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Art. 25
Lavori non collaudabili
1. L'organo di collaudo, nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonchè una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
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