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Art. 17
Installazione di antenne
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 209 del codice nonchè le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
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