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Art. 1 bis
Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre
Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 16, comma 1, le imprese titolari di autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri: a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro; b) su un territorio avente più di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro; c) su un territorio avente più di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro; d) su un territorio avente più di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro; e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro; f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro; g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro.
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