Codice delle comunicazioni elettroniche

Parte I
Parte generale
Parte II
Parte III
Art. 98 septies
Parte IV
Parte V
Parte VI
Art. 218 - Abrogazioni
Art. 219 - Disposizione finanziaria
Art. 220 - Disposizioni finali
Art. 221 - Entrata in vigore
Art. 73 - ALLEGATO 2 ex allegato II eecc - All. 2 Codice 2003
Art. 86 - ALLEGATO 3 ex allegato III eecc
Art. 87 - ALLEGATO 4 ex allegato IV eecc
Art. 94 - ALLEGATO 5 ex allegato V eecc
Art. 98 - ALLEGATO 6 ex allegato VI eecc - All. 4 Codice 2003
Art. 98 bis - ALLEGATO 7 ex Allegato VII eecc - All. 11 Codice 2003
Art. 98 quater - ALLEGATO 8 ex allegato VIII eecc - parte dell'All. 5 Codice 2003 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 98-quaterdecies
Art. 98 quindecies - ALLEGATO 9 ex art. IX eecc - all. 5 Codice 2003
Art. 98 sedecies - ALLEGATO 10 ex allegato X eecc - All. 6 Codice 2003
Art. 98 vicies - ALLEGATO 11 ex allegato XI eecc - All. 7 Codice 2003
Art. 1 bis - Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre
Art. 2 - Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio
Art. 2 bis - Contributi annui per i collegamenti in ponte radio
Art. 3 - Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri
Art. 4 - Modalità di pagamento
Art. 5 - Contributo annuo per l'uso di risorse scarse
Art. 44 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 107 - Al Ministero delle comunicazioni
Art. 107 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 107 - Al Ministero delle
Art. 107 - Al Ministero delle
Art. 107 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 131 - Frequenze previste per il servizio
Art. 131 - Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
Art. 131 - 1
Art. 132 - Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
Art. 116 - CONTRIBUTI
Art. 2 - Modalità di pagamento
Art. 3 - Termini per il pagamento e attestazione
Art. 4 - Ritardato o mancato pagamento
Art. 5 - Contributo per esami
Art. 6 - Contributo per istruttoria
Art. 7 - Contributo per vigilanza e mantenimento
Art. 8 - Definizioni
Art. 9 - Parametri
Art. 10 - Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz
Art. 18 - Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica
Art. 19 - Calcolo del contributo
Art. 20 - Collegamenti unidirezionali
Art. 21 - Condivisione di risorse
Art. 22 - Tecnica multiaccesso
Art. 23 - Sistemi multiaccesso numerici
Art. 24 - Servizio mobile marittimo
Art. 25 - Servizio mobile aeronautico
Art. 26 - Servizi di radiodeterminazione radar - radiofari, di frequenze campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia
Art. 27 - Servizi di radioastronomia ed equiparati
Art. 28 - Sistemi di ricerca spaziale
Art. 29 - Sistemi di esplorazione della Terra via satellite
Art. 30 - Sistemi di operazioni spaziali
Art. 31 - Servizi via satellite
Art. 32 - Esenzioni e riduzioni
Art. 33 - Contributo per istruttoria
Art. 34 - Contributo per vigilanza e mantenimento
Art. 35 - Radioamatori
Art. 36 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 23/07/2020, N. 184Abr.
Art. 37 - Attività assimilate a quella in banda cittadina
Art. 38 - Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze
Art. 39 - Sperimentazione
Art. 40 - Modalità particolari di esercizio
Art. 41 - Contitolarità
Art. 42 - Contributi provvisori - conguagli
Art. 134 - Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale
Art. 2 - Patente
Art. 3 - Esami
Art. 4 - Domande ammissione esami
Art. 5 - Esonero prove di esami
Art. 6 - Nominativo
Art. 7 - Acquisizione nominativo
Art. 8 - Ascolto
Art. 9 - Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici
Art. 10 - Autorizzazioni generali speciali
Art. 18 - Sub Allegati
Art. 19 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN G.U. 22/03/2021, N. 70
Art. 20 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN G.U. 22/03/2021, N. 70
Art. 1 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1 - SUB ALLEGATO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN
Art. 1 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 3 - PROGRAMMA DI ESAME
Art. 3 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 4 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 5 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 8 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 9 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 10 - Parte di provvedimento in formato grafico
Codice delle comunicazioni elettroniche
Parte III
Titolo III

Edizioni Cartacee

Acquista i nostri codici

Negozio

Art. 98 quaterdecies

Obblighi di informazione applicabili ai contratti)

ex art. 102 eecc; art. 70 cod. 2003)

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonchè, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalità digitali. Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del comma 1. Gli elementi principali comprendono almeno:

il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;

le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;

i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;

la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;

la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;

con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento UE) 2015/2120.

I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1 forniscono, mediante il modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.

Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui all'articolo 98-septies decies comma 1, se non con l'accordo esplicito delle parti contrattuali.

I contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamano espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.

Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l'accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio provvedimento dall'Autorità, inclusi nel loro piano tariffario nonchè quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.

L'Autorità può imporre ai fornitori di assicurare informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall'Autorità.

Preparati ai Concorsi Pubblici

Rimani sempre aggiornato sulle ultime novità, bandi in uscita e guide allo studio. Visita informazioneconcorsi.it per non perderti nessuna opportunità.

Guide allo studio Notifiche bandi

Esercitati con l'App Ufficiale

Mettiti alla prova con migliaia di quiz aggiornati e simulazioni d'esame. Tieni traccia dei tuoi progressi e preparati al meglio per superare le prove.

Simulazioni reali Spiegazioni dettagliate Statistiche
Disponibile su

Scarica l'App

Porta la normativa sempre con te. Scarica l'app Informazione Normativa per un accesso rapido e offline.