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Art. 10
Autorizzazioni generali speciali
1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art. 144 del codice ha validità fino a dieci anni e si consegue, al pari del relativo rinnovo, mediante presentazione o invio all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato L al presente allegato.
2. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato L non sono soggette a comunicazioni.
3. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui al modello sub allegato L va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.
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