Codice dei contratti pubblici

Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
Parte VII
Art. 224 - Disposizioni ulteriori
Art. 225 - Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 225 bis - Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 226 - Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 226 bis - Disposizioni di semplificazione normativa
Art. 227 - Aggiornamenti
Art. 228 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 229 - Entrata in vigore
Art. 182 - Allegato V.1
Art. 2
Art. 3
Art. 37 - Articolo 1
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
Art. 4 - Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali
Art. 5 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità
Art. 6 - Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Art. 7 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità
Art. 8 - Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 10 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 40 - Articolo 1
Art. 2 - Esclusioni
Art. 3 - Indizione del dibattito pubblico
Art. 4 - Responsabile del dibattito pubblico
Art. 5 - Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell'ente concedente
Art. 6 - Svolgimento del dibattito pubblico
Art. 7 - Conclusione del dibattito pubblico
Art. 1 - Quadro esigenziale
Art. 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali
Art. 3 - Documento di indirizzo alla progettazione
Art. 4 - Livelli della progettazione di lavori pubblici
Art. 4 bis - Progettazione di servizi e forniture
Art. 5 - Quadro economico dell'opera o del lavoro
Art. 6 - Progetto di fattibilità tecnico-economica
Art. 6 bis - Progetto di fattibilità per la finanza di progetto
Art. 7 - Relazione generale
Art. 8 - Relazione tecnica
Art. 9 - Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico
Art. 10 - Studio di impatto ambientale
Art. 11 - Relazione di sostenibilità dell'opera
Art. 21 - Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica
Art. 22 - Progetto esecutivo
Art. 23 - Relazione generale
Art. 24 - Relazioni specialistiche
Art. 25 - Elaborati grafici
Art. 26 - Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo
Art. 27 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Art. 28 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 29 - Quadro di incidenza della manodopera
Art. 30 - Cronoprogramma
Art. 31 - Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico
Art. 32 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
Art. 32 bis - Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa
Art. 32 ter - Capitolato informativo
Art. 33 - Piano particellare di esproprio
Art. 34 - Verifica preventiva della progettazione
Art. 35 - Accreditamento
Art. 36 - Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante
Art. 37 - Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica
Art. 38 - Requisiti per la partecipazione alle gare
Art. 39 - Criteri generali della verifica
Art. 40 - Verifica della documentazione
Art. 41 - Estensione del controllo e momenti della verifica
Art. 42 - Responsabilità
Art. 43 - Garanzie
Art. 44 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica
Art. 41 - Articolo 1
Art. 43 - Articolo 1
Art. 45 - Attività di:
Art. 47 - Articolo 1
Art. 2 - Composizione
Art. 3 - Assemblea generale
Art. 4 - Sezioni
Art. 5 - Servizio tecnico centrale
Art. 6 - Osservatorio del Collegio consultivo tecnico
Art. 7 - Regole di funzionamento
Art. 8 - Disposizioni finali
Art. 13 - Articolo 1
Art. 2 - Progettazione
Art. 3 - Modalità di affidamento
Art. 4 - Urbanizzazione a scomputo
Art. 5 - Urbanizzazione primaria
Art. 41 - Articolo 1
Art. 2 - Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016
Art. 2 bis - Metodi di calcolo dei punteggi economici
Art. 41 - Articolo 1
Art. 2 - Struttura e contenuti del prezzario
Art. 3 - Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione
Art. 4 - Ambito oggettivo di applicazione e validità
Art. 5 - La determinazione del prezzo a base di gara
Art. 6 - Organizzazione e attività di coordinamento
Art. 50 - Articolo 1
Art. 2 - Indagini di mercato
Art. 3 - Elenchi di operatori economici
Art. 54 - Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi
Art. 60 - Articolo 1
Art. 2 - Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale
