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Art. 46
Monitoraggio e sperimentazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 100, comma 10, del codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è avviata una attività di monitoraggio e sperimentazione finalizzata a chiarire gli ambiti applicativi del sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture e le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonchè a chiarire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione.
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