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Art. 25 bis
Tirocinio formativo presso la Corte dei conti
1. La formazione teorico-pratica, prevista dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere svolta anche presso la Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di controllo, sia presso gli uffici della procura generale e delle procure regionali.
2. I requisiti, le modalità e gli effetti della partecipazione al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici della Corte dei conti sono disciplinati dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 conformemente a quanto previsto per gli altri uffici giudiziari.
3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del Segretario generale, sono disciplinate le modalità di erogazione della borsa di studio, a valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti.
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