Codice delle comunicazioni elettroniche

Parte I
Parte generale
Parte II
Parte III
Art. 98 septies
Parte IV
Parte V
Parte VI
Art. 218 - Abrogazioni
Art. 219 - Disposizione finanziaria
Art. 220 - Disposizioni finali
Art. 221 - Entrata in vigore
Art. 73 - ALLEGATO 2 ex allegato II eecc - All. 2 Codice 2003
Art. 86 - ALLEGATO 3 ex allegato III eecc
Art. 87 - ALLEGATO 4 ex allegato IV eecc
Art. 94 - ALLEGATO 5 ex allegato V eecc
Art. 98 - ALLEGATO 6 ex allegato VI eecc - All. 4 Codice 2003
Art. 98 bis - ALLEGATO 7 ex Allegato VII eecc - All. 11 Codice 2003
Art. 98 quater - ALLEGATO 8 ex allegato VIII eecc - parte dell'All. 5 Codice 2003 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 98-quaterdecies
Art. 98 quindecies - ALLEGATO 9 ex art. IX eecc - all. 5 Codice 2003
Art. 98 sedecies - ALLEGATO 10 ex allegato X eecc - All. 6 Codice 2003
Art. 98 vicies - ALLEGATO 11 ex allegato XI eecc - All. 7 Codice 2003
Art. 1 bis - Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre
Art. 2 - Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio
Art. 2 bis - Contributi annui per i collegamenti in ponte radio
Art. 3 - Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri
Art. 4 - Modalità di pagamento
Art. 5 - Contributo annuo per l'uso di risorse scarse
Art. 44 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 107 - Al Ministero delle comunicazioni
Art. 107 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 107 - Al Ministero delle
Art. 107 - Al Ministero delle
Art. 107 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 131 - Frequenze previste per il servizio
Art. 131 - Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
Art. 131 - 1
Art. 132 - Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
Art. 116 - CONTRIBUTI
Art. 2 - Modalità di pagamento
Art. 3 - Termini per il pagamento e attestazione
Art. 4 - Ritardato o mancato pagamento
Art. 5 - Contributo per esami
Art. 6 - Contributo per istruttoria
Art. 7 - Contributo per vigilanza e mantenimento
Art. 8 - Definizioni
Art. 9 - Parametri
Art. 10 - Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz
Art. 18 - Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica
Art. 19 - Calcolo del contributo
Art. 20 - Collegamenti unidirezionali
Art. 21 - Condivisione di risorse
Art. 22 - Tecnica multiaccesso
Art. 23 - Sistemi multiaccesso numerici
Art. 24 - Servizio mobile marittimo
Art. 25 - Servizio mobile aeronautico
Art. 26 - Servizi di radiodeterminazione radar - radiofari, di frequenze campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia
Art. 27 - Servizi di radioastronomia ed equiparati
Art. 28 - Sistemi di ricerca spaziale
Art. 29 - Sistemi di esplorazione della Terra via satellite
Art. 30 - Sistemi di operazioni spaziali
Art. 31 - Servizi via satellite
Art. 32 - Esenzioni e riduzioni
Art. 33 - Contributo per istruttoria
Art. 34 - Contributo per vigilanza e mantenimento
Art. 35 - Radioamatori
Art. 36 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 23/07/2020, N. 184Abr.
Art. 37 - Attività assimilate a quella in banda cittadina
Art. 38 - Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze
Art. 39 - Sperimentazione
Art. 40 - Modalità particolari di esercizio
Art. 41 - Contitolarità
Art. 42 - Contributi provvisori - conguagli
Art. 134 - Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale
Art. 2 - Patente
Art. 3 - Esami
Art. 4 - Domande ammissione esami
Art. 5 - Esonero prove di esami
Art. 6 - Nominativo
Art. 7 - Acquisizione nominativo
Art. 8 - Ascolto
Art. 9 - Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici
Art. 10 - Autorizzazioni generali speciali
Art. 18 - Sub Allegati
Art. 19 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN G.U. 22/03/2021, N. 70
Art. 20 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN G.U. 22/03/2021, N. 70
Art. 1 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1 - SUB ALLEGATO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN
Art. 1 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 3 - PROGRAMMA DI ESAME
Art. 3 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 4 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 5 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 8 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 9 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 10 - Parte di provvedimento in formato grafico
Codice delle comunicazioni elettroniche
Parte III
Titolo III

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Art. 98 vicies

Art. 98-vicies sexies

Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo)

ex art. 113 e all. XI eecc e art. 74 Codice 2003)

1. Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo devono essere interoperabili in conformità ai commi 3 e 4.

2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale.

3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N messo a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra richiamato contemplato, coperto da tali norme o parti di esse.

4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione dispongono di almeno una presa d'interfaccia aperta normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

• di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto attualmente l'ETSI);

• di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

5.Le apparecchiature di ricezione televisiva , vendute nel territorio nazionale, integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. In caso di evoluzioni delle codifiche, l'Autorità sentiti gli operatori di mercato interessati indica le nuove codifiche approvate dall'ITU successivamente alla codifica HEVC Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 V4), da integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica indicando altresì i relativi tempi congrui di adeguamento.

6. L'Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, di cui al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.

7. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Fatto salvo l'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l'utente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di interoperabilità di cui sopra contemplate da tali norme o parti di esse. Con regolamento dell'Autorità sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.

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