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Art. 20
Riassunzione
1. L'atto di riassunzione è depositato entro il termine trimestrale previsto dall'articolo 109, comma 6, del codice nella segreteria della sezione presso la quale pende il processo.
2. La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza può avvenire anche successivamente, purchè entro il termine eventualmente fissato dal giudice ovvero, in mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione.
3. L'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati ai sensi dell'articolo 42 del codice ed alle parti non costituite devono essere notificati personalmente.
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