Art. 3 - Attivazione delle clausole di revisione prezzi
Art. 4 - Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori
Art. 5 - Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
Art. 6 - Accordi quadro
Art. 7 - Varianti in corso d'opera
Art. 8 - Subappalto
Art. 9 - Appalto integrato
Art. 10 - Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
Art. 11 - Individuazione degli indici revisionali rilevanti
Art. 12 - Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
Art. 13 - Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio
Art. 14 - Subappalto
Art. 15 - Copertura economica e finanziaria
Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 4
Art. 5
Art. 5
Art. 11
Art. 57 - Articolo 61, commi 4 e 5
Art. 62 - Articolo 1
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
Art. 4 - Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
Art. 5 - Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti
Art. 6 - Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti
Art. 7 - Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento per le centrali di committenza
Art. 8 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione
Art. 9 - Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio
Art. 10 - Domanda di iscrizione
Art. 11 - Revisione della qualificazione
Art. 12 - Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere
Art. 13 - Competenza dell'ANAC
Art. 13 bis - Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza
Art. 13 ter - Disposizioni transitorie
Art. 4 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 70 - PARTE I
Art. 71 - PARTE I
Art. 82 bis - Articolo 1
Art. 2 - Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione
Art. 3 - Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione
Art. 4 - Sistema di risoluzione alternativa delle controversie
Art. 84
Art. 87 - I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto
Art. 89
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 100 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Categorie e classifiche
Art. 3 - Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia
Art. 4 - Sistema di qualità aziendale
Art. 5 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA
Art. 6 - Controlli sulle SOA
Art. 7 - Partecipazioni azionarie
Art. 8 - Requisiti tecnici delle SOA
Art. 9 - Rilascio della autorizzazione
Art. 10 - Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati
Art. 11 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe
Art. 12 - Vigilanza dell'ANAC
Art. 13 - Sanzioni nei confronti delle SOA
Art. 14 - Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione
Art. 15 - Attività delle SOA
Art. 16 - Domanda di qualificazione
Art. 17 - Verifica triennale
Art. 18 - Requisiti degli operatori economici
Art. 19 - Incremento convenzionale premiante
Art. 21 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
Art. 22 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
Art. 23 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
Art. 24 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
Art. 25 - Direzione tecnica
Art. 26 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Art. 27 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
Art. 28 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
Art. 29 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione
Art. 30 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
Art. 31 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Art. 32 - Consorzi stabili
Art. 33 - Requisiti del concessionario
Art. 34 - Requisiti dei professionisti singoli o associati
Art. 35 - Requisiti delle società di professionisti
Art. 36 - Requisiti delle società di ingegneria
Art. 37 - Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura
Art. 38 - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
Art. 39 - Requisiti dei raggruppamenti temporanei
Art. 40 - Verifica dei requisiti e delle capacità
Art. 41 - Domanda di qualificazione a contraente generale
Art. 42 - Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione
Art. 43 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
Art. 44 - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
