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Art. 103
Sospensione - revoca - decadenza
In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
La decadenza dall'autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
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