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Art. 98 tricies
Notifica e monitoraggio)
ex art. 121 eecc art. 52 Codice 2003)
L'Autorità notifica alla Commissione europea entro un mese dall'entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 95 comma 2, articolo 96 o articolo 97.
L'Autorità notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonchè gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate è notificata senza indugio alla Commissione europea.
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