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Art. 7
Contributo per vigilanza e mantenimento
1. Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto interessato è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione decorre. Tale contributo è pari a:
a) euro 150,00 nel caso di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a);
b) euro 300,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b);
c) euro 600,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c);
d) euro 1.500,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d);
e) euro 5.000,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e).
2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.
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