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Art. 37
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.
Nota all'art. 37, comma 1.
Per la legge 23 agosto n. 400 si veda la nota all'art. 26.
Nota all'art. 37, comma 1.
Per la legge 23 agosto n. 400 si veda la nota all'art. 26.
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