Codice delle comunicazioni elettroniche

Parte I
Parte generale
Parte II
Parte III
Art. 98 septies
Parte IV
Parte V
Parte VI
Art. 218 - Abrogazioni
Art. 219 - Disposizione finanziaria
Art. 220 - Disposizioni finali
Art. 221 - Entrata in vigore
Art. 73 - ALLEGATO 2 ex allegato II eecc - All. 2 Codice 2003
Art. 86 - ALLEGATO 3 ex allegato III eecc
Art. 87 - ALLEGATO 4 ex allegato IV eecc
Art. 94 - ALLEGATO 5 ex allegato V eecc
Art. 98 - ALLEGATO 6 ex allegato VI eecc - All. 4 Codice 2003
Art. 98 bis - ALLEGATO 7 ex Allegato VII eecc - All. 11 Codice 2003
Art. 98 quater - ALLEGATO 8 ex allegato VIII eecc - parte dell'All. 5 Codice 2003 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 98-quaterdecies
Art. 98 quindecies - ALLEGATO 9 ex art. IX eecc - all. 5 Codice 2003
Art. 98 sedecies - ALLEGATO 10 ex allegato X eecc - All. 6 Codice 2003
Art. 98 vicies - ALLEGATO 11 ex allegato XI eecc - All. 7 Codice 2003
Art. 1 bis - Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre
Art. 2 - Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio
Art. 2 bis - Contributi annui per i collegamenti in ponte radio
Art. 3 - Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri
Art. 4 - Modalità di pagamento
Art. 5 - Contributo annuo per l'uso di risorse scarse
Art. 44 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 107 - Al Ministero delle comunicazioni
Art. 107 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 107 - Al Ministero delle
Art. 107 - Al Ministero delle
Art. 107 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 131 - Frequenze previste per il servizio
Art. 131 - Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
Art. 131 - 1
Art. 132 - Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
Art. 116 - CONTRIBUTI
Art. 2 - Modalità di pagamento
Art. 3 - Termini per il pagamento e attestazione
Art. 4 - Ritardato o mancato pagamento
Art. 5 - Contributo per esami
Art. 6 - Contributo per istruttoria
Art. 7 - Contributo per vigilanza e mantenimento
Art. 8 - Definizioni
Art. 9 - Parametri
Art. 10 - Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz
Art. 18 - Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica
Art. 19 - Calcolo del contributo
Art. 20 - Collegamenti unidirezionali
Art. 21 - Condivisione di risorse
Art. 22 - Tecnica multiaccesso
Art. 23 - Sistemi multiaccesso numerici
Art. 24 - Servizio mobile marittimo
Art. 25 - Servizio mobile aeronautico
Art. 26 - Servizi di radiodeterminazione radar - radiofari, di frequenze campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia
Art. 27 - Servizi di radioastronomia ed equiparati
Art. 28 - Sistemi di ricerca spaziale
Art. 29 - Sistemi di esplorazione della Terra via satellite
Art. 30 - Sistemi di operazioni spaziali
Art. 31 - Servizi via satellite
Art. 32 - Esenzioni e riduzioni
Art. 33 - Contributo per istruttoria
Art. 34 - Contributo per vigilanza e mantenimento
Art. 35 - Radioamatori
Art. 36 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 23/07/2020, N. 184Abr.
Art. 37 - Attività assimilate a quella in banda cittadina
Art. 38 - Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze
Art. 39 - Sperimentazione
Art. 40 - Modalità particolari di esercizio
Art. 41 - Contitolarità
Art. 42 - Contributi provvisori - conguagli
Art. 134 - Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale
Art. 2 - Patente
Art. 3 - Esami
Art. 4 - Domande ammissione esami
Art. 5 - Esonero prove di esami
Art. 6 - Nominativo
Art. 7 - Acquisizione nominativo
Art. 8 - Ascolto
Art. 9 - Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici
Art. 10 - Autorizzazioni generali speciali
Art. 18 - Sub Allegati
Art. 19 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN G.U. 22/03/2021, N. 70
Art. 20 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN G.U. 22/03/2021, N. 70
Art. 1 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1 - SUB ALLEGATO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN
Art. 1 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 3 - PROGRAMMA DI ESAME
Art. 3 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 4 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 5 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 8 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 9 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 10 - Parte di provvedimento in formato grafico
Codice delle comunicazioni elettroniche
Parte III
Titolo II

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Art. 98 septies

Procedura di concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione)

ex art. 94 eecc - art. 27 Codice 2003)

Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero concede tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare o avente le condizioni necessarie per conseguire un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21 comma 1 lettera c) e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse di numerazione in conformità del presente decreto e dei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Al momento della concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni, qualora non sia già definito nei piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero per un periodo limitato, la cui la durata è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti e comunque la concessione decade al termine della validità dell'autorizzazione generale, ove presente.

Il Ministero adotta le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione assegnate per scopi specifici previsti nell'ambito dei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica entro tre settimane dal ricevimento della domanda completa. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di concessione dei diritti d'uso dei numeri.

Tali decisioni sono rese pubbliche.

Qualora l'Autorità o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 23, che i diritti d'uso delle risorse di numerazione ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero può prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al comma 3 del presente articolo.

L'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono limitare il numero dei diritti individuali d'uso da concedere, solo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione.

Se i diritti d'uso delle risorse di numerazione includono l'uso extraterritoriale all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 98-sexies, comma 4, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, associano a tali diritti d'uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate.

Su richiesta dell'Autorità o di un'altra autorità competente di uno Stato membro in cui le risorse di numerazione nazionali sono utilizzate in violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d'uso delle risorse di numerazione, l'Autorità o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformità dell'articolo 32, anche revocando, in casi gravi, i diritti d'uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all'impresa in questione.

Il presente articolo si applica anche nel caso di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica in conformità dell'articolo 98-sexies comma 2.

Nel concedere i diritti di uso delle risorse di numerazione il Ministero applica le sole condizioni elencate nell'allegato I parte E del presente decreto, il quale riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare i diritti d'uso delle risorse di numerazione.

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