Codice dei contratti pubblici

Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
Parte VII
Art. 224 - Disposizioni ulteriori
Art. 225 - Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 225 bis - Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 226 - Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 226 bis - Disposizioni di semplificazione normativa
Art. 227 - Aggiornamenti
Art. 228 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 229 - Entrata in vigore
Art. 182 - Allegato V.1
Art. 2
Art. 3
Art. 37 - Articolo 1
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
Art. 4 - Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali
Art. 5 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità
Art. 6 - Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Art. 7 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità
Art. 8 - Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 10 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 40 - Articolo 1
Art. 2 - Esclusioni
Art. 3 - Indizione del dibattito pubblico
Art. 4 - Responsabile del dibattito pubblico
Art. 5 - Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell'ente concedente
Art. 6 - Svolgimento del dibattito pubblico
Art. 7 - Conclusione del dibattito pubblico
Art. 1 - Quadro esigenziale
Art. 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali
Art. 3 - Documento di indirizzo alla progettazione
Art. 4 - Livelli della progettazione di lavori pubblici
Art. 4 bis - Progettazione di servizi e forniture
Art. 5 - Quadro economico dell'opera o del lavoro
Art. 6 - Progetto di fattibilità tecnico-economica
Art. 6 bis - Progetto di fattibilità per la finanza di progetto
Art. 7 - Relazione generale
Art. 8 - Relazione tecnica
Art. 9 - Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico
Art. 10 - Studio di impatto ambientale
Art. 11 - Relazione di sostenibilità dell'opera
Art. 21 - Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica
Art. 22 - Progetto esecutivo
Art. 23 - Relazione generale
Art. 24 - Relazioni specialistiche
Art. 25 - Elaborati grafici
Art. 26 - Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo
Art. 27 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Art. 28 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 29 - Quadro di incidenza della manodopera
Art. 30 - Cronoprogramma
Art. 31 - Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico
Art. 32 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
Art. 32 bis - Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa
Art. 32 ter - Capitolato informativo
Art. 33 - Piano particellare di esproprio
Art. 34 - Verifica preventiva della progettazione
Art. 35 - Accreditamento
Art. 36 - Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante
Art. 37 - Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica
Art. 38 - Requisiti per la partecipazione alle gare
Art. 39 - Criteri generali della verifica
Art. 40 - Verifica della documentazione
Art. 41 - Estensione del controllo e momenti della verifica
Art. 42 - Responsabilità
Art. 43 - Garanzie
Art. 44 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica
Art. 41 - Articolo 1
Art. 43 - Articolo 1
Art. 45 - Attività di:
Art. 47 - Articolo 1
Art. 2 - Composizione
Art. 3 - Assemblea generale
Art. 4 - Sezioni
Art. 5 - Servizio tecnico centrale
Art. 6 - Osservatorio del Collegio consultivo tecnico
Art. 7 - Regole di funzionamento
Art. 8 - Disposizioni finali
Art. 13 - Articolo 1
Art. 2 - Progettazione
Art. 3 - Modalità di affidamento
Art. 4 - Urbanizzazione a scomputo
Art. 5 - Urbanizzazione primaria
Art. 41 - Articolo 1
Art. 2 - Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016
Art. 2 bis - Metodi di calcolo dei punteggi economici
Art. 41 - Articolo 1
Art. 2 - Struttura e contenuti del prezzario
Art. 3 - Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione
Art. 4 - Ambito oggettivo di applicazione e validità
Art. 5 - La determinazione del prezzo a base di gara
Art. 6 - Organizzazione e attività di coordinamento
Art. 50 - Articolo 1
Art. 2 - Indagini di mercato
Art. 3 - Elenchi di operatori economici
Art. 54 - Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi
Art. 60 - Articolo 1
Art. 2 - Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale
Art. 3 - Attivazione delle clausole di revisione prezzi
Art. 4 - Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori
Art. 5 - Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
Art. 6 - Accordi quadro
Art. 7 - Varianti in corso d'opera
Art. 8 - Subappalto
Art. 9 - Appalto integrato
Art. 10 - Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
Art. 11 - Individuazione degli indici revisionali rilevanti
Art. 12 - Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
Art. 13 - Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio
Art. 14 - Subappalto
Art. 15 - Copertura economica e finanziaria
Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 4
Art. 5
Art. 5
Art. 11
Art. 57 - Articolo 61, commi 4 e 5
Art. 62 - Articolo 1
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
Art. 4 - Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
Art. 5 - Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti
Art. 6 - Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti
Art. 7 - Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento per le centrali di committenza
Art. 8 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione
Art. 9 - Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio
Art. 10 - Domanda di iscrizione
Art. 11 - Revisione della qualificazione
Art. 12 - Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere
Art. 13 - Competenza dell'ANAC
Art. 13 bis - Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza
Art. 13 ter - Disposizioni transitorie
Art. 4 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 70 - PARTE I
Art. 71 - PARTE I
Art. 82 bis - Articolo 1
Art. 2 - Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione
Art. 3 - Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione
Art. 4 - Sistema di risoluzione alternativa delle controversie
Art. 84
Art. 87 - I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto
Art. 89
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 100 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Categorie e classifiche
Art. 3 - Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia
Art. 4 - Sistema di qualità aziendale
Art. 5 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA
Art. 6 - Controlli sulle SOA
Art. 7 - Partecipazioni azionarie
Art. 8 - Requisiti tecnici delle SOA
Art. 9 - Rilascio della autorizzazione
Art. 10 - Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati
Art. 11 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe
Art. 12 - Vigilanza dell'ANAC
Art. 13 - Sanzioni nei confronti delle SOA
Art. 14 - Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione
Art. 15 - Attività delle SOA
Art. 16 - Domanda di qualificazione
Art. 17 - Verifica triennale
Art. 18 - Requisiti degli operatori economici
Art. 19 - Incremento convenzionale premiante
Art. 21 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
Art. 22 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
Art. 23 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
Art. 24 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
Art. 25 - Direzione tecnica
Art. 26 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Art. 27 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
Art. 28 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
Art. 29 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione
Art. 30 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
Art. 31 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Art. 32 - Consorzi stabili
Art. 33 - Requisiti del concessionario
Art. 34 - Requisiti dei professionisti singoli o associati
Art. 35 - Requisiti delle società di professionisti
Art. 36 - Requisiti delle società di ingegneria
Art. 37 - Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura
Art. 38 - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
Art. 39 - Requisiti dei raggruppamenti temporanei
Art. 40 - Verifica dei requisiti e delle capacità
Art. 41 - Domanda di qualificazione a contraente generale
Art. 42 - Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione
Art. 43 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
Art. 44 - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
Art. 45 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Art. 46 - Monitoraggio e sperimentazione
Art. 18 - OG 12: Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale
Art. 106 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 114 - Articolo 1
Art. 2 - Ufficio di direzione dei lavori
Art. 3 - Consegna dei lavori
Art. 4 - Accettazione dei materiali
Art. 5 - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Art. 6 - Cessioni di crediti
Art. 7 - Riserve
Art. 8 - Sospensione dei lavori
Art. 9 - Gestione dei sinistri
Art. 10 - Risoluzione
Art. 11 - Recesso
Art. 12 - Documenti contabili
Art. 13 - Collaudo tecnico-amministrativo
Art. 14 - Nomina del collaudatore
Art. 15 - Documenti da fornirsi al collaudatore
Art. 16 - Avviso ai creditori
Art. 17 - Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo
Art. 18 - Commissione di collaudo
Art. 19 - Procedimento di collaudo
Art. 21 - Valutazioni dell'organo di collaudo
Art. 22 - Certificato di collaudo
Art. 23 - Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
Art. 24 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Art. 25 - Lavori non collaudabili
Art. 26 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 27 - Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione
Art. 28 - Certificato di regolare esecuzione
Art. 29 - Compenso spettante ai collaudatori
