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Art. 98
ALLEGATO 6 ex allegato VI eecc - All. 4 Codice 2003
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 98 ALL'ARTICOLO 98- DUODETRICIES E ALL'ARTICOLO 98-OCTIES DECIES
Parte A
Prestazioni e servizi citati agli articoli 98 e 98-duodetricies
Se applicata sulla base dell'articolo 98, la parte A si applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti finali qualora il Ministero, sentita l'Autorità, abbia aumentato i beneficiari dell'articolo 98 comma 2. Se applicata sulla base dell'articolo 98-duodetricies, la parte A si applica alle categorie di utenti finali stabilite dal Ministero sentita l'Autorità, a eccezione delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori.
a)Fatturazione dettagliata
Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità può fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi:
1) di verificare e controllare le spese generate dall'uso dei servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies;
2) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.
Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.
Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all'identità del fornitore e alla durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che l'utente finale abbia richiesto che tali informazioni non siano menzionate. Non è necessario che le chiamate gratuite per l'utente finale, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata dell'utente finale. L'Autorità può imporre agli operatori di fornire gratuitamente l'identificazione della linea chiamante.
b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe servizio gratuito)
Prestazione gratuita grazie alla quale l'utente finale, previa richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione vocale o servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, può impedire che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.
c)Sistemi di pagamento anticipato
L'Autorità può imporre ai fornitori di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l'uso dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini all'articolo 98-duodetricies.
d)Pagamento rateale del contributo di allacciamento
L'Autorità può imporre ai fornitori l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete pubblica di comunicazione elettronica.
e)Mancato pagamento delle fatture
Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori, l'Autorità autorizza l'applicazione di misure specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali misure garantiscono che l'utente finale sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'utente finale. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente chiamate che non comportano un addebito per l'utente finale ad esempio chiamate al numero «112») e un livello minimo di servizio di accesso ai servizi internet, definito dagli Stati membri alla luce delle condizioni nazionali.
f)Consigli tariffari
La procedura in base alla quale gli utenti finali possono chiedere al fornitore di offrire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.
g)Controllo dei costi
La procedura in base alla quale i fornitori offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorità per tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione vocale o di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.
h)Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi
La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la facoltà di fatturazione dei fornitori di servizi terzi che usano le fatture di fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi.
Parte B
Prestazioni di cui all'articolo 98-duodetricies
a)Identificazione della linea chiamante
Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.
Questa opzione è fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare della al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,.
Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.
b)Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet
Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all'indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell'ex fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato dall'Autorità, o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo di posta elettronica specificato dagli utenti finali.
Parte C
Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all'articolo 98-octies decies
La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica:
a)nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e
b)nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
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