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Art. 4
1. La Tabella A.1. reca l'elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale di cui all'articolo 4.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, per ciascuna TOL, l'indice di riferimento di base è elaborato:
a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;
b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.
3. I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.
4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all'interno di ciascuna di esse.
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