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Art. 2
Distribuzione degli incarichi
1. Tutti i giudici della sezione giurisdizionale regionale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione.
2. Il giudice che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di tribunale con sede in altra regione o a persona non iscritta in alcun albo deve sentire il presidente della sezione e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
3. Le funzioni di consulente presso le sezioni giurisdizionali d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il presidente della sezione d'appello e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
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