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Art. 17
Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 17 allorchè, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di un'effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo
In conformità con il diritto dell'Unione europea applicabile e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorchè il mercato è concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti:
- scarsa elasticità della domanda;
- analoghe quote di mercato;
- forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione;
- integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura;
- mancanza di un controbilanciante potere contrattuale
dell'acquirente;
- mancanza di potenziale concorrenza.
Questo elenco è indicativo e non esauriente e i criteri non sono cumulativi.
L'elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbero essere adottati per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.
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