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Art. 35
Radioamatori
1. Per ciascuna stazione di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del codice, indipendentemente dal numero degli apparati, il soggetto interessato versa un contributo una tantum di euro 50,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'art. 1, comma 1, all'atto della richiesta di autorizzazione generale e dell'eventuale richiesta di rinnovo, indipendentemente dalla durata di validità dell'autorizzazione. Il pagamento è comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, in allegato alla dichiarazione.
2. Per ciascuna stazione ripetitrice automatica non presidiata di cui all'art. 143, comma 1, del codice, il soggetto interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 20,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'art. 1, comma 1. Il pagamento è comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per il primo anno in allegato alla dichiarazione e, per gli anni successivi al primo, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Nei casi di rinuncia, di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, indipendentemente dalla durata di validità del titolo, il contributo versato rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.
4. L''installazione e l'esercizio della stazione ripetitrice automatica presso la residenza o domicilio del titolare dell'autorizzazione generale di cui al comma 1, sono soggetti a comunicazione senza oneri di contribuzione.
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