Codice della nautica da diporto

Titolo II
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Unità da diporto utilizzata a fini commerciali
Art. 2 bis - Nautica sociale
Art. 3 - Definizioni
Art. 4Abr.
Art. 5Abr.
Art. 6Abr.
Art. 7Abr.
Art. 8Abr.
Art. 9Abr.
Art. 10Abr.
Art. 11Abr.
Art. 12Abr.
Art. 13Abr.
Art. 14 - Rinvio
Art. 15 - Iscrizione
Art. 15 bis - Iscrizione di navi da diporto
Art. 15 ter - Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
Art. 16 - Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
Art. 17 - Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto
Art. 18 - Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero
Art. 19 - Iscrizione di imbarcazioni da diporto
Art. 20 - Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto
Art. 21 - Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto ATCN
Art. 22 - Documenti di navigazione e tipi di navigazione
Art. 23 - Licenza di navigazione
Art. 24 - Rinnovo della licenza di navigazione
Art. 24 bis - Dichiarazione di armatore
Art. 25
Art. 26 - Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio
Art. 26 bis - Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
Art. 27 - Natanti da diporto e moto d'acqua
Art. 27 bis - Unità da diporto a controllo remoto
Art. 28 - Potenza dei motori
Art. 29 - Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza
Art. 30 - Manifestazioni sportive
Art. 30 bis - Navigazione di prototipi a uso sportivo
Art. 31 - Navigazione temporanea
Art. 32 - Autorizzazione alla navigazione temporanea
Art. 33Abr.
Art. 34 - Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto
Art. 35 - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto
Art. 36 - Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
Art. 36 bis - Titoli professionali del diporto
Art. 37 - Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
Art. 38 - Ruolino di equipaggio
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Art. 2
Art. 5 - a se installato in un'unità da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisferà:
Art. 1 - --------------
Codice della nautica da diporto

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Art. 2

Unità da diporto utilizzata a fini commerciali

L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;

è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;

è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3.

è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.

L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.

Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese terzo, l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonchè gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso.

Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista STED), deve essere mantenuta a bordo.

Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

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