Codice della strada

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Art. 126 bis - Norma violata
Codice della strada
Titolo VII
Capo II
Disposizioni transitorie

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Art. 237

Norme transitorie relative al titolo V

Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infraannuali, non inferiori ad un bimestre.

Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.

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