Codice dell'ordinamento militare

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Codice dell'ordinamento militare
Parte VII
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Art. 2264

Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Al personale militare si applica l'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

Note all'art. 2264:

- Il testo dell'art. 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2009, n. 95, è il seguente:

«Art. 12-bis Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.».

Note all'art. 2264:

- Il testo dell'art. 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2009, n. 95, è il seguente:

«Art. 12-bis Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.».

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