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Art. 131
1
Coppie di frequenze da assegnare a ciascun sistema radiomobile
analogico in tecnica multiaccesso autogestito
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fino a 599 terminali, una coppia di frequenze ogni 100 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 5 coppie;
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fino a 1.349 terminali, una coppia di frequenze ogni 120 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 9 coppie;
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fino a 2.129 terminali, una coppia di frequenze ogni 150 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 12 coppie;
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fino a 3.779 terminali, una coppia di frequenze ogni 180 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 16 coppie;
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fino a 4.619 terminali, una coppia di frequenze ogni 220 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 20 coppie;
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oltre 4.619 terminali, ulteriori coppie di frequenza potranno essere assegnate a giudizio dell'organismo competente e in funzione della disponibilità di coppie di frequenze nell'area di servizio.
2.
L'assegnazione delle coppie di frequenza è effettuata per sistemi con almeno trecento terminali.
3.
Nel caso di aeroporti, porti, interporti, impianti ferroviari e impianti petrolchimici è consentita la deroga al rapporto tra numero di coppie di frequenza assegnate e numero di terminali indicato nella tabella di cui al punto comma 2, qualora ne sia oggettivamente dimostrata la necessità per la sicurezza della vita umana.
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