Art. 29 bis - Compenso della segreteria
Art. 30 - Collaudo statico
Art. 31 - Attività e compiti del direttore dell'esecuzione
Art. 32 - Servizi e forniture di particolare importanza
Art. 33 - Esclusione dall'anticipazione del prezzo
Art. 34 - Contestazioni e riserve
Art. 35 - Valutazione delle variazioni contrattuali
Art. 36 - Verifica di conformità
Art. 37 - Certificato di verifica di conformità
Art. 38 - Certificato di regolare esecuzione
Art. 39 - Norme applicabili
Art. 116 - Articolo 1
Art. 2 - Criteri di determinazione dei costi
Art. 3 - Tavolo tecnico
Art. 120
Art. 131 - Articolo 1
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Esercizi presso i quali può essere erogato
Art. 4 - Caratteristiche dei buoni pasto
Art. 5 - Contenuto degli accordi
Art. 6 - Disposizioni finali
Art. 133 - Articolo 1
Art. 2 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Art. 3 - Specificità degli interventi
Art. 4 - Qualificazione
Art. 5 - Requisiti generali
Art. 6 - Requisiti speciali
Art. 7 - Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali
Art. 8 - Capacità economica e finanziaria
Art. 9 - Lavori utili per la qualificazione
Art. 10 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Art. 11 - Direttore tecnico
Art. 12 - Attività di progettazione
Art. 13 - Progetto di fattibilità tecnico-economica
Art. 14 - Scheda tecnica
Art. 15 - Progetto esecutivo
Art. 16 - Progettazione dello scavo archeologico
Art. 17 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 18 - Verifica dei progetti
Art. 19 - Progettazione, direzione lavori e attività accessorie
Art. 21 - Varianti
Art. 22 - Collaudo
Art. 23 - Lavori di manutenzione
Art. 24 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori
Art. 25 - Disposizione transitoria
Art. 135 - CODICE CPV DESCRIZIONE
Art. 136 - Articolo 1
Art. 2 - Programmazione
Art. 3 - Soggetti dell'attività di verifica della progettazione
Art. 4 - Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 5 - Lavori di manutenzione
Art. 6 - Enti esecutori del contratto
Art. 7 - Anticipazioni pagamenti
Art. 8 - Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuità delle attività istituzionali e operative dell'amministrazione difesa
Art. 9 - Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile
Art. 182 - Articolo 182, comma 2
Art. 1 - Compensi degli arbitri
Art. 2 - Albo degli arbitri, elenco dei periti ed elenco dei segretari
Art. 215 - Articolo 1
Art. 2 - Requisiti e incompatibilità
Art. 3 - Costituzione e insediamento del Collegio
Art. 4 - Decisioni del collegio consultivo tecnico
Art. 5 - Decadenze, dimissioni e revoca
Art. 6 - Osservatorio
Art. 7 - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
Art. 8 - Segreteria tecnico amministrativa
Art. 221 - Articolo 1
Art. 2 - Modalità di funzionamento
Art. 3 - Sede
Art. 4 - Funzioni di segreteria e di supporto
Art. 5 - Oneri
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Art. 41

Articolo 1

1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura distinta in due fasi.

2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, nella prima fase, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonchè, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

3. Presso il Ministero della cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60.

4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti. Il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non più di quindici giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.

5. Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, l'esito della verifica di assoggettabilità sia quello di non ritenere che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi, con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui l'assistenza archeologica in corso d'opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.

6. In ogni caso, la comunicazione relativa all'esito della verifica di assoggettabilità consente di perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili archeologici, fatte salve le conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti all'esito finale della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora disposta ai sensi del comma 4.

7. L'eventuale seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, è realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18 e consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

a) esecuzione di carotaggi;

b) prospezioni geofisiche e geochimiche;

c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

8. L'eventuale seconda fase della procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 8, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

10. Qualora la verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori e deve includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.

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