Art. 45 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Art. 46 - Monitoraggio e sperimentazione
Art. 18 - OG 12: Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale
Art. 106 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 114 - Articolo 1
Art. 2 - Ufficio di direzione dei lavori
Art. 3 - Consegna dei lavori
Art. 4 - Accettazione dei materiali
Art. 5 - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Art. 6 - Cessioni di crediti
Art. 7 - Riserve
Art. 8 - Sospensione dei lavori
Art. 9 - Gestione dei sinistri
Art. 10 - Risoluzione
Art. 11 - Recesso
Art. 12 - Documenti contabili
Art. 13 - Collaudo tecnico-amministrativo
Art. 14 - Nomina del collaudatore
Art. 15 - Documenti da fornirsi al collaudatore
Art. 16 - Avviso ai creditori
Art. 17 - Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo
Art. 18 - Commissione di collaudo
Art. 19 - Procedimento di collaudo
Art. 21 - Valutazioni dell'organo di collaudo
Art. 22 - Certificato di collaudo
Art. 23 - Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
Art. 24 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Art. 25 - Lavori non collaudabili
Art. 26 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 27 - Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione
Art. 28 - Certificato di regolare esecuzione
Art. 29 - Compenso spettante ai collaudatori
Art. 29 bis - Compenso della segreteria
Art. 30 - Collaudo statico
Art. 31 - Attività e compiti del direttore dell'esecuzione
Art. 32 - Servizi e forniture di particolare importanza
Art. 33 - Esclusione dall'anticipazione del prezzo
Art. 34 - Contestazioni e riserve
Art. 35 - Valutazione delle variazioni contrattuali
Art. 36 - Verifica di conformità
Art. 37 - Certificato di verifica di conformità
Art. 38 - Certificato di regolare esecuzione
Art. 39 - Norme applicabili
Art. 116 - Articolo 1
Art. 2 - Criteri di determinazione dei costi
Art. 3 - Tavolo tecnico
Art. 120
Art. 131 - Articolo 1
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Esercizi presso i quali può essere erogato
Art. 4 - Caratteristiche dei buoni pasto
Art. 5 - Contenuto degli accordi
Art. 6 - Disposizioni finali
Art. 133 - Articolo 1
Art. 2 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Art. 3 - Specificità degli interventi
Art. 4 - Qualificazione
Art. 5 - Requisiti generali
Art. 6 - Requisiti speciali
Art. 7 - Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali
Art. 8 - Capacità economica e finanziaria
Art. 9 - Lavori utili per la qualificazione
Art. 10 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Art. 11 - Direttore tecnico
Art. 12 - Attività di progettazione
Art. 13 - Progetto di fattibilità tecnico-economica
Art. 14 - Scheda tecnica
Art. 15 - Progetto esecutivo
Art. 16 - Progettazione dello scavo archeologico
Art. 17 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 18 - Verifica dei progetti
Art. 19 - Progettazione, direzione lavori e attività accessorie
Art. 21 - Varianti
Art. 22 - Collaudo
Art. 23 - Lavori di manutenzione
Art. 24 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori
Art. 25 - Disposizione transitoria
Art. 135 - CODICE CPV DESCRIZIONE
Art. 136 - Articolo 1
Art. 2 - Programmazione
Art. 3 - Soggetti dell'attività di verifica della progettazione
Art. 4 - Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 5 - Lavori di manutenzione
Art. 6 - Enti esecutori del contratto
Art. 7 - Anticipazioni pagamenti
Art. 8 - Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuità delle attività istituzionali e operative dell'amministrazione difesa
Art. 9 - Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile
Art. 182 - Articolo 182, comma 2
Art. 1 - Compensi degli arbitri
Art. 2 - Albo degli arbitri, elenco dei periti ed elenco dei segretari
Art. 215 - Articolo 1
Art. 2 - Requisiti e incompatibilità
Art. 3 - Costituzione e insediamento del Collegio
Art. 4 - Decisioni del collegio consultivo tecnico
Art. 5 - Decadenze, dimissioni e revoca
Art. 6 - Osservatorio
Art. 7 - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
Art. 8 - Segreteria tecnico amministrativa
Art. 221 - Articolo 1
Art. 2 - Modalità di funzionamento
Art. 3 - Sede
Art. 4 - Funzioni di segreteria e di supporto
Art. 5 - Oneri
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Art. 3

Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione

1. Nella voce relativa alle risorse dei prezziari regionali rientrano le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Nel presente articolo si riportano le procedure e i riferimenti per l'attribuzione del prezzo di tali risorse. Ad eccezione delle risorse umane, per le altre risorse il prezzo è determinato sulla base di una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nei commi da 5 a 12.

2. I costi delle risorse umane sono definiti attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, si fa riferimento allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle. Tale costo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno o festivo.

3. Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente "nolo", viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12. Si distingue in "nolo a freddo" e "nolo a caldo" in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:

a) nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;

b) nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'operatore economico, quale soggetto contraente con la stazione appaltante.

4. I costi dei prodotti, determinati seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12, riguardano la fornitura di prodotti anche da costruzione conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.

5. La rilevazione dei costi è l'attività attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature. Tali dati sono successivamente elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale, ottenuto aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese generali e degli utili d'impresa. Le specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature oggetto di rilevazione e inserimento nel prezzario devono rispettare i requisiti e le limitazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 79 del codice.

6. La metodologia di rilevazione da utilizzare è, in via prioritaria, quella "diretta", che prevede l'acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione è effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, così da garantire la circolazione anonima dei dati tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del prezzario. Nell'ambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, essi sono acquisiti nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali come disciplinati dal regolamento UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 GDPR-General Data Protection Regulation), anche assicurando il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, al fine di limitare il trattamento a quei dati personali effettivamente indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti. L'attività di rilevazione consente l'acquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un'attrezzatura.

L'oggetto della rilevazione contiene:

a) una descrizione puntuale del prodotto o dell'attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni utili ad un'eventuale conversione in unità di misura diverse;

b) il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l'articolo relativo al prodotto o all'attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo prezzo;

c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o all'attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione;

d) una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi CAM).

7. La selezione degli informatori coinvolti nell'attività di rilevazione è operata nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) la rilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati informatori) facenti parte della filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita o del magazzino;

b) gli informatori, distinti in base agli ambiti di operatività merceologica-territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente collocati e operativi sul territorio regionale;

c) per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e rappresentativo di operatori.

8. Ogni regione o provincia autonoma può attivare ulteriori azioni di controllo della qualità del dato fornito dagli informatori. La procedura per la rilevazione dei costi, per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie si articola nelle seguenti fasi:

a) la selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati;

b) la trasmissione della richiesta dei dati e delle informazioni da fornire, nel rispetto del segreto statistico, del regolamento UE) 2016/679 e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) il trattamento e la verifica dei dati e delle informazioni acquisiti;

d) la rendicontazione dell'attività.

9. Il periodo della rilevazione si svolge assicurando che l'attività di acquisizione dei costi si concluda entro il 31 ottobre al fine di disporre di informazioni il più possibile aggiornate e consentire un aggiornamento puntuale del prezzario entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Sono in ogni caso fatte salve le tempistiche e le modalità conseguenti ad eventuali aggiornamenti in corso d'anno, all'esito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province autonome, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

10. La Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome si avvale dell'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale ITACA) per promuovere il monitoraggio dei costi di uno specifico elenco di prodotti più rilevanti e di maggior impiego.

11. Il monitoraggio dei prodotti più rilevanti è finalizzato a garantire un maggiore scambio informativo tra le regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformità nella modalità di rilevazione e nei prezzi pubblicati, nonchè a permettere un monitoraggio infra-annuale dell'evoluzione dei costi dei materiali, in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei costi dei prodotti e delle attrezzature. A tal fine, l'attività di monitoraggio si conclude con la pubblicazione di un documento di sintesi, elaborato sotto forma di tabella, che per ciascun prodotto o attrezzatura soggetti a monitoraggio, indica:

a) la descrizione del prodotto o dell'attrezzatura;

b) l'unità di misura;

c) il costo rilevato da ogni regione e provincia autonoma, al netto delle spese generali variabili dal 13 per cento al 17 per cento), dell'utile di impresa 10 per cento) e dell'IVA;

d) eventuali note.

12. La tabella di cui al comma 11 consente l'analisi dei valori medi, nonchè della dispersione a livello territoriale per i prodotti considerati. La comparazione della predetta tabella in diversi periodi consente, inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola voce rispetto al periodo precedente.

13. All'esito della fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di riferimento, che è soggetto ad approvazione ai fini della sua pubblicazione nel prezzario. Il prezzo di riferimento è calcolato a partire dai dati e dalle informazioni acquisite, attraverso metodologie analitiche ripercorribili, ed è parametrato alla media semplice. Quando i dati raccolti sono caratterizzati da una elevata dispersione o dalla presenza di valori anomali, possono essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali l'utilizzo della mediana, della media pesata per la dimensione dell'informatore) o l'eliminazione dei dati anomali. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'IVA.

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