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Art. 2262 ter
Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma
Ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale:
fino al 31 dicembre 2022, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle seguenti misure percentuali riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente:
1) pari al 64 per cento, per i volontari in ferma prefissata di un anno;
2) pari al 74 per cento, per i volontari in rafferma annuale;
a decorrere dal 1° gennaio 2023, è attribuito il trattamento economico di cui agli articoli 1791, comma 1, e 1792, comma 1;
si applica l'articolo 1791, comma 2, se prestano servizio nei reparti alpini;
si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennità di impiego operativo;
durante la licenza straordinaria di convalescenza, se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il mese successivo e, a decorrere dal quarto mese, non è più dovuta.
Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni.
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