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Art. 21
Condivisione di risorse
1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra più titolari di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle
frequenze ad uso privato è ammessa, su richiesta degli stessi e
previo assenso del Ministero.
2. Nel realizzare tale condivisione non è consentita
l'interconnessione tra titolari diversi di autorizzazioni con
concessione del diritto d'uso delle frequenze.
3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a
carico di ciascun titolare è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intero
contributo per la risorsa.
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