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Art. 3
Termini per il pagamento e attestazione
1. Il pagamento dei contributi è comprovato:
a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero:
1) per istruttoria, a corredo della domanda;
2) per vigilanza e mantenimento nonchè per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;
b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37.
2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
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