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Art. 116
CONTRIBUTI
Art. 1
Tipologia dei contributi
1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonchè per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento di contributi:
a) per l'istruttoria delle pratiche;
b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d'uso delle frequenze, è tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d'uso.
4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
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