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Art. 22
Determinazione dei giorni d'udienza
1. Il decreto del presidente della sezione d'appello che stabilisce i giorni della settimana e l'orario delle camere di consiglio e delle udienze di discussione è affisso presso le sale di udienza e rimanervi durante il periodo cui si riferisce.
2. Al principio di ogni trimestre il presidente della sezione d'appello determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione e il relativo decreto rimane affisso presso le sale di udienza della sezione d'appello durante il periodo al quale si riferisce.
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