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Art. 2266
Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria
Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi interregionale territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all'articolo 1930, comma 3, su istanza degli interessati:
definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato;
pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;
provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;
definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;
provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonchè ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
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