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Art. 24
Servizio mobile marittimo
1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi marittimi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.4, del Codice, è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione costiera o portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si applica il contributo di cui all'articolo 18.
2. L'uso della frequenza di soccorso non è soggetta a contributo.
3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente autorità, sia costituito da più aree portuali fra
loro separate, l'autorizzazione generale per servizi di
comunicazione elettronica è estesa al percorso minimo viario esistente fra gli approdi.
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