Codice delle comunicazioni elettroniche

Parte I
Parte generale
Parte II
Parte III
Art. 98 septies
Parte IV
Parte V
Parte VI
Art. 218 - Abrogazioni
Art. 219 - Disposizione finanziaria
Art. 220 - Disposizioni finali
Art. 221 - Entrata in vigore
Art. 73 - ALLEGATO 2 ex allegato II eecc - All. 2 Codice 2003
Art. 86 - ALLEGATO 3 ex allegato III eecc
Art. 87 - ALLEGATO 4 ex allegato IV eecc
Art. 94 - ALLEGATO 5 ex allegato V eecc
Art. 98 - ALLEGATO 6 ex allegato VI eecc - All. 4 Codice 2003
Art. 98 bis - ALLEGATO 7 ex Allegato VII eecc - All. 11 Codice 2003
Art. 98 quater - ALLEGATO 8 ex allegato VIII eecc - parte dell'All. 5 Codice 2003 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 98-quaterdecies
Art. 98 quindecies - ALLEGATO 9 ex art. IX eecc - all. 5 Codice 2003
Art. 98 sedecies - ALLEGATO 10 ex allegato X eecc - All. 6 Codice 2003
Art. 98 vicies - ALLEGATO 11 ex allegato XI eecc - All. 7 Codice 2003
Art. 1 bis - Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre
Art. 2 - Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio
Art. 2 bis - Contributi annui per i collegamenti in ponte radio
Art. 3 - Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri
Art. 4 - Modalità di pagamento
Art. 5 - Contributo annuo per l'uso di risorse scarse
Art. 44 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 107 - Al Ministero delle comunicazioni
Art. 107 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 107 - Al Ministero delle
Art. 107 - Al Ministero delle
Art. 107 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 131 - Frequenze previste per il servizio
Art. 131 - Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
Art. 131 - 1
Art. 132 - Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
Art. 116 - CONTRIBUTI
Art. 2 - Modalità di pagamento
Art. 3 - Termini per il pagamento e attestazione
Art. 4 - Ritardato o mancato pagamento
Art. 5 - Contributo per esami
Art. 6 - Contributo per istruttoria
Art. 7 - Contributo per vigilanza e mantenimento
Art. 8 - Definizioni
Art. 9 - Parametri
Art. 10 - Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz
Art. 18 - Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica
Art. 19 - Calcolo del contributo
Art. 20 - Collegamenti unidirezionali
Art. 21 - Condivisione di risorse
Art. 22 - Tecnica multiaccesso
Art. 23 - Sistemi multiaccesso numerici
Art. 24 - Servizio mobile marittimo
Art. 25 - Servizio mobile aeronautico
Art. 26 - Servizi di radiodeterminazione radar - radiofari, di frequenze campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia
Art. 27 - Servizi di radioastronomia ed equiparati
Art. 28 - Sistemi di ricerca spaziale
Art. 29 - Sistemi di esplorazione della Terra via satellite
Art. 30 - Sistemi di operazioni spaziali
Art. 31 - Servizi via satellite
Art. 32 - Esenzioni e riduzioni
Art. 33 - Contributo per istruttoria
Art. 34 - Contributo per vigilanza e mantenimento
Art. 35 - Radioamatori
Art. 36 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 23/07/2020, N. 184Abr.
Art. 37 - Attività assimilate a quella in banda cittadina
Art. 38 - Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze
Art. 39 - Sperimentazione
Art. 40 - Modalità particolari di esercizio
Art. 41 - Contitolarità
Art. 42 - Contributi provvisori - conguagli
Art. 134 - Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale
Art. 2 - Patente
Art. 3 - Esami
Art. 4 - Domande ammissione esami
Art. 5 - Esonero prove di esami
Art. 6 - Nominativo
Art. 7 - Acquisizione nominativo
Art. 8 - Ascolto
Art. 9 - Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici
Art. 10 - Autorizzazioni generali speciali
Art. 18 - Sub Allegati
Art. 19 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN G.U. 22/03/2021, N. 70
Art. 20 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN G.U. 22/03/2021, N. 70
Art. 1 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1 - SUB ALLEGATO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN
Art. 1 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 3 - PROGRAMMA DI ESAME
Art. 3 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 4 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 5 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 8 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 9 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 10 - Parte di provvedimento in formato grafico
Codice delle comunicazioni elettroniche
Parte II
Titolo II
Capo IV

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Art. 91

Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso)

ex art. 80 eecc)

Quando l'Autorità designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche:

tutte le società e le unità commerciali all'interno dell'impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonchè qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali;

l'impresa non è tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.

L'Autorità, se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalità, può imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 e 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

L'Autorità rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l'Autorità di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

L'Autorità rivede altresì gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82, 83 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.

L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

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