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Art. 2 bis
Contributi annui per i collegamenti in ponte radio
1. Le imprese titolari di autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale: a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz.
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