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Art. 2
Parte A
Calcolo del costo netto
Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorità nei confronti di un'impresa perchè questa fornisca un servizio universale come stabilito dagli articoli da 94 a 97. L'Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa quando è soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi.
Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:
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i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, , la fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilità ecc.;
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ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.
In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di servizio universale.
Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto è di competenza dell'Autorità.
Parte B
Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale
L'indennizzo o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poichè l'indennizzo comporta trasferimenti finanziari, l'Autorità provvede affinchè tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. Conformemente all'articolo 98-ter comma 2, un dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. Il Ministero delle imprese e del made in Italy che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale nel territorio nazionale e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.
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