Codice della strada

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Art. 126 bis - Norma violata
Codice della strada
Titolo VII
Capo I
Disposizioni finali

Edizioni Cartacee

Acquista i nostri codici

Negozio

Art. 229

Attuazione di direttive comunitarie

Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi da'lla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

Nota all'art. 229:

- Il testo dell'art. 4 della legge n. 86/1989 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:

"Art. 4 Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c).

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazoine o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare la autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti;

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa".

Nota all'art. 229:

- Il testo dell'art. 4 della legge n. 86/1989 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:

"Art. 4 Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c).

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazoine o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare la autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti;

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa".

Preparati ai Concorsi Pubblici

Rimani sempre aggiornato sulle ultime novità, bandi in uscita e guide allo studio. Visita informazioneconcorsi.it per non perderti nessuna opportunità.

Guide allo studio Notifiche bandi

Esercitati con l'App Ufficiale

Mettiti alla prova con migliaia di quiz aggiornati e simulazioni d'esame. Tieni traccia dei tuoi progressi e preparati al meglio per superare le prove.

Simulazioni reali Spiegazioni dettagliate Statistiche
Disponibile su

Scarica l'App

Porta la normativa sempre con te. Scarica l'app Informazione Normativa per un accesso rapido e offline.