanzioni irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti della Banca nazionale dei contratti pubblici nell'ipotesi in cui, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi con contestuale autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'adempimento degli stessi.

È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall'ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94. L'ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 103, nonchè la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e f).

Presso l'ANAC opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 214.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti dei soggetti che, a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'ANAC, forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri o che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 10.000, fatta salva l'eventuale sanzione penale. Con propri atti l'ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo restano nella disponibilità dell'ANAC nei limiti del 50 per cento e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le restanti somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le sanzioni sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ANAC specificando l'importo e i destinatari.

Presso l'ANAC, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori.

Per garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

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