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Art. 4
Registri di segreteria
1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 di seguito codice), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti.
2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si applicano, in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del Titolo II, Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
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