Codice della nautica da diporto

Titolo II
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Unità da diporto utilizzata a fini commerciali
Art. 2 bis - Nautica sociale
Art. 3 - Definizioni
Art. 4Abr.
Art. 5Abr.
Art. 6Abr.
Art. 7Abr.
Art. 8Abr.
Art. 9Abr.
Art. 10Abr.
Art. 11Abr.
Art. 12Abr.
Art. 13Abr.
Art. 14 - Rinvio
Art. 15 - Iscrizione
Art. 15 bis - Iscrizione di navi da diporto
Art. 15 ter - Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
Art. 16 - Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
Art. 17 - Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto
Art. 18 - Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero
Art. 19 - Iscrizione di imbarcazioni da diporto
Art. 20 - Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto
Art. 21 - Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto ATCN
Art. 22 - Documenti di navigazione e tipi di navigazione
Art. 23 - Licenza di navigazione
Art. 24 - Rinnovo della licenza di navigazione
Art. 24 bis - Dichiarazione di armatore
Art. 25
Art. 26 - Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio
Art. 26 bis - Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
Art. 27 - Natanti da diporto e moto d'acqua
Art. 27 bis - Unità da diporto a controllo remoto
Art. 28 - Potenza dei motori
Art. 29 - Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza
Art. 30 - Manifestazioni sportive
Art. 30 bis - Navigazione di prototipi a uso sportivo
Art. 31 - Navigazione temporanea
Art. 32 - Autorizzazione alla navigazione temporanea
Art. 33Abr.
Art. 34 - Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto
Art. 35 - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto
Art. 36 - Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
Art. 36 bis - Titoli professionali del diporto
Art. 37 - Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
Art. 38 - Ruolino di equipaggio
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Art. 2
Art. 5 - a se installato in un'unità da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisferà:
Art. 1 - --------------
Codice della nautica da diporto
Titolo VI
Disposizioni C

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Art. 60

Denuncia di evento straordinario

Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.

Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.

L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

L'archivio di cui al comma 3-bis è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.

Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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