Codice della nautica da diporto

Titolo II
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Unità da diporto utilizzata a fini commerciali
Art. 2 bis - Nautica sociale
Art. 3 - Definizioni
Art. 4Abr.
Art. 5Abr.
Art. 6Abr.
Art. 7Abr.
Art. 8Abr.
Art. 9Abr.
Art. 10Abr.
Art. 11Abr.
Art. 12Abr.
Art. 13Abr.
Art. 14 - Rinvio
Art. 15 - Iscrizione
Art. 15 bis - Iscrizione di navi da diporto
Art. 15 ter - Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
Art. 16 - Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
Art. 17 - Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto
Art. 18 - Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero
Art. 19 - Iscrizione di imbarcazioni da diporto
Art. 20 - Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto
Art. 21 - Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto ATCN
Art. 22 - Documenti di navigazione e tipi di navigazione
Art. 23 - Licenza di navigazione
Art. 24 - Rinnovo della licenza di navigazione
Art. 24 bis - Dichiarazione di armatore
Art. 25
Art. 26 - Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio
Art. 26 bis - Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
Art. 27 - Natanti da diporto e moto d'acqua
Art. 27 bis - Unità da diporto a controllo remoto
Art. 28 - Potenza dei motori
Art. 29 - Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza
Art. 30 - Manifestazioni sportive
Art. 30 bis - Navigazione di prototipi a uso sportivo
Art. 31 - Navigazione temporanea
Art. 32 - Autorizzazione alla navigazione temporanea
Art. 33Abr.
Art. 34 - Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto
Art. 35 - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto
Art. 36 - Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
Art. 36 bis - Titoli professionali del diporto
Art. 37 - Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
Art. 38 - Ruolino di equipaggio
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Art. 2
Art. 5 - a se installato in un'unità da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisferà:
Art. 1 - --------------
Codice della nautica da diporto
Titolo V

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Art. 57 bis

Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico

Fermo restando quanto previsto dal regolamento CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonchè le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione è disciplinata in maniera più restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso.

Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.

Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

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