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Art. 64
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
L'ammontare del predetto diritto è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità.
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